Cosa è il contributo
Aspi?
In forza dell’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012 è il
contributo dovuto dal datore di lavoro che ha licenziato il proprio dipendente.
In particolare: “Nei
casi di interruzione di un rapporto
di lavoro a
tempo indeterminato per le causali
che, indipendentemente dal
requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro,
una somma pari al 41 per cento del
massimale mensile di ASpI per ogni
dodici mesi di anzianità aziendale
negli ultimi tre
anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi
i periodi di
lavoro con contratto diverso da quello
a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito
senza soluzione di continuità o se comunque
si è dato luogo alla restituzione di cui al comma
30[1]”.
Il contributo è dovuto
anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato
diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il
recesso del datore
di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Non è dovuto:
I) fino
al 31 dicembre 2016, nei casi
in cui
sia dovuto il
contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223[2].
II) per il periodo 2013-2015, non e'
dovuto nei seguenti
casi:
a) licenziamenti effettuati
in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in
attuazione di clausole sociali che garantiscano
la continuità occupazionale
prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
b)
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel
settore delle costruzioni
edili, per completamento delle
attività e chiusura
del cantiere.
[1] In base al comma 28 dell’art. 2 della legge 92 del 2012 “ai rapporti di lavoro subordinato non a
tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore
di lavoro, pari all'1,4
per cento della
retribuzione imponibile ai
fini previdenziali”. Tuttavia in base al comma 30 se il rapporto
dopo il patto di prova è trasformato in contratto a tempo indeterminato (o
anche dopo sei mesi la cessazione del precedente rapporto a termine) il
contributo è restituito (nel caso di contratto a tempo indeterminato dopo la
cessazione dell’ultimo contratto a termine la restituzione avviene detraendo
dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione
del precedente rapporto
di lavoro a termine.
[2] In base al comma 35 “A decorrere dal 1° gennaio
2017, nei casi
di licenziamento collettivo in
cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge
23 luglio 1991,
n. 223, non abbia formato oggetto di accordo
sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e'
moltiplicato per tre volte.
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