Quanto può pignorare l’agente
della riscossione sulle somme dovute dal datore di lavoro per stipendio o salario?
L’art. 3, comma 5, Dl n. 16/2012, in vigore dal 2 marzo 2012, ha introdotto nel Dpr
n. 602/1973,
in materia di pignoramenti presso terzi disposti dall’agente della riscossione, l’art. 72ter secondo cui:
in materia di pignoramenti presso terzi disposti dall’agente della riscossione, l’art. 72ter secondo cui:
Art. 72-ter. - (Limiti di
pignorabilità).
1. Le somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere
pignorate dall'agente della riscossione in misura pari:
- ad un decimo per importi fino a
2.500 euro
- e in misura pari ad un settimo
per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui
all'articolo 545, quarto comma[1], del
codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro;
[1] "Tali
somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti
allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro
credito"
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