In caso di
trasferimento del lavoratore entro quando devo impugnare la disposizione
aziendale?
L’art. 32 della legge 183 del
2010 comma 3 lettera c) estende i termini di decadenza per impugnature il
licenziamento e depositare il ricorso (60 giorni per impugnazione e 180 per
deposito ricorso) stabiliti dall’art. 6 della legge 604 del 1966 [1] “al trasferimento ai
sensi dell'articolo 2103
del codice civile, con
termine decorrente dalla
data di ricezione
della comunicazione di trasferimento”
[1] “Il licenziamento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del
lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione
e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta
giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del
tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione
alla controparte della richiesta di
tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di
produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano
rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al
relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato
accordo”.
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