Per quali causali è possibile far intervenire l’integrazione salariale
straordinaria?
In base all’art. 21 “1. L'intervento straordinario di
integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la
riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti
causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di
un ramo di essa;
c) contratto di solidarietà.
a) Riorganizzazione aziendale
In base al comma 2 “Il programma di riorganizzazione aziendale
di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a
fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve
contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di
formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere
finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato
alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro”.
b) Crisi aziendale
3. Il programma di crisi
aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento
volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria,
gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli
interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia
occupazionale[1].
c) Contratto di solidarietà
In base la comma 5 il
contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato
dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo
51 del dlgs 2015 n. 81[2], che
stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o
in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche
attraverso un suo più razionale impiego.
Quanto deve essere la riduzione oraria del contratto di solidarietà?
La riduzione media oraria non può
essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile
dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
Per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore
al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di
solidarietà è stipulato.
Come si determina il trattamento retributivo perso?
Il trattamento retributivo perso
va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi
previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente
la stipula del contratto di solidarietà.
Il trattamento di integrazione
salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Cosa devono indicare gli accordi di solidarietà per eventuali necessità
temporanee di maggior lavoro?
Gli accordi di cui al primo
periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento,
nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro
prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione
salariale.
Il TFR come è
disciplinato?
Le quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della
riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad
eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o
nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal
termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale,
ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore
trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni
dal termine del trattamento precedente.
Quando non posso richiedere l’intervento straordinario?
In base al comma 6 “l'impresa non può richiedere
l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive
per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali
sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario”.
[1] In base al comma 4: In deroga agli articoli 4,
comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite
massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato
in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria
qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l 'impresa cessi l'attività
produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e
di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 comma 1 lettera
del DL 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 2009 n. 2, è
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui
al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per
l'applicazione del presente comma.
[2] Art.
51 dlgs 51 del 2015 ”Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali,
territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria”.
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