Quando il datore di
lavoro riceve un atto di pignoramento presso terzi effettuato da un creditore
di un proprio dipendente cosa deve fare?
Attraverso il pignoramento presso
terzi (art. 543 cpc) un creditore cerca
di soddisfare le proprie pretese economiche intervenendo presso i soggetti che
devono del denaro o altri beni al proprio debitore. Quando il terzo è il datore
di lavoro che deve erogare le retribuzioni ad un dipendente, occorre rispettare alcune regole.
In primo luogo il creditore deve
notificare all'azienda datrice di lavoro un’intimazione contenente:
- l’indicazione del credito, del titolo esecutivo in possesso del creditore che ne legittima la pretesa nonché del precetto (l’invito rivolto al debitore di pagamento 10 giorni);
- l’indicazione, anche generica, delle cose o delle somme dovute
- l’ordine rivolto al terzo di non disporre delle somme dovute al proprio dipendente senza ordine del giudice entro i limiti stabiliti dalla legge
- la citazione del debitore (il dipendente) a comparire davanti al giudice competente
- l’invito effettuato al terzo (il datore di lavoro nel caso di specie) di comunicare o personalmente o a mezzo procuratore speciale, al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, a) di quali cose o di quali somme è debitore e si trova in possesso, b) quando deve effettuare il pagamento o la consegna; c) l’esistenza di sequestri precedentemente eseguiti; d) le cessioni di credito notificate o accettate; e) i pignoramenti che sono stati eseguiti
- l’avvertimento che in caso contrario la comunicazione dovrà essere resa all'udienza e che se questa non verrà resa o il datore non comparirà il possesso di cose o il credito pignorato nell'ammontare e nei termini indicati dell’atto si considerano non contestati.
Il creditore procedente dovrà poi
procedere - nei 30 giorni successivi la riconsegna da parte dell’ufficiale
giudiziario dell’ultima notificazione effettuata - all'iscrizione a ruolo dell’atto di
pignoramento attraverso il deposito delle copie conformi dell’atto di citazione
del titolo esecutive del precetto pena la perdita di efficacia del
pignoramento.
Obblighi del datore di lavoro
dopo la notifica:
Dopo la notifica il datore di lavoro:
1) non può erogare al lavoratore una somma superiore ai limiti dettati dalla legge sul netto dello stipendio, salario, o
altre indennità relative al rapporto di lavoro dovuti al lavoratore (comprese le indennità per
licenziamento)
2) deve effettuare entro
10 giorni a mezzo raccomandata o pec una dichiarazione che indichi di quali somme è debitore o si trova in
possesso e di quando ne deve effettuare la consegna e se esistono presso di lui
altri sequestri o cessioni notificate o accettate o pignoramenti eseguiti
presso di lui. Se non effettua la comunicazione, questa dovrà essere resa dal
terzo in udienza . Se non compare o se comparendo non effettua la dichiarazione
, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si
considerano non contestati (ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione)
Limiti di pignorabilità
Gli stipendi possono essere pignorati nei seguenti limiti:
- di 1/5 per tributi dovuti allo stato, alle
province ed ai comuni e per ogni altro credito (art. 545 comma quarto).
- per crediti alimentari nella
misura autorizzata dal presidente del Tribunale (art. 545 comma terzo)
Se vi è il concorso simultaneo di
più cause di credito il limite è del 50 %.
Per un orientamento il concorso
simultaneo non riguarda la pluralità di creditori ma di cause:
“Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili
fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi
sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell'art.
545, commi 3 e 4, c.p.c.: crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, ogni altro credito; invece, nel caso di semplice concorso di crediti il pignoramento non può
superare la misura di un quinto dello stipendio”. Pret. Modena, 29/10/1997 Dello stesso avviso: Trib. di Rovigo, il
Foro Italiano (1999, I, 2401), In dottrina:
CASTORO, Il processo di esecuzione, Milano, 1998, 282; CORSARO-BOZZI,
Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 1997, 276
Peraltro, inforza dell’art. 68 del DPR 1950 n. 180: “Qualora
i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e
debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza
fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota
ceduta” .
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