giovedì 26 marzo 2015

Quali crediti possono costituire oggetto di diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. 124 del 2004?


“I crediti che possono costituire oggetto di diffida accertativa sono solo quelli che abbiano il carattere della liquidità e della esigibilità e che vengono resi certi attraverso l’accertamento effettuato dall’ispettore, non potendo formare oggetto della diffida accertativa quei crediti che sorgono sul presupposto di un’attività discrezionale che implichi da parte dell’Ispettore accertamenti e valutazioni di una certa complessità. Conferma di tale lettura è fornita dal dato testuale dell’art. 12, comma 3, nella parte in cui prevede che se il datore di lavoro non ottempera a quanto sancito nel provvedimento di diffida e non si attiva per un’eventuale procedura di conciliazione, il provvedimento acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. Pertanto, si deve ritenere che possano essere oggetto di diffida accertativa i compensi maturati e non percepiti nel corso del rapporto di lavoro a titolo di retribuzione, di lavoro straordinario, di premio e altre indennità ovvero le somme dovute al momento della cessazione del rapporto, quali l’indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto e che debbano essere, invece, esclusi i crediti scaturenti da una diversa qualificazione del rapporto o dal riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato non registrato ovvero ai crediti che sorgano sul presupposto di un licenziamento illegittimo, o ancora a quelli che sorgano in capo al lavoratore in conseguenza della contestazione della nullità del contratto di somministrazione di lavoro che, ai sensi dell’art. 21, 4 comma, d. lgs. n. 276/03, comporta la costituzione ope legis del rapporto in capo al committente”. (Tribunale di Bari, 28 maggio del 2009, Giudice dottoressa Angela Vernia, in www.giurisprudenzabarese.it).

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