Come si calcola la rendita per inabilità permanente?
In base all’art. 74 del DPR 1124 del 1965 comma secondo
“Quando sia accertato che
dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità
permanente[1] tale
da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i
casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è
corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione
dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado
dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione
calcolata secondo le disposizioni degli artt. 116 a 120[2]:
1) per inabilità di grado
dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della
inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al
sessanta per cento;
2) per inabilità di grado
dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di
inabilità;
3) per inabilità
dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.
Gli importi delle rendite mensili
sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o
superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra .
A decorrere dal 1° luglio 1965,
per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella
delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965
sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove
aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
NB
In forza dell’art. 75 “Qualora, dopo la scadenza del decennio
dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato
all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura
superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad
estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in
base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39 dell'ulteriore
rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi
del terzo comma dell'art.116, applicabile al momento della liquidazione di tale
somma”.
[1] Agli
effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la
conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi
inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la
vita, l'attitudine al lavoro
[2] art. 116: “Per la liquidazione delle rendite per
inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra
l'applicazione dell'art.118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione
effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura
durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.
Qualora
l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo
continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e
non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel
periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la
retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione
giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata
oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui
appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato
stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio
nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile
l'accertamento dei guadagni percepiti.
In
ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a
trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento
ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera
aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media
giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i
tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sulle
retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità
temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie
professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio
stesso.
Retribuzione
media giornaliera
Ove
sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente
fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto
interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli
effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al
penultimo comma del presente articolo, i coefficenti annui di variazione per il
periodo di tempo considerato .
La
variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con
quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della
retribuzione media giornaliera.
Per
i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente
articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i
capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di
macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le
rendite in corso di godimento alla data di inizio dell'anno, per il quale ha
effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente
articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente
decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni
salariali considerate dal decreto stesso.
Per
il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova
retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in
misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media
giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980.
Art.
117: “Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non
ricorra l'applicazione del successivo art. 118 la retribuzione da
assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col
procedimento di cui al secondo comma dell'art.1 16, calcolando, però, il
guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti
quello dell'infortunio”.
Art.
118: “Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle
organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni
medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche
per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere
come base della liquidazione delle indennità fermo rimanendo il disposto del
terzo comma dell'art. 116.
Le
rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo
sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle
retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché
sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza
di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del
settimo comma dell'art, 166.
La
variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con
quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite”.
Art.
119: “Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha
diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in
denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:
a)
l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione
effettiva secondo le norme dell'art.117;
b)
la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla
retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età
superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima
lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a
retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto
collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni
della stessa categoria e lavorazione.
Nei
casi in cui le predette persone non percepiscono una retribuzione o comunque la
remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in
base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art.118 o, in mancanza di
queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della
stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta
in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art.116.
Il
contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955
n. 25 per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni
sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è
fissata in lire centottanta”.
art.
120 “Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è
superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20,
l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la
retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art.50.
L'Istituto
stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare qualora
venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme
vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a
quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite
dall'art. 50.
Le
disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti
dall'art.118”.
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