Come sono regolamentati le festività, i permessi e le ex festività nel ccnl Farmacie
private?
Art. 25
Le festività nazionali e
infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:
—1° giorno dell'anno
—giorno dell'Epifania
—giorno di lunedì, dopo Pasqua
—25 aprile – La Liberazione
—1° maggio – Festa dei Lavoratori
—2 giugno – Festa della Repubblica
—l5 agosto—Festa dell'Assunzione
—1°novembre—Ognissanti
—8 dicembre—Immacolata Concezione
—25 dicembre—S. Natale
—26 dicembre—S. Stefano
—solennità del patrono del luogo
ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al
primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata
sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata
prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. Nulla è dovuto al lavoratore
nel caso che le festività ricorrano in un periodo di sospensione della
retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimento disciplinare o di
assenza ingiustificata. Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui
sopra con la domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto sarà corrisposto
al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera
compreso ogni elemento accessorio.
Per la festività civile del 4
novembre la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai
sensi dell'articolo 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore
beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la
domenica.
Art. 26
Le festività non più considerate
tali agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono:
—19 marzo—festa di S. Giuseppe
—giorno dell'Ascensione
—giorno del Corpus Domini
—29 giugno—festa dei SS. Pietro e
Paolo.
Gruppi di 4 o di 8 ore di
permesso individuale retribuito, in sostituzione delle suddette 4 festività
abolite, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1982.
I permessi saranno fruiti
individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei
lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento
dell'attività della farmacia.
Con le stesse modalità saranno
fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo
restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non
previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie.
Per quanto riguarda il lavoro a
tempo parziale, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente svolta. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno
pagati con la retribuzione di fatto di cui all'articolo 58 in atto al momento della
scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non
oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nota a verbale
Le Parti convengono che per
prestazioni lavorative ridotte si intendono, oltre a quella dovuta ad
assunzione o risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, quelle derivanti
dall'assenza del lavoratore dal servizio per una delle seguenti cause:
—T.B.C.;
—aspettativa per una delle cause
previste dal CCNL o dalle leggi vigenti;
—astensione facoltativa
post-partum;
—chiamata o richiamo alle armi;
—o per una delle altre cause per
le quali non è prevista la corresponsione della retribuzione.
Art. 27
Le ore di lavoro a qualsiasi
titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente articolo
25 dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e
con le modalità previste dagli artt. 19 e 20 del presente contratto.
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