Nel regime di tutela reale ante l. 92 del 2012 cosa determina l’esercizio
di opzione all’indennità risarcitoria in luogo della reintegra?
Secondo Cass. civ. Sez. Unite,
27/08/2014, n. 18353: “In caso di
licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta
tutela reale (nella specie, quello, applicabile "ratione temporis",
previsto dall'art. 18 della l. 300 del 1970, nel testo anteriore alle
modifiche introdotte con la l. 2012 n.92), opti per l'indennità sostitutiva
della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto
comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di
tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento
dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui
la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal
datore di lavoro - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l'obbligo avente
ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina
della "mora debendi" in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento,
delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art.
429 cpc, salva la prova, di cui è
onerato il lavoratore, di un danno ulteriore. (Rigetta, App. Roma, 14/07/2010)”
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