Quanto dura il trattamento d’integrazione salariale straordinario?
In base all’art. 22 la durata varia in relazione alla
causale:
Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a)
(RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il
trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche
continuativi, in un quinquennio mobile[1].
Per la causale di crisi aziendale
di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) (CRISI AZIENDALE), e relativamente
a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione
salariale può avere una durata massima di
12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere
concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo
alla precedente autorizzazione[2].
Per la causale di contratto di
solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) (CONTRATTI DI
SOLIDARIETA’), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento
straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi,
in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5[3], la
durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
[1] In
base al comma 4 “Per le causali di
riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate
sospensioni del lavoro soltanto nel
limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco
di tempo di cui al programma autorizzato”.
[2] In
base al comma 4 “Per le causali di
riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate
sospensioni del lavoro soltanto nel
limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco
di tempo di cui al programma autorizzato”.
[3] In base
al comma 5 “ai fini del calcolo
della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei
trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella
misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la
parte eccedente”. Tale comma in base al comma sesto non si applica alle aziende
Edili ed affini.
Nessun commento:
Posta un commento