Quali crediti possono costituire oggetto di diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. 124 del 2004?
“I crediti che possono costituire oggetto di
diffida accertativa sono solo quelli che abbiano il carattere della liquidità e
della esigibilità e che vengono resi certi attraverso l’accertamento effettuato
dall’ispettore, non potendo formare
oggetto della diffida accertativa quei crediti che sorgono sul presupposto di
un’attività discrezionale che implichi da parte dell’Ispettore accertamenti e
valutazioni di una certa complessità. Conferma di tale lettura è
fornita dal dato testuale dell’art. 12, comma 3, nella parte in cui prevede che
se il datore di lavoro non ottempera a quanto sancito nel provvedimento di
diffida e non si attiva per un’eventuale procedura di conciliazione, il
provvedimento acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo
esecutivo. Pertanto, si deve ritenere
che possano essere oggetto di diffida accertativa i compensi maturati e non
percepiti nel corso del rapporto di lavoro a titolo di retribuzione, di lavoro
straordinario, di premio e altre indennità ovvero le somme dovute al momento
della cessazione del rapporto, quali l’indennità di preavviso e il trattamento
di fine rapporto e che debbano essere, invece, esclusi i crediti scaturenti da
una diversa qualificazione del rapporto o dal riconoscimento di un rapporto di
lavoro subordinato non registrato ovvero ai crediti che sorgano sul
presupposto di un licenziamento illegittimo, o ancora a quelli che sorgano in
capo al lavoratore in conseguenza della contestazione della nullità del
contratto di somministrazione di lavoro che, ai sensi dell’art. 21, 4 comma, d.
lgs. n. 276/03, comporta la costituzione ope legis del rapporto in capo al
committente”. (Tribunale di Bari, 28 maggio del 2009, Giudice dottoressa
Angela Vernia, in www.giurisprudenzabarese.it).
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