Che sanzioni comporta l’omessa o infedele registrazione del libro unico
del lavoro?
In base all’art. 39 comma 7 l . 133 del 2008 “salvo
i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei
dati di cui ai commi 1, 2 e 3[1] che
determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
Se la violazione si riferisce a più
di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da
500 a
3.000 euro.
Se la violazione si riferisce a
più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione
va da 1.000 a
6.000 euro.
Ai fini del primo periodo, la
nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente
omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione
di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai
commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
La mancata conservazione per il
termine previsto dal decreto di cui al comma 4[2] è
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.
Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente
a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della l. 1981 n. 689 ,
è la Direzione
territoriale del lavoro territorialmente competente.
[1] 1.
Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per
ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità
di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2.
Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il
numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3.
Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2,
per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
[2] 4.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con
decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico
del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio .
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