In caso di
trasferimento d’azienda ex art. 2112 cc entro quando devo impugnare la cessione
di contratto?
L’art. 32 della legge 183 del 2010
comma 4 lettera c) estende i termini di decadenza per impugnature il licenziamento
e depositare il ricorso (60 giorni per impugnazione e 180 per deposito ricorso)
stabiliti dall’art. 6 della legge 604
del 1966[1] “alla
cessione di contratto
di lavoro avvenuta
ai sensi dell'articolo 2112 del
codice civile con termine
decorrente dalla data del
trasferimento”
[1]“Il
licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni
dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove
non contestuale, con
qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la
volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione
e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta
giorni, dal deposito del ricorso
nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o
dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di
tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi
dopo il deposito del ricorso. Qualora
la conciliazione o l'arbitrato
richiesti siano rifiutati
o non sia raggiunto l'accordo necessario al
relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a
pena di decadenza entro sessanta giorni
dal rifiuto o dal mancato accordo”.
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