Nel pubblico impiego la valutazione negativa del dipendente può
determinare la risoluzione del rapporto?
In forza dell’art. 55 quater Dlgs
2001 n. 165 comma 2 “Il licenziamento in
sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo
è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione
stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54” .
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