giovedì 11 febbraio 2016

Quanto dura il trattamento d’integrazione salariale straordinario?

In base all’art. 22 la durata varia in relazione alla causale:


  Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) (RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile[1].

Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) (CRISI AZIENDALE), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione[2].

Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) (CONTRATTI DI SOLIDARIETA’), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5[3], la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.





[1] In base al comma 4 “Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

[2] In base al comma 4  “Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato”.

[3] In base al comma 5  “ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente”. Tale comma in base al comma sesto non si applica alle aziende Edili ed affini.

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