lunedì 9 marzo 2015

Quando il datore di lavoro riceve un atto di pignoramento presso terzi effettuato da un creditore di un proprio dipendente cosa deve fare?


Attraverso il pignoramento presso terzi (art. 543 cpc)  un creditore cerca di soddisfare le proprie pretese economiche intervenendo presso i soggetti che devono del denaro o altri beni al proprio debitore. Quando il terzo è il datore di lavoro che deve erogare le retribuzioni ad un dipendente,  occorre rispettare alcune regole.

In primo luogo il creditore deve notificare all'azienda datrice di lavoro un’intimazione contenente:
  •  l’indicazione del credito, del titolo esecutivo in possesso del creditore che ne legittima la pretesa nonché del precetto (l’invito rivolto al debitore di pagamento 10 giorni);
  • l’indicazione, anche generica,  delle cose o delle somme dovute
  • l’ordine rivolto al terzo di non disporre delle somme dovute al proprio dipendente  senza ordine del giudice entro i limiti stabiliti dalla legge
  • la citazione del debitore (il dipendente)  a comparire davanti al giudice competente
  • l’invito effettuato al terzo (il datore di lavoro nel caso di specie) di comunicare o personalmente o a mezzo procuratore speciale, al creditore procedente  entro 10 giorni a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, a) di quali cose  o di quali somme è debitore e si trova in possesso, b) quando deve effettuare il pagamento  o la consegna; c) l’esistenza di sequestri precedentemente eseguiti; d) le cessioni di credito notificate o accettate; e) i pignoramenti che sono stati eseguiti
  • l’avvertimento che in  caso contrario la comunicazione dovrà essere resa all'udienza e che se questa non verrà resa o il datore non comparirà il possesso di cose o il credito pignorato nell'ammontare e nei termini  indicati dell’atto si considerano non contestati.


Il creditore procedente dovrà poi procedere - nei 30 giorni successivi la riconsegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’ultima notificazione effettuata -  all'iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento attraverso il deposito delle copie conformi dell’atto di citazione del titolo esecutive del precetto pena la perdita di efficacia del pignoramento.

Obblighi del datore di lavoro dopo la notifica:

Dopo la notifica il datore di lavoro:

1) non può erogare al lavoratore una somma superiore ai limiti dettati dalla legge sul netto dello stipendio, salario, o altre indennità relative al rapporto di lavoro dovuti al lavoratore (comprese le indennità per licenziamento)

2) deve effettuare  entro 10 giorni a mezzo raccomandata o pec una dichiarazione che indichi di quali somme è debitore o si trova in possesso e di quando ne deve effettuare la consegna e se esistono presso di lui altri sequestri o cessioni notificate o accettate o pignoramenti eseguiti presso di lui. Se non effettua la comunicazione, questa dovrà essere resa dal terzo in udienza . Se non compare o se comparendo non effettua la dichiarazione , il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati (ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione)

Limiti di pignorabilità


Gli stipendi possono essere pignorati nei seguenti limiti:

-  di 1/5 per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito (art. 545 comma quarto).
- per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale (art. 545 comma terzo)

Se vi è il concorso simultaneo di più cause di credito il limite è del 50 %.

Per un orientamento il concorso simultaneo non riguarda la pluralità di creditori ma di cause:

“Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.: crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ogni altro credito; invece, nel caso di semplice  concorso di crediti il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio”. Pret. Modena, 29/10/1997 Dello stesso avviso: Trib. di Rovigo, il Foro Italiano (1999, I, 2401), In dottrina:  CASTORO, Il processo di esecuzione, Milano, 1998, 282; CORSARO-BOZZI, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 1997, 276


Peraltro, inforza dell’art. 68 del DPR 1950 n. 180: Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta” .


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