martedì 9 ottobre 2018

Quando si ha unicità del rapporto di lavoro quando uno stesso lavoratore presti la propria attività a favore di più soggetti?





Cass. 28-03-2018, n. 7704




3. per costante giurisprudenza, si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (cfr., ex aliis, Cass. 10 giugno 1986, n. 3844; Cass. 20 ottobre 2000, n. 13904; Cass. 5 marzo 2003, n. 3249; Cass. 2 luglio 2015, n. 13646). Lo stesso dicasi qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale (da non confondersi con quello di cui all'art. 2359 c.c.), tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11275; Cass. 14 marzo 2006, n. 5496);

4. nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società convenute, ritenendo preordinato in frode alla legge il frazionamento di un'unica attività fra le stesse ed individuato, sulla base di tale premessa logica, la sanzione per il licenziamento illegittimo, disponendo la reintegra nei confronti della Ge.Sco. Service 2005 soc. coop. a r.l. (con la quale il rapporto di lavoro era stato formalmente instaurato), ha limitato la condanna al risarcimento del danno nei confronti di tale società escludendo l'obbligo solidale della Reim s.r.l.;

tale esclusione è tuttavia contrastante con l'indicata premessa circa l'esistenza di un unico centro di imputazione e della conseguente responsabilità solidale di entrambe le società;

è pur vero che l'art. 18 dello St. lav. prevede la condanna al risarcimento in stretta connessione con quella alla reintegra, ma, fermo restando il comune presupposto di tali due statuizioni (costituito dall'illegittimità del licenziamento ascrivibile ad entrambe le società proprio per l'unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro), tale stretta connessione non importa che il lavoratore interessato non possa restringere la propria domanda (all'atto dell'introduzione di lite o nel suo prosieguo) chiedendo la reintegra nei confronti di una sola delle società e il risarcimento a carico di entrambe, noto essendo che la caratteristica della solidarietà passiva è quella di consentire al creditore di rivolgersi contro entrambi i debitori in solido o soltanto contro uno di essi;

4. in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma affinchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame attenendosi ai sopra indicati principi.

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