Quando una
collaborazione con un soggetto munito di partita Iva può determinare la
costituzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o, in
alternativa, di subordinazione?
a) Partita Iva e collaborazione coordinata
e continuativa:
L’art. 69 bis del D.lgs 276 del
2003 introdotto dalla legge 92 del 2012 ha stabilito che i rapporti con soggetti
titolari di partita IVA si presumono
(con prova contraria a carico del committente) riconducibili a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono due dei seguenti tre
presupposti:
a) che la collaborazione
con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi
annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo
derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più
dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore
disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del
committente.
Attenzione
Tale presunzione (che si ripete
non è assoluta ma ammette la prova contraria) non opera
i) qualora la prestazione
lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia
connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia
svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non
inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all' art. 1
comma 3 legge 1990 n. 33 (ovvero Il livello minimo imponibile ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni artigiani e
esercenti attività commerciali)
ii) con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi,
ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e
condizioni.
In tale quadro, in caso di
operatività della presunzione – e sempre che controparte non riesca a dimostrare
che non ci si trova innanzi ad una collaborazione coordinata e continuativa –
troverà applicazione la normativa per le collaborazioni coordinate e
continuative stabilite per il contratti a progetto ed il lavoro occasionale “ivi compresa la disposizione dell'articolo
69, comma 1 dlgs 276 del 2003” .
Tale presunzione opera per i
rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della norma
(18 luglio 2012). Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire
gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
Nel caso sia rispettata la
normativa delle collaborazioni a progetto dal punto di vista previdenziale
opererà l’art. 69 bis comma 5 del d.lgs 276 del 2003 secondo cui:
“Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come
collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti
dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'art.
2 comma 26 legge 1995 n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per
un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di
rivalsa nei confronti del committente”
NB L’art. 69 bis, in forza dell’art. 49 schema di decreto legislativo
recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della
disciplina delle mansioni in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183
rimarrà in vigore solo per la regolazione dei contratti già in atto alla data
di entrata in vigore dello stesso.
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b) P. Iva riconducibili a collaborazioni e costituzione rapporti di
lavoro subordinato:
i) Per i contratti in vigore in atto all’entrata in vigore dello
schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie
contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della
legge 10 dicembre 2014 n. 183
Una volta ricondotto il rapporto
con una partita Iva alle collaborazioni a progetto occorrerà rispettare la
normativa introdotte dagli artt. 61 e ss del Dlgs 276 del 2003. In pratica se la
collaborazione non è riconducibile:
- ad un rapporto di agenzia e
rappresentante di commercio;
- a contratti a progetto aventi
ad oggetto attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center 'outbound', purchè previsti consentite da dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento
- a prestazioni occasionali (cioè
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla
persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e per un importo
non superiore ai 5000 euro nel medesimo anno solare)
- a professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali
- a rapporti e attività di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289
- ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e
commissioni
- a coloro che percepiscono la
pensione di vecchiaia
allora dovrà risultare un atto
scritto (ai fini della prova) dal quale risulti quantomeno il progetto (o i
progetti) che in forza dell’art. 61
primo comma:
-
deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attività lavorativa.
-
non può comportare lo svolgimento di compiti
meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In forza dell’art. 69 le
collaborazioni a progetto sono considerate rapporti di lavoro subordinato se:
- non è stato l'individuato
uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1: in tal caso sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto (presunzione assoluta).
- sia accertato dal giudice
che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare
un rapporto di lavoro subordinato per le modalità esecutive della prestazione.
Peraltro il rapporto si presume (con prova contraria ammessa) di tipo
subordinato “nel caso in cui l'attività
del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di
elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale”
ii) Per i contratti successivi l’entrata
in vigore dello schema di decreto legislativo recante il testo organico delle
tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in
attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e fino al 1 gennaio 2016
L’art. 49 del decreto (non ancora
pubblicato) stabilisce:
“1 Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo
n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei
contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di
procedura civile”.
In tale fase per i rapporti con
titolari di partita IVA ( ma anche con le collaborazione coordinate e
continuative in genere) non troverà più applicazione l’art. 69 bis del Dlgs 276
del 2003 (con le presunzioni di riconducibilità alle collaborazioni coordinate
continuative). I rapporti di tale natura potranno essere ricondotti a rapporti
di lavoro subordinato solo a se le modalità esecutive della prestazione sono di
tipo subordinato e vi è simulazione del rapporto di lavoro autonomo
iii) A partire dal 1 gennaio 2016
In forza dell’art. 47 dello
schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie
contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della
legge 10 dicembre 2014 n. 183 “a far data
dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in
prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e i
luoghi di lavoro”
Sono esclusi:
a) le collaborazioni per le quali
gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline
specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle
particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate
nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate
nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese
a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
come individuati e disciplinati dall’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n.
289
Per i rapporti con titolari di
partita IVA, non trovando più applicazione l’art. 69 bis del Dlgs 276 del 2003
(con le presunzioni di riconducibilità alle collaborazioni coordinate
continuative), potranno essere ricondotti a rapporti di lavoro subordinato solo
alle seguenti condizioni tra loro alternative:
-
le modalità esecutive della prestazione sono di
tipo subordinato e vi è simulazione del rapporto di lavoro autonomo;
-
le modalità esecutive della prestazione sono
riconducibili alle collaborazioni coordinate continuative ed in più si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative,
di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e i luoghi di lavoro.
NB per le collaborazioni
stipulate a partire dal gennaio del 2016 che non si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto
ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e i luoghi di lavoro la subordinazione potrà
essere fatta valere solo se data la
prova (da parte del lavoratore) che le modalità esecutive della prestazione
siano di tipo subordinato.
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