Cosa è il fondo di tesoreria costituito presso l’Inps?
Con la legge 296 del 2006
art. 1 comma 755 è stato istituito con effetto dal 1° gennaio 2007 il "Fondo
per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo
2120 del codice civile" per le aziende private
con almeno 50[1] dipendenti (esclusi i
datori di lavoro domestico).
Secondo
la norma il fondo garantisce “ai
lavoratori dipendenti del settore
privato l'erogazione dei
trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per
la quota rimasta in azienda e non
destinata alla previdenza complementare. In particolare “al… Fondo affluisce un
contributo pari alla
quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto
del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge
29 maggio 1982,
n. 297, maturata a decorrere
dalla predetta data e non destinata
alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” (comma 756). Il
predetto contributo e'
versato mensilmente dai datori di lavoro.
Secondo il decreto
ministeriale 30 gennaio 2007 emanato in
forza dell’art. 1 comma 757 della legge 296 del 2006:
- nessun
versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori
con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a
decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo
modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche
complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- in caso di manifestazione della
volontà di mantenere in
tutto o in parte il
TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del
contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di
assunzione se successiva;
- in
relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31
dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al
conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che
conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme
pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il
contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del
conferimento del TFR.
Al termine del rapporto di lavoro il TFR
sarà versato integralmente dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo.
Il datore di lavoro tuttavia conguaglierà le
quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria sui contributi
dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
1) contributi dovuti al Fondo di
Tesoreria;
2) in caso di incapienza, contributi
obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).
Qualora l’importo totale delle prestazioni
di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse
a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare
dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con
la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni
richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro
è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il
Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al
lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza[2].
[1] Secondo circolare Inps del 3 aprile 2007: “Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze
almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità
di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria
2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i
lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia
del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto
ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo
contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato,
inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro,
somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del
predetto limite dimensionale.
Fanno
eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono
computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61.
Anche
il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa
per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è
computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un
altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo”.
Sono tuttavia esclusi:
-
lavoratori
con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale
proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di
entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal
contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di
durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al
Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente
altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori
con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si
interrompa prima dei 3 mesi;
-
lavoratori
stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è
prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della
campagna saccarifera);
-
lavoratori a domicilio;
-
impiegati,
quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso
l’ENPAIA);
-
lavoratori
per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di
secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica
delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi
da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di
rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo
in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo
del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
-
lavoratori
per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di
secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso
soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le
Casse Edili).
-
Sono
altresì esclusi i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza
per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei
tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori
iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a
specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in
capitale).
[2] Secondo il messaggio del12-12-2008 n. 27770 del 1970 per il
pagamento diretto da parte del Fondo Tesoreria occorre seguire le seguenti
istruzoni:
L’azienda è tenuta a
comunicare l’incapienza per il recupero dal fondo di tesoreria delle quote di
TFR versate e da restituire al/ai lavoratore/i interessato/i. Ogni singolo
lavoratore deve a sua volta comunicare i dati necessari per procedere alla
liquidazione del TFR di competenza.
La domanda, redatta su
modulo FTES01, va presentata alla Sede di competenza dell’azienda che
provvederà sia alla prima liquidazione del TFR che all’eventuale riesame delle
pratiche.
Il modello FTES01 deve
essere compilato dall’Azienda che chiede l’intervento del Fondo ed ogni
lavoratore interessato deve compilare e sottoscrivere il modello FTES02, da
presentare insieme al modello FTES01. L’Azienda deve indicare oltre i dati
identificativi del lavoratore, la data di inizio e fine rapporto di lavoro, la
data di inizio e fine del periodo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria,
l’importo degli acconti già anticipati per quote versate al Fondo di Tesoreria
e le trattenute fiscali effettuate su tali anticipi. L’Azienda deve inoltre
precisare l’aliquota fiscale da applicare, calcolata considerando l’anzianità
complessiva maturata dal lavoratore presso l’azienda dichiarante. In caso di
numero di lavoratori superiore al numero delle righe contenute nel modello
FTES01 deve essere utilizzato il modello FTES03.
Per i moduli citati:
www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&formspalladestramodulistica=true&sricerca=tesoreria
Nessun commento:
Posta un commento