In caso di fallimento
i crediti dei lavoratori dipendenti godono di privilegio?
In base all’art. 2751 bis n.1 i
crediti i crediti “per le retribuzioni
dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le
indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il
credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da
parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi
obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di
un licenziamento inefficace, nullo o annullabile” hanno privilegio generale su tutti i beni mobili
dell’impresa fallita.
Peraltro, i forza dell’art. 2776
cc i crediti relativi al TFR ed all’indennità di preavviso, in caso di
infruttuosa esecuzione sui beni mobili sono collocati sussidiariamente sul
prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari. Infine
in base al secondo comma della norma e sempre in caso di infruttuosa esecuzione
sui mobili, gli ulteriori crediti di
lavoro insieme ai crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o
fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme
di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
di cui all'art. 2753 cc, sono collocati sussidiariamente, sul prezzo degli immobili,
con preferenza rispetto ai crediti chirografari, (ma dopo i crediti per Tfr e
preavviso).
In caso di concorso con altri
crediti privilegiati i crediti da lavoro si pongono in base all’art. 2777 cc
subito dopo le spese di giustizia ma prima degli altri creditori privilegiati
indicati dall’art. 2751 bis (seguono i professionisti – i prestatori d’opera e
le provvigioni agenti – art. 2751 bis nn. 2 e 3; poi i crediti dei coltivatori
diretti e delle imprese artigiane eco operative – art. 2751 bis nn. 4 e 5).
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