Come è regolamentata
la cassa integrazione in deroga?
L’art. 4 comma 2 D.L. n. 54/2013,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/2013[1]dopo
aver previsto a causa “del perdurare
della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata
tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento
della coesione sociale” il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92” ha delegato
ad un successivo decreto interministeriale le modalità ed i criteri di
concessione degli stessi.
In particolare, l’art. 4 comma 2
stabilisce:
“2. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri
di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga
alla normativa vigente, con particolare riguardo:
- ai termini di presentazione,
a pena di decadenza, delle relative domande,
- alle causali di concessione,
- ai limiti di durata e reiterazione delle
prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni
di sostegno del reddito,
- alle tipologie di datori di
lavoro e lavoratori beneficiari.
Allo scopo di verificare gli
andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati
telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle
regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo
disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente
comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente”.
Il decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014
Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e P.S. in data 04/08/2014 ha
previsto quanto segue.
Quali i lavoratori destinatari?
L’art. 2 comma 1[2] del
DI individua i lavoratori destinatari. In particolare deve trattarsi di lavoratori subordinati:
-
con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi
compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati;
-
che abbiano un’anzianità lavorativa presso l'impresa di
almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa
integrazione guadagni in deroga,
-
che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di
lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva
per le seguenti causali:
o
a)
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori;
o
b)
situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
o
c) crisi aziendali;
o
d) ristrutturazione o riorganizzazione
-
in base all’art. 4 del DI i lavoratori non devono poter
accedere alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente[3].
Quando
è escluso il trattamento?
- Cessazione attività: in base al comma
2 dell’art. 2: “ In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere
concesso in caso di cessazione dell’attività di impresa o di parte di essa”.
-
Preventivo utilizzo da parte
dell’impresa di tutti gli strumenti di flessibilità comprese le ferie. In
particolare in base al comma 8 dell’art. 2 “8.
Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga
l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di
flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”.
Chi può richiedere il trattamento? In base al comma 3 dell’art. 2
del DI “Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di
cui all’articolo 2082 del codice civile.
Quale ruolo hanno le regioni? Fermi restando i criteri indicati ai
commi1,2 e 3 dell’art. 2, in
forza del comma 4 determinano con accordi Quadro regionali[4] le
priorità d’intervento[5] e devono effettuare comunicazioni preventive
all’inps al fine di verificare le compatibilità finanziarie[6].
Come si presenta la domanda ed entro quali termini? In base
all’art.2 comma 7 “l’azienda presenta, in via
telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga
del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha
avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In
caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga
decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della
domanda”.
Quanto dura?
In base al comma 304 dell’art. 1
della legge 208 del 2015,
ha stabilito che
nel 2016 “il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa
vigente può essere concesso o prorogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un
anno”[7]
NB Per il computo dei periodi “si considerano tutti i periodi di fruizione
di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di
concessione o proroga” (art. 2 comma 11).
Quale procedura segue
la domanda e secondo quali tempi?
Bisogna distinguere
tra crisi all’interno della stessa Regione o tra più regioni:
a) In base al comma 12: “nel caso di crisi che coinvolgano unità
produttive site in un’unica Regione
o Provincia autonoma, questa, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua
l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti,
quantifica l’onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il
provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga. La Regione
o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all’Inps per il
tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite
dall’Inps”. NB “L’Inps verifica la
coerenza della determinazione con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato
e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso”.
b) in base al comma 13: “nel caso di crisi che coinvolgano unità
produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni
dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua
l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti,
quantifica l’onere previsto e trasmette
il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati
a legislazione vigente, al Ministero
dell’economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il
concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all’articolo 5,
entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all’Inps.
Una volta concesso
cosa devono fare le imprese?
In base al comma 14: “Le imprese devono presentare mensilmente
all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il
venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del
trattamento”
[2] Art. 2 (Cassa Integrazione
Guadagni in deroga) 1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla
normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati,
con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i
lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità
lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del
periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono
sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per
contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: a)
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da
situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o
riorganizzazione.
[3] Art.
4 (Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga) 1. I
trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono
essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di
accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.
[4] Per i
lavoratori della Pesca gli accordi quadro sono posti in sede ministeriale. Il
comma 5 dell’art. 2 prevede infatti: “5. Ai fini dell’intervento della cassa
integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore della
pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede
ministeriale”.
[5] Art. 2 comma 4 DI 4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede
regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente
decreto, le priorità di intervento in sede territoriale.
[6] In base all’art. 2 comma 6
6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità
finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all’Inps, con le modalità
definite dall’Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati
prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7.
[7]
Precedentemente:
Per le imprese non
soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno
2012, n. 92 (comma 9 dell’art. 2):
, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di
cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:
a. a decorrere dal 1° gennaio
2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi
nell’arco di un anno:
b. a decorrere dal 1° gennaio
2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi
nell’arco di un anno;
Per le imprese soggette alla disciplina in materia di
cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui
all’articolo 3, commi da 4 a
41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali
disposti dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall’articolo 1
della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso
di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i
livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa
dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti (art. 2
comma 10):
a. a decorrere dal 1° gennaio
2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni
in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco
di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio
2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi
nell’arco di un anno;
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