sabato 27 febbraio 2016

Come è disciplinato il  TFR nel ccnl farmacie private?

Art. 83

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre 1978. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme: —i rimborsi spese;
—le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
—i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
—i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);
—l'indennità sostitutiva del preavviso; —l'indennità sostitutiva di ferie, di cui all'art. 31;
—le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL);
—le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
—gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Chiarimento a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazioni dell'indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto a norma dell'art. 51 del CCNL 21 ottobre 1982.

Art. 84

Il trattamento di fine rapporto deve essere versato all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

Art. 85

Le Parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene prevista l’attivazione della previdenza complementare. Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione al Previprof viene stabilita nella misura fissa pari al 1,05 % a carico del datore di lavoro ed allo 0,55 % a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota.


Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00. Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un’anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi. La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR. La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati al Previprof.

Nessun commento:

Posta un commento