lunedì 30 marzo 2015

La fase di opposizione all'ordinanza del rito Fornero costituisce un grado diverso del giudizio 

“La fase di opposizione  ai sensi dell’art. 1 comma 51 l. 92 del 2012 non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza. Essa non è in altre parole revisio prioris instantiae ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente. La Corte costituzionale con sentenza n. 326 del 1997 ha dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto l’art. 51 cpc nella parte in cui impone l’obbligo di astensione nella causa di merito al giudice che abbia concesso una misura cautelare ante causam. (Vedi anche  Cass. 13 agosto 2001 n. 11070, 12 gennaio 2006 n. 422. E più recentemente la stessa corte costituzionale con ordinanza n. 205 del 2014, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 1 comma 51, l. 92 del 2012 e 51 cit, primo comma n. 4, rilevando l’improprio tentativo di ottenere con un uso distorto dell’incidente di costituzionalità l’avvallo dell’interpretazione proposta dal remittente in ordine ad un contesto normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura” tanto più che il giudice rimettente riteneva preferibile e costituzionalmente più compatibile, l’opposta interpretazione che escludeva  il contenuto impugnatorio dell’opposizione all’ordinanza in questione. Detto contenuto impugnatorio è stato poi escluso dalle sezioni unite  di questa corte del 18 settembre 2014 n. 19674 hanno espressamente definito quella successiva all’opposizione di cui all’art. 1, comma 51 cit. come fase del giudizio di primo grado”. Cass. n3136 del 17/02/2015

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