Come è disciplinato il TFR nel
ccnl farmacie private?
Art. 83
In ogni caso di risoluzione del
rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio
1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio
prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato
nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto per ogni anno di
servizio prestato, con le limitazioni previste dalla legge 31 marzo 1977, n.
91.
Nei casi previsti dal comma
precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, computando
come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Sono fatti salvi i
diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre 1978. Ai sensi e per
gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29
maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai
fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme: —i
rimborsi spese;
—le somme concesse
occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni straordinarie non
contrattuali e simili;
—i compensi per lavoro
straordinario e per lavoro festivo;
—i corrispettivi e le
maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato
sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);
—l'indennità sostitutiva del
preavviso; —l'indennità sostitutiva di ferie, di cui all'art. 31;
—le indennità economiche
corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL);
—le prestazioni in natura, quando
sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
—gli elementi espressamente
esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Chiarimento a verbale
Il trattamento di fine rapporto è
costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente
articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazioni dell'indennità
di anzianità dei lavoratori aventi diritto a norma dell'art. 51 del CCNL 21
ottobre 1982.
Art. 84
Il trattamento di fine rapporto
deve essere versato all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto dal dipendente. In caso di ritardo dovuto a
contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato
interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal
servizio.
Art. 85
Le Parti convengono che,
essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene
prevista l’attivazione della previdenza complementare. Fermo quanto previsto
dalla legislazione in vigore, la contribuzione al Previprof viene stabilita
nella misura fissa pari al 1,05 % a carico del datore di lavoro ed allo 0,55 %
a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota.
Viene, altresì, previsto, per
quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro
verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00. Tale
contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del
presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un’anzianità di
servizio continuativa di almeno sei mesi. La retribuzione da assumere come
riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR.
La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti
effettuati al Previprof.
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