lunedì 2 marzo 2015

Quando una collaborazione con un soggetto munito di partita Iva può determinare la costituzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o, in alternativa, di subordinazione?


a)      Partita Iva e collaborazione coordinata e continuativa:

L’art. 69 bis del D.lgs 276 del 2003 introdotto dalla legge 92 del 2012 ha stabilito che i rapporti con soggetti titolari di partita IVA  si presumono (con prova contraria a carico del committente) riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono due dei seguenti tre presupposti:


a)  che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b)  che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c)  che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Attenzione

Tale presunzione (che si ripete non è assoluta ma ammette la prova contraria) non opera

i) qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a)  sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b)  sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all' art. 1  comma 3 legge 1990 n. 33 (ovvero Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni artigiani e esercenti attività commerciali)
ii) con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.


In tale quadro, in caso di operatività della presunzione  –  e sempre che controparte non riesca a dimostrare che non ci si trova innanzi ad una collaborazione coordinata e continuativa – troverà applicazione la normativa per le collaborazioni coordinate e continuative stabilite per il contratti a progetto ed il lavoro occasionale  “ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1 dlgs 276 del 2003”.

Tale presunzione opera per i rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della norma (18 luglio 2012). Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione


Nel caso sia rispettata la normativa delle collaborazioni a progetto dal punto di vista previdenziale opererà l’art. 69 bis comma 5 del d.lgs 276 del 2003 secondo cui:

Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'art. 2 comma 26 legge 1995 n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente”


NB L’art. 69 bis, in forza dell’art. 49 schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183 rimarrà in vigore solo per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore dello stesso.


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b) P. Iva riconducibili a collaborazioni e costituzione rapporti di lavoro subordinato:

i) Per i contratti in vigore in atto all’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183

Una volta ricondotto il rapporto con una partita Iva alle collaborazioni a progetto occorrerà rispettare la normativa introdotte dagli artt. 61 e ss del Dlgs 276 del 2003. In pratica se la collaborazione non è riconducibile:

- ad un rapporto di agenzia e rappresentante di commercio;
- a contratti a progetto aventi ad oggetto attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound', purchè previsti  consentite da dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento
- a prestazioni occasionali (cioè rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e per un importo non superiore ai 5000 euro nel medesimo anno solare)
- a professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
- a rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
- ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni
- a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia

allora dovrà risultare un atto scritto (ai fini della prova) dal quale risulti quantomeno il progetto (o i progetti) che  in forza dell’art. 61 primo comma:
-          deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
-          non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In forza dell’art. 69 le collaborazioni a progetto sono considerate rapporti di lavoro subordinato se:
- non è stato l'individuato uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1: in tal caso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (presunzione assoluta).
- sia accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato per le modalità esecutive della prestazione. Peraltro il rapporto si presume (con prova contraria ammessa) di tipo subordinato “nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”

ii) Per i contratti  successivi l’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e fino al 1 gennaio 2016 

L’art. 49 del decreto (non ancora pubblicato) stabilisce:
“1 Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile”.

In tale fase per i rapporti con titolari di partita IVA ( ma anche con le collaborazione coordinate e continuative in genere) non troverà più applicazione l’art. 69 bis del Dlgs 276 del 2003 (con le presunzioni di riconducibilità alle collaborazioni coordinate continuative). I rapporti di tale natura potranno essere ricondotti a rapporti di lavoro subordinato solo a se le modalità esecutive della prestazione sono di tipo subordinato e vi è simulazione del rapporto di lavoro autonomo

iii) A partire dal 1 gennaio 2016

In forza dell’art. 47 dello schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183 “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e i luoghi di lavoro”

Sono esclusi:

a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Per i rapporti con titolari di partita IVA, non trovando più applicazione l’art. 69 bis del Dlgs 276 del 2003 (con le presunzioni di riconducibilità alle collaborazioni coordinate continuative), potranno essere ricondotti a rapporti di lavoro subordinato solo alle seguenti condizioni tra loro alternative:
-          le modalità esecutive della prestazione sono di tipo subordinato e vi è simulazione del rapporto di lavoro autonomo;
-          le modalità esecutive della prestazione sono riconducibili alle collaborazioni coordinate continuative ed in più si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e i luoghi di lavoro. 

NB per le collaborazioni stipulate a partire dal gennaio del 2016 che non si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e i luoghi di lavoro la subordinazione potrà essere fatta valere solo se data la prova (da parte del lavoratore) che le modalità esecutive della prestazione siano di tipo subordinato.


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