Come disciplina i trasferimenti il ccnl della logistica CGIL CISL e UIL?
Art. 33 – Trasferimenti
1. Il lavoratore non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive. Nelle imprese con più unità produttive
tramite specifici accordi a livello aziendale potranno essere individuati i
distretti all’interno dei quali l’eventuale mobilità del lavoratore non
configura trasferimento ai sensi del presente articolo.
2. Il lavoratore trasferito
conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle
indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle
particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella
destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario
della località ove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore, nonché
il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle
nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
3. Il lavoratore che, benché
sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, non accetti
il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso
come nel caso di licenziamento. Al lavoratore che venga trasferito sarà
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le
persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le
modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda.
4. È inoltre dovuta la diaria,
una tantum, nella misura di una intera retribuzione globale mensile, e, per i
lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni
familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore, purché venga
comprovato il trasferimento del nucleo familiare.
5. Qualora per effetto del
trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al
datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà
diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di
quattro mesi di pigione.
6. Il provvedimento di
trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il
preavviso di un mese.
7. Nel caso di trasferimento
collettivo riguardante almeno 5 lavoratori, il relativo preavviso dovrà essere
comunicato anche alle RSA/RSU con procedura analoga a quella prevista
dall’art.7 per il mutamento di mansioni.
8. Al lavoratore che chieda il
suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
9. Il lavoratore che abbia trasferito
nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato, non per
motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi dal
trasferimento ha diritto al rimborso spese come sopra per trasferirsi al luogo
di origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione dal servizio.
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