A quanto ammontano i
permessi nel ccnl metalmeccanici industria?
In base al titolo terzo art. 5 parte Permessi retribuiti:
Permessi annui retribuiti.
Ferma restando la durata
dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai
lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente
ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a
complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di
riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite). Per tutti
i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul
campo di applicazione del Contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di
anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore,
pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo
di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39^ ora e 32 ore in
sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali regimi più
favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale. A titolo di
transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal C.c.n.l. 16
luglio 1979, l’accordo del 1º settembre 1983 ha riconosciuto un’ulteriore riduzione di
orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i lavoratori delle
imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella «Tabella allegata» alle
«Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del
C.C.N.L. 1º maggio 1976, dall’accordo 16 luglio 1979», non più riportate nei
successivi contratti collettivi di categoria. Tale riduzione resta confermata
per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre 2012. Sono fatti salvi gli
accordi aziendali in essere in materia; le parti si incontreranno in sede
aziendale per verificare l’eventuale armonizzazione degli stessi. Le riduzioni
di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai
prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non
specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari settimanali o
plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio,
il turno di sei ore per sei giornate settimanali. Per i lavoratori che prestano
la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali
comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, e` inoltre
riconosciuto, a decorrere dal 1º gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di
8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile
fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale
permesso di 8 ore e` monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio
2000; la monetizzazione e` corrisposta insieme alla tredicesima mensilità al
valore retributivo sul quale la stessa e` computata. Previo esame congiunto tra
la Direzione
e la Rappresentanza
sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data
dell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro il
mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui
retribuiti fino ad un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione collettiva
anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori; di questi, in funzione delle
esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 permessi potranno essere resi
non fruibili entro l’anno e il relativo pagamento avverrà con la retribuzione
del mese di dicembre qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non ne
chieda l’accantonamento nell’apposito Conto ore individuale successivamente
definito. L’azienda informerà preventivamente i lavoratori di tale scadenza. I
rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente,
sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da
effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto riconosciuto un’ulteriore
riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i
lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella «Tabella
allegata» alle «Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina generale, Sezione
terza, del C.C.N.L. 1º maggio 1976, dall’accordo 16 luglio 1979», non più
riportate nei successivi contratti collettivi di categoria. Tale riduzione
resta confermata per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre 2012. Sono fatti
salvi gli accordi aziendali in essere in materia; le parti si incontreranno in
sede aziendale per verificare l’eventuale armonizzazione degli stessi. Le
riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a
concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo
modalità non specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari
settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore,
quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali. Per i
lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più
turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e
domenica, e` inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1º gennaio 2002, un permesso
annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione
di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite
negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore
siderurgico, tale permesso di 8 ore e` monetizzato e riconosciuto a decorrere
dal 1º gennaio 2000; la monetizzazione e` corrisposta insieme alla tredicesima
mensilità al valore retributivo sul quale la stessa e` computata. Previo esame
congiunto tra la Direzione
e la Rappresentanza
sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data
dell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro il
mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui
retribuiti fino ad un massimo di 5, puà essere utilizzata per la fruizione
collettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori; di questi, in
funzione delle esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 permessi potranno
essere resi non fruibili entro l’anno e il relativo pagamento avverrà con la
retribuzione del mese di dicembre qualora il lavoratore, entro il mese di
novembre, non ne chieda l’accantonamento nell’apposito Conto ore individuale
successivamente definito. L’azienda informerà preventivamente i lavoratori di
tale scadenza. I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati
collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su
richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto La fruizione
individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con
esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le
esigenze tecnico organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore. Per i
lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di
innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità sia di
ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non
temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla
situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro,
tra la Direzione
e la Rappresentanza
sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità
di programmare all’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle
esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo. Le aziende
potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali
unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito
di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze
aziendali. I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione
confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di
24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le
modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate. Al termine
di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno
liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Dichiarazioni a verbale.
1)
I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo
assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione d’orario, ivi inclusi quelli
derivanti dall’armonizzazione della 39^ ora per il settore siderurgico, e
quelli in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54
come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, già derivanti
dall’applicazione dei C.c.n.l. del 16 luglio 1979, 1º settembre 1983, 18
gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
2)
Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo e
ferma restando la possibilità di accordi aziendali in materia, e` permessa la
deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente
ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su sua richiesta scritta, e`
autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una
squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo
giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà
riconosciuta una protezione adeguata. La Direzione aziendale fornirà annualmente alla
Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l’utilizzo della presente
deroga.
3)
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente
disciplina contrattuale non da` attuazione a quanto previsto dall’art. 4 e
dall’art. 8, terzo comma, del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e,
pertanto, ai soli fini legali restano fermi i limiti d’orario ed i criteri di
computo fissati dal Decreto legislativo citato.
Dichiarazione
comune. Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione
della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione presso
i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi
da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un
ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli
impianti.
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