A quali imprese si applica il trattamento di integrazione salariale straordinaria
cui al Dlgs 148 del 2015 ?
In base all’art. 20 comma 1 la
disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i
relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti
imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di
quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti[1]:
a) imprese industriali,
comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che
procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o
riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente[2];
c) imprese appaltatrici di
servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in
dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano
comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario
di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di
servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano
una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività
dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al
trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori
ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e
della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di
trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
In base al comma 2 “ La
disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i
relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle
seguenti imprese, che nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti[3]:
a) imprese esercenti
attività commerciali, comprese quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e
turismo, compresi gli operatori turistici.
In base al comma 3 “La
medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a
prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto
aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese
del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti
politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di
spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, a
condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 comma 2
del DL 2013 n, 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 2014 n. 13[4].
In fine in base al comma 6 “resta fermo quanto disposto dagli articoli
35 e 37 della legge 1981 n. 416 e successive modificazioni e dall'art. 7 comma
10-ter, del DL 1993 n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 1993 n. 236” .
Pertanto il trattamento è esteso:
- ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai
praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici
e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro (art. 35[5]) per
i quali resta in vigore il sitema di esodo e prepensionamento di cui all’art. 37 l . 1981 n. 416[6]
- ai dipendenti delle aziende
commissariate in base al DL 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla l.
1979 n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è
equiparata al termine previsto per l'attività del commissario (art. 7 comma 10
ter DL 1993 n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 1993 n. 236).
.
[1] Nei
trasferimenti di azienda in base al comma 4 “nel caso di richieste presentate
prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito
relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante,
nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento”
[2] In base
al comma 5 “si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1,
lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di
opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati
costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa
committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse
dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa
committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente,
il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria
delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori
ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del DL 2010 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 2010 n. 122, e successive modificazioni”
[3] Nei
trasferimenti di azienda in base al comma 4 “nel caso di richieste presentate
prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito
relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante,
nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento”
[4] Art.
4 Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici
previsti dal presente decreto
1.
Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito
politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione
di cui all'art. 9 comma 3 l .
2012 n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli
statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti
politici», di seguito denominata «Commissione».
2.
La Commissione ,
verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'art. 3,
procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei
partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.
3.
Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui
all'articolo 3, la
Commissione , anche previa audizione di un rappresentante
designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad
apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un
termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né
superiore a sessanta giorni.
3-bis.
Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi
alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3
non sia rispettato, la
Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al
registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso
ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale
del provvedimento stesso.
4.
Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la
procedura di cui al presente articolo.
5.
Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di
iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione
delle modificazioni.
6.
I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare
costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti
all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
7.
L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni
necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi
eventualmente spettanti ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente decreto.
Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari
di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei
benefìci di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti
prescritti ai sensi dell'articolo 10.
8.
Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito
internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due
separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i
requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma
1 dell'art. 10.
[5] 35. Trattamento straordinario di integrazione
salariale.
Il
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2
quinto comma l. 1977 n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le
modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai
pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi
dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.
L'importo
del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al
trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori
dell'industria.
Il
trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai
dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle
agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori
dei casi previsti dall'articolo 2 quinto
comma l. 1977 n. 675 , in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si
renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento
dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in
costanza di fallimento .
Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste
dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento
indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque,
non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali
periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio
1975 n. 164.
Alla
corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo
provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» (INPGI) .
[6] 37. Esodo e prepensionamento.
1.
Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro
sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero,
nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal
maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti
trattamenti :
a)
per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per
coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere
dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il
trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio
secondo quanto previsto dalla presente lettera ;
b)
per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese
editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede
di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base
delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano
stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione
a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo
comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con
decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
1-bis.
L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata,
di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta
annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la
documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di
pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui
al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI,
fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi,
riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del
bilancio dello Stato.
3.
La Cassa per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla
gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che
si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I
contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due
terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4.
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo
con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione
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