lunedì 29 febbraio 2016

Nel regime di tutela reale ante l. 92 del 2012 cosa determina l’esercizio di opzione all’indennità risarcitoria in luogo della reintegra?


Secondo Cass. civ. Sez. Unite, 27/08/2014, n. 18353: “In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello, applicabile "ratione temporis", previsto dall'art. 18 della l. 300 del 1970, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. 2012 n.92), opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della "mora debendi" in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429  cpc, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore. (Rigetta, App. Roma, 14/07/2010)” 

Nessun commento:

Posta un commento