Come è disciplinata
la maternità nel ccnl Logistica CGIL CISL e UIL?
Art. 64 – Tutela della maternità
1. Ferme restando le disposizioni
di cui al T.U. emanato con il D.lgvo n.151/2001 e dei decreti ministeriali e
circolari applicative sulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in
tale evenienza:
a) conservare il posto per un
periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la
lavoratrice si avvalga, ai sensi dell’art.20 del suddetto T.U., della facoltà
di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8
mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
b) corrispondere ad ogni fine
mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente
art.63 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui
l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale
mensile per i primi 5 mesi della sua assenza ed il 50% di essa per il 6° mese.
3. Le aziende non sono tenute al
cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente
articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui
alle lettere a) e b).
4. Ove durante il periodo di cui
al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui al
precedente articolo del presente CCNL quando risultino più favorevoli alle
lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
6. Il lavoratore che intende
avvalersi del diritto di cui all’articolo 32 del T.U. sulla maternità deve
preavvisare l’azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima
dell’usufruizione di tale diritto.
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