COSA PREVEDE L'ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - ANNO 2016 TRA LA REGIONE LOMBARDIA
E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE?
Qui di seguito il testo:
PREMESSE
VISTA
la normativa vigente in tema di
lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:
- l’art. 2, comma 64 della Legge
28 giugno 2012, n. 92;
- il Decreto Legge 54/2013
convertito con modificazioni dalla Legge 85/2013;
- il Decreto Legge 63/2013
convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013;
- l'Intesa tra Stato Regioni e
Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre
2012;
- l’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso
agli ammortizzatori in deroga in Lombardia, anno 2015, sottoscritto il 16
dicembre 2014;
- il Decreto Interministeriale n.
83473 del 1 agosto 2014, di seguito D.I. 83473/14, che disciplina i criteri per
la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’art. 4 comma 2 del
Decreto Legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato;
- la Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;
- la Nota del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014;
- il D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
- il D.lgs. 14 settembre 2015 n.
148;
- l’art. 1, comma 304, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
CONSIDERATO CHE
l’art. 1, comma 304, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 ha
previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla
normativa vigente per l’anno 2016, fermo restando quanto disposto dal D.I.
83473/14, allegato al presente accordo unitamente alle disposizioni attuative
dello stesso, il quale:
- disciplina puntualmente
destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che
qui si intendono recepite;
- prevede disposizioni che si
applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di
entrata in vigore del Decreto stesso;
- demanda agli accordi quadro
stipulati in sede regionale l’individuazione di priorità di intervento nel
rispetto dei principi del Decreto stesso.
CONSIDERATO
altresì che il decreto
ministeriale adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. 150/2015
individuerà le modalità e i criteri per l’attivazione delle politiche attive da
parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art.22 del medesimo Decreto
legislativo.
RITENUTO
di adottare le seguenti priorità
e modalità di intervento al fine di attuare i principi e i criteri disciplinati
dal D.I. 83473/14 con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte
integrante del presente Accordo Quadro
TITOLO I – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
1. Sono destinatari del
trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.I. n. 83473/14, i
lavoratori dipendenti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi
compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con
riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di
riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le
condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14 settembre 2015
n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della
legge 10 dicembre 2014 n. 183” .
Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla
Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge
28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti
dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi
tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori
ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c. Nei punti successivi, nonché nei format
allegati, quanto riferito al soggetto “impresa” si intende ugualmente riferito,
relativamente alla “riserva” di cui sopra, al soggetto “datore di lavoro non
imprenditore”.
2. Le causali di ammissibilità
dell’intervento della CIGD sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del D.I. n.
83473/14: a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori; b. situazioni aziendali determinate da
situazioni temporanee di mercato; c. crisi aziendali; d. ristrutturazione o
riorganizzazione.
3. Sono beneficiari del
trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14, tutti i
lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato,
con le imprese destinatarie del trattamento: operai; impiegati; quadri, soci
delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati,
quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; lavoranti a domicilio
monocommessa.
4. Sono altresì beneficiari del
trattamento di CIGD gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero
quando, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di
intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa. Nell’ambito
della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione
Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28
dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla
Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi, quali
beneficiari, apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi
da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa,
prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di
durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra.
5. Tutti i lavoratori beneficiari
devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di CIGD, dodici
mesi di anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente. Per i lavoratori
somministrati si computano i periodi di anzianità, anche non continuativi,
presso la medesima agenzia per il lavoro.
6. Gli interventi di CIGD possono
essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell’intero anno 2016, pari
ad un massimo di giorni 91.
7. Il calcolo della durata
massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili fa riferimento
unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro
effettiva fruizione.
9. Ogni domanda deve essere
corredata del rispettivo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in
sede pubblica nel caso di mancato accordo). Il trattamento previsto
nell’accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.
10. Gli accordi di CIGD
sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante il
presente Accordo Quadro e pertanto non possono essere sottoscritti in data
antecedente alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo.
11. La decorrenza della
sospensione in CIGD definita dall’accordo sindacale non deve essere antecedente
alla data di stipula dell’accordo sindacale stesso.
12. Resta fermo che, in caso di
mancato accordo, purché sia stata conclusa, attraverso l’esame congiunto in
sede pubblica presso l’A.R.I.F.L., la procedura di consultazione sindacale,
l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla data
dell’esame congiunto stesso.
13. Gli accordi sindacali possono
essere redatti secondo il format standard di cui all’Allegato 1 del presente
Accordo Quadro oppure in forma libera, ma comunque contenente, in modo
dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel format
standard.
