martedì 10 marzo 2015

Cosa è il fondo di tesoreria costituito presso l’Inps?

Con la legge 296 del 2006 art. 1 comma 755 è stato istituito con effetto dal 1° gennaio 2007  il  "Fondo  per l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato   dei trattamenti di fine rapporto di  cui  all'articolo  2120  del  codice civile" per le aziende private con almeno 50[1] dipendenti (esclusi i datori di lavoro domestico).


Secondo la norma il fondo garantisce “ai  lavoratori  dipendenti  del  settore privato  l'erogazione  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di   cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota  rimasta in azienda e non destinata alla previdenza complementare. In particolare “al… Fondo  affluisce  un  contributo  pari  alla  quota  di  cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo  di  cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29  maggio  1982,  n.  297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata  alle  forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” (comma 756).  Il  predetto  contributo  e'  versato  mensilmente  dai datori di lavoro.

Secondo il decreto ministeriale  30 gennaio 2007 emanato in forza dell’art. 1 comma 757 della legge 296 del 2006:

-    nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS  in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
-   in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva;
-         in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che  conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.


Al termine del rapporto di lavoro il TFR sarà versato integralmente dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Il datore di lavoro tuttavia conguaglierà le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria  sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
2) in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).

Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la  denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza[2].





[1] Secondo circolare Inps del 3 aprile  2007: “Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
Fanno eccezione  i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che  in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo”.

Sono tuttavia esclusi:
-          lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto  e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria  decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
-          lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
-           lavoratori a domicilio;
-          impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
-          lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse; 
-          lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello,  l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).
-          Sono altresì esclusi i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza  per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi  delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).

[2] Secondo il messaggio  del12-12-2008 n. 27770 del 1970 per il pagamento diretto da parte del Fondo Tesoreria occorre seguire le seguenti istruzoni:

L’azienda è tenuta a comunicare l’incapienza per il recupero dal fondo di tesoreria delle quote di TFR versate e da restituire al/ai lavoratore/i interessato/i. Ogni singolo lavoratore deve a sua volta comunicare i dati necessari per procedere alla liquidazione del TFR di competenza.

La domanda, redatta su modulo FTES01, va presentata alla Sede di competenza dell’azienda che provvederà sia alla prima liquidazione del TFR che all’eventuale riesame delle pratiche.

Il modello FTES01 deve essere compilato dall’Azienda che chiede l’intervento del Fondo ed ogni lavoratore interessato deve compilare e sottoscrivere il modello FTES02, da presentare insieme al modello FTES01. L’Azienda deve indicare oltre i dati identificativi del lavoratore, la data di inizio e fine rapporto di lavoro, la data di inizio e fine del periodo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, l’importo degli acconti già anticipati per quote versate al Fondo di Tesoreria e le trattenute fiscali effettuate su tali anticipi. L’Azienda deve inoltre precisare l’aliquota fiscale da applicare, calcolata considerando l’anzianità complessiva maturata dal lavoratore presso l’azienda dichiarante. In caso di numero di lavoratori superiore al numero delle righe contenute nel modello FTES01 deve essere utilizzato il modello FTES03.

Per i moduli citati:
www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&formspalladestramodulistica=true&sricerca=tesoreria

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