sabato 21 marzo 2015

In caso di trasferimento del lavoratore entro quando devo impugnare la disposizione aziendale?

L’art. 32 della legge 183 del 2010 comma 3 lettera c) estende i termini di decadenza per impugnature il licenziamento e depositare il ricorso (60 giorni per impugnazione e 180 per deposito ricorso)  stabiliti dall’art. 6 della legge 604 del 1966 [1] “al  trasferimento  ai  sensi  dell'articolo  2103  del  codice civile,  con  termine  decorrente  dalla  data  di  ricezione   della comunicazione di trasferimento”






[1] “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di  decadenza  entro sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volontà  del  lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.


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