giovedì 18 febbraio 2016

E’ possibile ricorrere alla riscossione delle quote associative dei sindacati attraverso la cessione di parte dello stipendio?

Ecco i principi recentemente riassunti da Cassazione:

1)      Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente DPR 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005).

2)      Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260, e segg.) (S.U. 28269/2005).

3)      In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore (cfr.art. 1260 cc) (S.U. 28269/2005).

4)      Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonchè Cass. 10 settembre 2009, n. 19501).

5)      Qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi 1218 cc, che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento (S.U. 28269/2005).

6)      L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi (S.U. 28269/2005).

7)      Non si può ritenere provata l'insostenibilità dell'onere in ragione, esclusivamente, dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, ma dovrà operarsi una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. 20 aprile 2011, n. 9049).

8)      Il datore di lavoro che in presenza di un atto di cessione del credito relativo alle quote sindacali, rifiuti senza giustificazione di effettuare il versamento, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (S.U. 28269/2005).

9)      L'art. 52 del DPR 180 del 1950 non è ostativo in quanto stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). “La tesi ….. che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perchè la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del D.Lgs. su richiamato…. fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.). Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Cass. civ. Sez. lavoro, 02/08/2012, n. 13886


10)  In tema di formazione dello stato passivo, l'insinuazione di un'associazione sindacale per i contributi dovuti dai lavoratori, propri iscritti, dipendenti dell'imprenditore fallito, gode di collocazione privilegiata, poiché il relativo credito sorge a seguito di cessione della retribuzione da parte del lavoratore. Cass. civ. Sez. I, 17/04/2013, n. 9325

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