venerdì 13 marzo 2015

In caso di fallimento i crediti dei lavoratori dipendenti godono di privilegio?

In base all’art. 2751 bis n.1 i crediti i crediti “per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile”  hanno privilegio generale su tutti i beni mobili dell’impresa fallita.

Peraltro, i forza dell’art. 2776 cc i crediti relativi al TFR ed all’indennità di preavviso, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari. Infine in base al secondo comma della norma e sempre in caso di infruttuosa esecuzione  sui mobili, gli ulteriori crediti di lavoro insieme ai crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753 cc, sono collocati sussidiariamente, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, (ma dopo i crediti per Tfr e preavviso).


In caso di concorso con altri crediti privilegiati i crediti da lavoro si pongono in base all’art. 2777 cc subito dopo le spese di giustizia ma prima degli altri creditori privilegiati indicati dall’art. 2751 bis (seguono i professionisti – i prestatori d’opera e le provvigioni agenti – art. 2751 bis nn. 2 e 3; poi i crediti dei coltivatori diretti e delle imprese artigiane eco operative – art. 2751 bis nn. 4 e 5).

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