giovedì 4 febbraio 2016

Come è regolamentata la cassa integrazione in deroga?

L’art. 4 comma 2 D.L. n. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/2013[1]dopo aver previsto  a causa “del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale” il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92” ha delegato ad un successivo decreto interministeriale le modalità ed i criteri di concessione degli stessi.

In particolare, l’art. 4 comma 2 stabilisce:

“2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo:

- ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande,
- alle causali di concessione,
-  ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito,
- alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.


Il decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e P.S. in data 04/08/2014 ha previsto quanto segue.

Quali i lavoratori destinatari?
L’art. 2 comma 1[2] del DI individua i lavoratori destinatari. In particolare deve trattarsi di lavoratori subordinati:
-          con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati;
-          che abbiano un’anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga,
-          che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:
o        a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
o        b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
o       c) crisi aziendali;
o       d) ristrutturazione o riorganizzazione
-          in base all’art. 4 del DI i lavoratori non devono poter accedere alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente[3].

 Quando è escluso il trattamento?
- Cessazione attività: in base al comma 2 dell’art. 2: “ In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell’attività di impresa o di parte di essa”.
            - Preventivo utilizzo da parte dell’impresa di tutti gli strumenti di flessibilità comprese le ferie. In particolare in base al comma 8 dell’art. 2 “8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”.


Chi può richiedere il trattamento? In base al comma 3 dell’art. 2 del DI “Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Quale ruolo hanno le regioni? Fermi restando i criteri indicati ai commi1,2 e 3 dell’art. 2, in forza del comma 4 determinano con accordi Quadro regionali[4] le priorità d’intervento[5]  e devono effettuare comunicazioni preventive all’inps al fine di verificare le compatibilità finanziarie[6].

Come si presenta la domanda ed entro quali termini? In base all’art.2 comma  7 “l’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda”.

Quanto dura?

In base al comma 304 dell’art. 1 della legge 208 del 2015, ha stabilito che nel 2016 “il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno”[7]


NB Per il computo dei periodi  “si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga” (art. 2 comma 11).


Quale procedura segue la domanda e secondo quali tempi?

Bisogna distinguere tra crisi all’interno della stessa Regione o tra più regioni:

a) In base al comma 12: “nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all’Inps per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite dall’Inps”. NB “L’Inps verifica la coerenza della determinazione con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso”.

b) in base al comma 13: “nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all’articolo 5, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all’Inps.

Una volta concesso cosa devono fare le imprese?

In base al comma 14: “Le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento”



[1]
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue: a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi; b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»; c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi: 1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro; 2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro; 3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalita'.». 4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto..

[2] Art. 2 (Cassa Integrazione Guadagni in deroga) 1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
[3] Art. 4 (Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga) 1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

[4] Per i lavoratori della Pesca gli accordi quadro sono posti in sede ministeriale. Il comma 5 dell’art. 2 prevede infatti: “5. Ai fini dell’intervento della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale”.
[5] Art. 2 comma 4 DI  4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede territoriale.
[6] In base all’art. 2 comma 6 6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7.
[7] Precedentemente:

Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (comma 9 dell’art. 2):
, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno:
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti (art. 2 comma 10):
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

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