Come è regolamentato il lavoro straordinario e notturno nel ccnl Terziario cgil cisl uil?
Art. 136 - Norme generali lavoro
straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore
debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente
contratto. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore
di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a
carattere individuale nel limite
di 250 ore annue.
Per i dipendenti di aziende di
distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello
prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo
e terzo comma del precedente art. 118.
Il lavoratore non può compiere
lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne
fa le veci.
Le clausole contenute nel
presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5 del dlgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 137 - Maggiorazione lavoro
straordinario
Fermo restando quanto previsto
dall’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 Ai sensi della vigente normativa, le
ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario
normale di lavoro previsto dall’art. 118 del presente contratto, verranno
retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195
e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale
retribuzione di cui all’art. 193:
- 15% (quindici per cento) per le
prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le
prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal
successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi
o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di
fatto di cui all’art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento)
sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193.
Le ore straordinarie di lavoro
prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22
alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio –
verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art.
195 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria
della normale retribuzione di cui all’art. 193.
Per i lavoratori retribuiti in
tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro
straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di
cui all’art. 195, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media
dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo
sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste
dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Norma transitoria
Il sistema di computo di cui al
presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.
Art. 138 - Registro lavoro
straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno
cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui
tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle
Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la
sede della locale Associazione Imprenditoriale.
Il registro di cui al presente
capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende
che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro
straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in
cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal
presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario
valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Norma transitoria
Le parti stipulanti si impegnano
a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito
informatore della stessa.
Le Organizzazioni Sindacali
provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla
Confcommercio si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della
situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica
violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.
Art. 139 - Lavoro ordinario
notturno
A decorrere dal 1° gennaio 1995,
le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi per tali quelle
effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota
oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 15%.
La maggiorazione di cui al
presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti
aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla
retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
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