mercoledì 3 febbraio 2016

COSA PREVEDE L'ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - ANNO 2016 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE?

Qui di seguito il testo:
PREMESSE

VISTA

la normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:
- l’art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il Decreto Legge 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 85/2013;
- il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013;
- l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
 - l’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori in deroga in Lombardia, anno 2015, sottoscritto il 16 dicembre 2014;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di seguito D.I. 83473/14, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;
- la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014;
- il D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
- il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148;
- l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO CHE

l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l’anno 2016, fermo restando quanto disposto dal D.I. 83473/14, allegato al presente accordo unitamente alle disposizioni attuative dello stesso, il quale:
- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- prevede disposizioni che si applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del Decreto stesso;
- demanda agli accordi quadro stipulati in sede regionale l’individuazione di priorità di intervento nel rispetto dei principi del Decreto stesso.

CONSIDERATO

altresì che il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. 150/2015 individuerà le modalità e i criteri per l’attivazione delle politiche attive da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art.22 del medesimo Decreto legislativo.

RITENUTO

di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i principi e i criteri disciplinati dal D.I. 83473/14 con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro

TITOLO I – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

1. Sono destinatari del trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.I. n. 83473/14, i lavoratori dipendenti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”. Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c. Nei punti successivi, nonché nei format allegati, quanto riferito al soggetto “impresa” si intende ugualmente riferito, relativamente alla “riserva” di cui sopra, al soggetto “datore di lavoro non imprenditore”.

2. Le causali di ammissibilità dell’intervento della CIGD sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14: a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c. crisi aziendali; d. ristrutturazione o riorganizzazione.

3. Sono beneficiari del trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14, tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese destinatarie del trattamento: operai; impiegati; quadri, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; lavoranti a domicilio monocommessa.

4. Sono altresì beneficiari del trattamento di CIGD gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero quando, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa. Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi, quali beneficiari, apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra.

5. Tutti i lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di CIGD, dodici mesi di anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi di anzianità, anche non continuativi, presso la medesima agenzia per il lavoro.

6. Gli interventi di CIGD possono essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell’intero anno 2016, pari ad un massimo di giorni 91.

7. Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.

8. A partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro le imprese, ad esito della sottoscrizione di nuovi e appositi accordi sindacali (o di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), possono inoltrare domande di CIGD con le modalità previste al successivo punto 17.

9. Ogni domanda deve essere corredata del rispettivo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo). Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.

10. Gli accordi di CIGD sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante il presente Accordo Quadro e pertanto non possono essere sottoscritti in data antecedente alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo.

11. La decorrenza della sospensione in CIGD definita dall’accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo sindacale stesso.

12. Resta fermo che, in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa, attraverso l’esame congiunto in sede pubblica presso l’A.R.I.F.L., la procedura di consultazione sindacale, l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla data dell’esame congiunto stesso.

13. Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il format standard di cui all’Allegato 1 del presente Accordo Quadro oppure in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel format standard.

14. Nell’accordo sindacale le imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014. Devono inoltre dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell’attività.

15. Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS.

16. Le imprese soggette alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disposta dal D.lgs. 148/2015, se attivi, possono presentare domanda di CIGD a condizione che siano esplicitate le concrete prospettive di ripresa e secondo i limiti stabiliti nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014.

17. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentano telematicamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, due distinte domande:

a. la domanda all’INPS, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), secondo le modalità definite dall’Istituto stesso;
b. la domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” già accessibile.

18. I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell’istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, n. ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento dell’indennità e numero di protocollo domanda INPS.

19. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l’obbligo della: a. corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda; b. rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga sono condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi; c. integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione dell‘eventuale richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e alla rendicontazione.

20. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

21. Non sono ammesse rettifiche alle domande già decretate.

22. Riguardo quanto contenuto nei punti precedenti, la Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative.

TITOLO II – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

23. La concessione dell’indennità di mobilità in deroga è rivolta ai lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domestici) provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2015, a condizione che siano privi di ogni altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

24. È esclusa la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla L.223/91, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti, all’indennità NASpI di cui al D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22.

25. Non è inoltre possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione dei trattamenti di cui al punto precedente e delle indennità di ASpI e Mini-ASpI.

26. Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all’art. 16 comma 1 della L.223/91, ossia un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.

27. L’indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi non ulteriormente prorogabili.

28. I lavoratori interessati presentano telematicamente le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

29. L’INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dal presente Accordo Quadro e trasmette alla Regione gli elenchi 6 degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.

30. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all’INPS secondo le modalità concordate con l’Istituto.

TITOLO III – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

31. Tutti i lavoratori in CIGD hanno la possibilità, ai sensi del presente Accordo Quadro, di attivare percorsi di politica attiva del lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica Lavoro.

32. Inoltre, gli accordi sindacali potranno individuare, nel box dedicato alle politiche attive, specifici percorsi di riqualificazione finalizzati a rafforzare l’occupabilità dei lavoratori coinvolti nella sospensione oppure, esclusivamente nei casi in cui siano previsti esuberi o procedure concorsuali, la possibilità di accesso a percorsi di ricollocazione.

33. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l’apposita informativa Allegato 2 al presente Accordo.

34. Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui al presente Accordo Quadro è il seguente: a. 98% all’intervento della CIG in deroga; b. 2% all’intervento della mobilità in deroga. Tale riparto può essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si verifichino nel corso del periodo di validità del presente Accordo Quadro. Quanto disciplinato dal presente Accordo Quadro è subordinato all’applicazione del D.I. n.83473/14, con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente Accordo Quadro comprende, come parte integrante, i seguenti allegati:

Allegato 1: Accordo sindacale standard; Allegato 2: Comunicazione relativa alle Politiche Attive del Lavoro; Allegato 3: Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014; Allegato 4: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014; Allegato 5: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014.


Milano, lì 12 gennaio 2016 Letto, confermato e sottoscritto

Nessun commento:

Posta un commento