mercoledì 18 marzo 2015

Cosa è il contributo Aspi?

In forza dell’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012 è il contributo dovuto dal datore di lavoro che ha licenziato il proprio dipendente.

In particolare: “Nei casi di interruzione di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente  dal  requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una  somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI  per  ogni  dodici mesi di anzianità aziendale  negli  ultimi  tre  anni.  Nel  computo dell'anzianità aziendale sono  compresi  i  periodi  di  lavoro  con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto  è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque  si  è  dato luogo alla restituzione di cui al comma 30[1].

Il contributo è  dovuto  anche  per  le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso  il  recesso  del  datore  di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011, n. 167.

Non è dovuto:
I)  fino  al  31 dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il  contributo  di  cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223[2].
II) per il periodo 2013-2015,  non e'  dovuto  nei  seguenti  casi: 
a)  licenziamenti   effettuati   in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute  assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che garantiscano la  continuità  occupazionale  prevista  dai  contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili, per completamento delle  attività  e  chiusura  del  cantiere.



[1] In base al comma 28 dell’art. 2 della legge 92 del 2012 “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato  si  applica un contributo addizionale,  a  carico  del  datore  di  lavoro,  pari all'1,4   per   cento   della   retribuzione   imponibile   ai   fini previdenziali”. Tuttavia in base al comma 30 se il rapporto dopo il patto di prova è trasformato in contratto a tempo indeterminato (o anche dopo sei mesi la cessazione del precedente rapporto a termine) il contributo è restituito (nel caso di contratto a tempo indeterminato dopo la cessazione dell’ultimo contratto a termine la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al  periodo trascorso dalla  cessazione  del  precedente  rapporto  di  lavoro  a termine.

[2] In base al comma 35 “A decorrere dal 1° gennaio  2017,  nei  casi  di  licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di  cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di  cui  al comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.

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