A quanto ammontano i
permessi stabiliti dall’art. 33 legge 104 del 1992 a favore del lavoratore?
Secondo il comma terzo della legge
104 del 1992 il lavoratore pubblico o privato che assiste persona handicappata (purché
non sia
ricoverata a tempo pieno) in situazione
di gravità che sia:
-
coniuge
-
parente o affine entro il secondo grado
-
parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o
il coniuge della
persona con handicap
in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure
siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti
ha diritto a fruire di
tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa,
anche in maniera continuativa.
Il predetto
diritto non puo'
essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza
alla stessa persona con
handicap in situazione
di gravità.
Per l'assistenza allo
stesso figlio con
handicap in situazione
di gravità, il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che
possono fruirne alternativamente.
Il dipendente
ha diritto di prestare assistenza
nei confronti
di più persone in situazione di handicap grave, a condizione
che si tratti:
- del coniuge
- o di un parente o affine entro
il primo grado
- parente o affine entro
il secondo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap
in situazione di gravità abbiano compiuto i 65
anni di età
oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti
o mancanti.
Il lavoratore che usufruisce dei
permessi di cui al comma 3 per assistere
persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato
a distanza stradale
superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea, il raggiungimento
del luogo di residenza
dell'assistito.
Il lavoratore di cui ha
diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della
persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede.
In forza del comma 7 bis “Ferma restando
la verifica dei
presupposti per l'accertamento
della responsabilità disciplinare” il
lavoratore decade dai diritti
di cui all’art. 33 qualora il datore di lavoro o
l'INPS accerti l'insussistenza o il venir
meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi
diritti.
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