Da quando decorre il
termine di prescrizione por richiedere l’intervento del fondo di garanzia presso
l’Inps per richiedere il pagamento del TFR in caso d’insolvenza del datore di
lavoro?
Per Cassazione 2011 n. 19081: “il diritto del lavoratore di ottenere
dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del
trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui alla l. n. 297
del 1982 art. 2, ha
natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò
distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di
lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione
solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto
di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica
dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione la passivo, ovvero
all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano
verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta
all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del
lavoratore nei confronti del fondo di garanzia”.
Conforme: Cass. civ., Sez.
lavoro, 19/12/2005, n. 27917; Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2011, n. 16617
Tuttavia per un altro
orientamento: “In caso di fallimento del
datore di lavoro …. il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps si sostituisce
al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute rispettivamente a titolo
di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro diversi da quel
trattamento. Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non
esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla
medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che,
per effetto dell'accollo legislativamente predisposto, l'originario debitore
non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti
dianzi menzionati, sicchè l'interruzione della prescrizione effettuata nei
confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne
consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro diversi dal
trattamento di fine rapporto deve considerarsi interrotta nei confronti del
suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dai lavoratori domanda
di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro. Tale
interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha -
in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande
giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura
concorsuale - effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura
stessa. Cass. civ., Sez. lavoro, 18/04/2001, n. 5658[1]
NB: La prescrizione è di 5 anni in forza dell’art. 2948 n. 5
[1] Secondo
questa interpretazione il Fondo di garanzia in virtù dell’accollo legislativamente
previsto diviene condebitore solidale del datore di lavoro, pertanto, in forza
dell’art. 1310 c.c.: a) tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la
prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei
confronti del Fondo di Garanzia; b) l'eventuale rinuncia alla prescrizione
fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) non ha effetto nei
confronti del Fondo. Posto che in forza dell’art. 94 della L.F. la domanda di
insinuazione nello stato passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale”
interrompendo, “per tutto il corso del fallimento”, la prescrizione, che
ricomincerà a decorrere, per la sua intera durata, dalla data di chiusura della
procedura. Pertanto, a condizione che il lavoratore abbia insinuato il proprio
credito nel termine di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, lo stesso potrà richiedere l'intervento del Fondo entro cinque anni
dalla chiusura della procedura.
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