venerdì 27 marzo 2015

A quanto ammontano i permessi stabiliti dall’art. 33 legge 104 del 1992 a favore del lavoratore?

Secondo il comma terzo della legge 104 del 1992 il lavoratore pubblico o privato che assiste persona handicappata (purché non  sia  ricoverata  a tempo pieno) in  situazione  di  gravità che sia:
-          coniuge
-          parente o affine entro il secondo grado
-          parente o affine entro il terzo  grado qualora i genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti  da  patologie  invalidanti  o  siano deceduti o mancanti

ha diritto a fruire di tre  giorni  di  permesso mensile retribuito coperto  da  contribuzione  figurativa,  anche  in maniera  continuativa.

Il   predetto   diritto   non   puo'   essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa  persona  con  handicap  in  situazione   di   gravità. 

Per l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap  in  situazione  di gravità, il diritto e' riconosciuto ad entrambi  i  genitori,  anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Il  dipendente  ha diritto di prestare assistenza  nei  confronti  di  più  persone  in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti:
- del  coniuge
- o di un parente o affine entro il primo  grado 
- parente o affine   entro  il  secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con  handicap  in situazione di gravità abbiano compiuto i  65  anni  di  età  oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano  deceduti  o mancanti.

Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma  3 per assistere persona in situazione di handicap grave,  residente  in comune  situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150  chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo  di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento  del  luogo di residenza dell'assistito.

Il lavoratore di cui  ha  diritto  a  scegliere,  ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio  della  persona da assistere e non può essere trasferito senza il  suo  consenso  ad altra sede.


In forza del comma 7 bis “Ferma   restando   la   verifica   dei   presupposti   per l'accertamento della responsabilità disciplinare” il  lavoratore decade  dai  diritti  di  cui  all’art. 33 qualora il datore di lavoro o l'INPS  accerti  l'insussistenza  o  il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione  dei medesimi  diritti.  

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