mercoledì 24 febbraio 2016

Quali sono i divisori convenzionali e le nozioni di retribuzione nel ccnl Logistica Cgil Cisl e UIL?


In base all’art. 73 – Retribuzione: corresponsione e divisori

1. La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.

2. La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore ad ogni fine mese e comunque non oltre 5 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata la busta paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dell’Azienda, il nome e cognome del lavoratore, categoria di inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione, l’elencazione delle trattenute e l’indicazione dei giorni di ferie e permessi utilizzati e residui.

3. In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

4. Nel caso in cui l’azienda/ente ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra di oltre 15 giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso predetto di ritardo il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’intero trattamento di liquidazione ed all’indennità di mancato preavviso.

5. La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/168 mentre quella giornaliera è fissata nella misura di 1/26.

Norma transitoria

La quota oraria della retribuzione è fissata nella misura di 1/170 della retribuzione mensile fino al 30.6. 2012, di 1/169 a decorrere dal 1.7.2012 e di 1/168 dal 1.1.2013.


In base all’art. 74 – Elementi della retribuzione

  1. Si conviene che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate, abbiano il significato che a loro fianco viene precisato:  minimo tabellare;
-         retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti periodici di anzianità- e superminimi;  
-         retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;

-         retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità malarica- e di lontananza, indennità di disagio e indennità maneggio denaro.

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