14. Nell’accordo sindacale le
imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di
flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità
indicate nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 5425 del 24.11.2014. Devono inoltre dichiarare di non aver adottato
decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell’attività.
15. Negli accordi sindacali e
nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento
diretto dell’indennità da parte dell’INPS.
16. Le imprese soggette alla
disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
disposta dal D.lgs. 148/2015, se attivi, possono presentare domanda di CIGD a
condizione che siano esplicitate le concrete prospettive di ripresa e secondo i
limiti stabiliti nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 5425 del 24.11.2014.
17. Al fine di attivare la
procedura di concessione di CIGD, le imprese presentano telematicamente, entro
il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, due
distinte domande:
a. la domanda all’INPS, corredata
del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede
pubblica nel caso di mancato accordo), secondo le modalità definite
dall’Istituto stesso;
b. la domanda a Regione
Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” già
accessibile.
18. I dati contenuti nella
domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i
dati contenuti nell’istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a:
matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa (Comune, indirizzo, numero
civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei
medesimi, n. ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento
dell’indennità e numero di protocollo domanda INPS.
19. Al fine di permettere le
procedure autorizzative, si ribadisce l’obbligo della: a. corretta compilazione
della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e
ragione sociale, matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa ivi
compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori
interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta
l’inammissibilità della domanda; b. rendicontazione analitica mensile da parte
dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione
in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente
utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga sono
condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi; c. integrazione
della domanda entro 20 giorni dalla ricezione dell‘eventuale richiesta di
integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi
necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e
alla rendicontazione.
20. Non sono ammesse domande
integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda
precedente.
21. Non sono ammesse rettifiche
alle domande già decretate.
22. Riguardo quanto contenuto nei
punti precedenti, la
Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli
adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative.
TITOLO II – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA
23. La concessione dell’indennità
di mobilità in deroga è rivolta ai lavoratori subordinati (con esclusione dei
lavoratori domestici) provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice
civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice
civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per
cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo),
cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del
periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2015,
a condizione che siano privi di ogni altra prestazione legata alla cessazione
del rapporto di lavoro.
24. È esclusa la concessione dei
trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in
possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui
alla L.223/91, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari
e ridotti, all’indennità NASpI di cui al D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22.
25. Non è inoltre possibile
concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione
della fruizione dei trattamenti di cui al punto precedente e delle indennità di
ASpI e Mini-ASpI.
26. Per ottenere il trattamento
di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all’atto della
risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all’art.
16 comma 1 della L.223/91, ossia un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi,
di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.
27. L’indennità di mobilità in
deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi non
ulteriormente prorogabili.
28. I lavoratori interessati
presentano telematicamente le domande per ottenere la concessione della
mobilità in deroga alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il
termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
29. L’INPS accerta il possesso da
parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla
normativa vigente e dal presente Accordo Quadro e trasmette alla Regione gli
elenchi 6 degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro
che non ne hanno diritto.
30. La Regione emette
rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette
all’INPS secondo le modalità concordate con l’Istituto.
TITOLO III – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
31. Tutti i lavoratori in CIGD
hanno la possibilità, ai sensi del presente Accordo Quadro, di attivare
percorsi di politica attiva del lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica
Lavoro.
32. Inoltre, gli accordi
sindacali potranno individuare, nel box dedicato alle politiche attive,
specifici percorsi di riqualificazione finalizzati a rafforzare l’occupabilità
dei lavoratori coinvolti nella sospensione oppure, esclusivamente nei casi in
cui siano previsti esuberi o procedure concorsuali, la possibilità di accesso a
percorsi di ricollocazione.
33. Il datore di lavoro è tenuto
a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l’apposita
informativa Allegato 2 al presente Accordo.
34. Il riparto tra le risorse
attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui al presente
Accordo Quadro è il seguente: a. 98% all’intervento della CIG in deroga; b. 2%
all’intervento della mobilità in deroga. Tale riparto può essere variato dalla
Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle
eventuali necessità che si verifichino nel corso del periodo di validità del
presente Accordo Quadro. Quanto disciplinato dal presente Accordo Quadro è subordinato
all’applicazione del D.I. n.83473/14, con le modifiche introdotte dall’art. 1,
comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il presente Accordo Quadro
comprende, come parte integrante, i seguenti allegati:
Allegato 1: Accordo sindacale
standard; Allegato 2: Comunicazione relativa alle Politiche Attive del Lavoro;
Allegato 3: Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014; Allegato 4:
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11
settembre 2014; Allegato 5: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014.
Milano, lì 12 gennaio 2016 Letto, confermato e sottoscritto
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