martedì 31 marzo 2015

In caso di morte del lavoratore dipendente deve essere erogata l’indennità di preavviso?

In forza dell’art. 2122 cc: “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 cc (preavviso e TFR) devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado  e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità”

Come indicato dalla giurisprudenza i soggetti indicati al primo comma hanno diritto alle somme sopra indicate iure proprio e non iure successionis:

“L’art. 2122 cc attribuisce, in caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto iure proprio al coniuge, ai figli, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo. Il riconoscimento di siffatto diritto iure proprio e non iure successionis è prova di come lo stesso venga in essere solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro”. Trib. Milano, Sez. II, 16/06/2011

“Devono escludersi dall'asse ereditario: a) le somme spettanti ai minori a titolo di trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, in quanto esse costituiscono oggetto di un diritto spettante iure proprio ai soggetti indicati all’art. 2122 comma 1 cc; b) le somme relative al Fondo Nazionale di Pensione Complementare, dal momento che trattandosi anche in tal caso di competenze di natura previdenziale, esse spettano iure proprio ai soggetti di cui all’art. 2122 comma 1 cc; c) le somme spettanti ai minori a titolo di trattamento pensionistico in relazione agli importi contributivi versati dal padre e in conseguenza del suo decesso (cd. pensione indiretta), dal momento che il diritto dei superstiti al trattamento pensionistico indiretto è autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante all'assicurato, di guisa che alla morte di questi, non entra a far parte dell'asse ereditario, ma è acquisito dai superstiti iure proprio”. Trib. Asti, 13/05/2011


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