In caso di morte del lavoratore dipendente deve essere erogata l’indennità
di preavviso?
In forza dell’art. 2122 cc: “in caso di morte del prestatore di lavoro,
le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 cc (preavviso e TFR) devono
corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di
lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa
l'attribuzione e la ripartizione delle indennità”
Come indicato dalla giurisprudenza i soggetti indicati al
primo comma hanno diritto alle somme sopra indicate iure proprio e non iure
successionis:
“L’art. 2122 cc attribuisce, in caso di morte del lavoratore, il
trattamento di fine rapporto iure proprio al coniuge, ai figli, ai parenti
entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo. Il riconoscimento di
siffatto diritto iure proprio e non iure successionis è prova di come lo stesso
venga in essere solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro”. Trib.
Milano, Sez. II, 16/06/2011
“Devono escludersi dall'asse ereditario: a) le somme spettanti ai
minori a titolo di trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del
preavviso, in quanto esse costituiscono oggetto di un diritto spettante iure
proprio ai soggetti indicati all’art. 2122 comma 1 cc; b) le somme relative al
Fondo Nazionale di Pensione Complementare, dal momento che trattandosi anche in
tal caso di competenze di natura previdenziale, esse spettano iure proprio ai
soggetti di cui all’art. 2122 comma 1 cc; c) le somme spettanti ai minori a
titolo di trattamento pensionistico in relazione agli importi contributivi
versati dal padre e in conseguenza del suo decesso (cd. pensione indiretta),
dal momento che il diritto dei superstiti al trattamento pensionistico
indiretto è autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante
all'assicurato, di guisa che alla morte di questi, non entra a far parte
dell'asse ereditario, ma è acquisito dai superstiti iure proprio”. Trib.
Asti, 13/05/2011
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