La fase di opposizione all'ordinanza del rito Fornero costituisce un grado diverso del giudizio
“La fase di opposizione ai sensi
dell’art. 1 comma 51 l .
92 del 2012 non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha
preceduto l’ordinanza. Essa non è in altre parole revisio prioris instantiae ma
solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più
urgente. La Corte
costituzionale con sentenza n. 326 del 1997 ha dichiarato non fondata la questione
avente ad oggetto l’art. 51 cpc nella parte in cui impone l’obbligo di
astensione nella causa di merito al giudice che abbia concesso una misura cautelare
ante causam. (Vedi anche Cass. 13 agosto
2001 n. 11070, 12 gennaio 2006 n. 422. E più recentemente la stessa corte
costituzionale con ordinanza n. 205 del 2014, ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 1 comma 51, l . 92 del 2012 e 51 cit,
primo comma n. 4, rilevando l’improprio tentativo di ottenere con un uso
distorto dell’incidente di costituzionalità l’avvallo dell’interpretazione
proposta dal remittente in ordine ad un contesto normativo che egli pur
riconosce suscettibile di duplice lettura” tanto più che il giudice rimettente
riteneva preferibile e costituzionalmente più compatibile, l’opposta
interpretazione che escludeva il
contenuto impugnatorio dell’opposizione all’ordinanza in questione. Detto
contenuto impugnatorio è stato poi escluso dalle sezioni unite di questa corte del 18 settembre 2014 n. 19674
hanno espressamente definito quella successiva all’opposizione di cui all’art. 1,
comma 51 cit. come fase del giudizio di primo grado”. Cass. n3136 del 17/02/2015
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