lunedì 16 marzo 2015

Quali sono i crediti di lavoro oltre al TFR garantiti dal fondo di garanzia in caso di fallimento dell’azienda e per quanto tempo sono garantiti?

L’Inps indennizza  le retribuzioni maturate e non corrisposte degli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro rientranti  nei dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in tribunale del relativo ricorso e ciò  entro il limite massimo di tre volte la misura massima del trattamento salariale d’integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.

I crediti di lavoro che possono essere posti a carico del Fondo sono :
- la retribuzione propriamente detta
- i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive
- le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità;
Sono esclusi :
- l’indennità di preavviso
- l’indennità per ferie non godute
- l’indennità di malattia a carico dell’Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

I 12 mesi devono essere così individuati

-in generale sono i 12 mesi antecedenti la data della domanda diretta all'apertura del fallimento. Tuttavia se più favorevole il dies a quo corrisponde alla data di deposito del primo ricorso diretto all'apertura della suddetta procedura concorsuale indipendentemente da chi l'abbia proposta oppure la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

- se il lavoratore, prima di questa data, abbia agito personalmente in giudizio per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.


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