In caso di risoluzione del rapporto in un contratto a tutele crescenti
è sempre obbligatoria la comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 6 del Dlgs
23 del 2015?
Con nota del 22 luglio 2015 n. 3845 Il ministero del lavoro
ha comunicato quanto segue:
OGGETTO: Decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Comunicazione telematica dell’”offerta di conciliazione”. Seguito nota operativa
Con precedente nota n. 2788 del
27 maggio 2015 sono stati forniti i primi indirizzi operativi della normativa
indicata in oggetto. Contestualmente sul portale del Ministero (www.ciclalavoro.gov.it)
è stata resa disponibile l’applicazione che consente di effettuare la
comunicazione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015
e, seguendo ormai una consolidata consuetudine, è stata aperta una linea
diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere
eventuali segnalazioni durante la prima fase di attuazione del provvedimento.
Per tale ragione si ritiene
utile integrare la precedente nota al fine di chiarire ulteriori aspetti
operativi.
La comunicazione citata dal
comma 3 dell’articolo 6 del citato decreto legislativo:
1. è dovuta solo nei casi in
cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
2. è dovuta anche dalle agenzie
per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
3. non va effettuata quando il
rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Inoltre, si precisa che – in
modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto
di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione
direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla
normativa vigente:
- i consulenti del lavoro,
abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della l. 1979
n.12
, a compiere per conto di
qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per
l’amministrazione del personale dipendente.
Prerequisito è l’iscrizione all’albo
a norma dell’art. 9 della legge citata;
- gli avvocati e procuratori
legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo
quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi
costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione
alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del
lavoro;
- i servizi istituiti dalle
associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole
imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo
quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e
successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei
consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
- le associazioni di categoria
delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma
6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608; le altre associazioni di
categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma
1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
- le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma
1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l’invio
del prospetto riguardante i propri dipendenti;
- i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 Dlgs.
276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come
dei veri e propri intermediari.
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