Quali sono i crediti di
lavoro oltre al TFR garantiti dal fondo di garanzia in caso di fallimento dell’azienda
e per quanto tempo sono garantiti?
L’Inps indennizza le retribuzioni maturate e non corrisposte
degli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro rientranti nei
dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della domanda diretta
all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in
tribunale del relativo ricorso e ciò entro il limite massimo di tre volte la
misura massima del trattamento salariale d’integrazione salariale mensile al
netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.
I crediti di lavoro che possono
essere posti a carico del Fondo sono :
- la retribuzione propriamente
detta
- i ratei di tredicesima e di
altre mensilità aggiuntive
- le somme dovute dal datore di
lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità;
Sono esclusi :
- l’indennità di preavviso
- l’indennità per ferie non
godute
- l’indennità di malattia a
carico dell’Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
I 12 mesi devono essere così
individuati
-in generale sono i 12 mesi
antecedenti la data della
domanda diretta all'apertura del fallimento. Tuttavia se più favorevole il dies
a quo corrisponde alla data di deposito del primo ricorso diretto all'apertura
della suddetta procedura concorsuale indipendentemente da chi l'abbia proposta oppure
la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione
dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione
all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura
concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.
- se il lavoratore, prima di
questa data, abbia agito personalmente in giudizio per ottenere le somme dovute,
il dies a quo da cui calcolare i
dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del
deposito in Tribunale del relativo ricorso.
Nessun commento:
Posta un commento