Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per inidoneità ritenuto illegittimo quale tutela determina in forza dell'art. 18 della legge 300 del 1970
Cass. 22/10/2018, n. 26675
In caso di illegittimità del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore – sia esso assunto come disabile, ovvero anche nel caso di inidoneità sopravvenuta - dovuta a violazione dell'obbligo di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute, deve ritenersi applicabile la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 novellato.
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