Come è disciplinato il TFR nel ccnl del Terziario CGIL CISL e UIL?
Art. 236 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del
rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio
1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio
prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con
le modalità e con le misure previste dall’art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979
(all. 9).
Ai sensi e per gli effetti del 20
comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297,
sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del
trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse
occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non
contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro
straordinario e per lavoro festivo;
- la contribuzione di cui agli
art. 95, 96 e 115;
- l’indennità sostitutiva del
preavviso, di cui agli artt. 188, 235, 238 e 239;
- l’indennità sostitutiva di
ferie di cui all’art. 147;
- le indennità di trasferta e
diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno
carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;
- le prestazioni in natura,
quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente
esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del terzo comma art.
2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, in caso di sospensione
della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art.
2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia
prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche
corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato
nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine
rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale
Il trattamento di fine rapporto è
costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente
articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità
di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater, CCNL
25 settembre 1976 e dell’art. 79, CCNL 17 dicembre 1979.
Per le anticipazioni previste
dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la
relativa concessione sono fissate nell’allegato 7 che fa parte integrante del
presente contratto.
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