Come regolamenta il
ccnl pulizie multi servizi la malattia e l’infortunio?
ARTICOLO 51 - TRATTAMENTO DI
MALATTIA ED INFORTUNIO
L’assenza per malattia deve
essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale
orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, ai rappresentanti
aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla direzione aziendale.
L’eventuale prosecuzione dello
stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all’impresa entro il
normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore
avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi
certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel termine di cui al
successivo comma.
Il lavoratore in ogni caso è
tenuto a consegnare o far pervenire il certificato di malattia entro 2 giorni
dalla data del rilascio. Il diritto alla conservazione del posto viene a
cessare qualora il lavoratore anche con
più periodi di infermità raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell’arco di
36 mesi consecutivi.
Ai fini del trattamento di cui
sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi
nell’arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo
giorno di malattia considerato. La disposizione di cui al precedente comma vale
anche se i 36 mesi consecutivi sono stati raggiunti attraverso più rapporti di
lavoro consecutivi nel settore.
A tal fine il datore di lavoro è
obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a rilasciare una
dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di
malattia indennizzate nei periodi di lavoro precedenti sino a un massimo di 3
anni.
Superati i limiti di
conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un
periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di
lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e
di alcun istituto contrattuale.
Detto periodo di aspettativa
potrà essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la
stessa impresa.
Decorsi i limiti di cui sopra,
l’impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il
trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e
quant’altro eventualmente maturato.
Qualora il lavoratore non possa
riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il
contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l’impresa
non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza
dell’anzianità.
Per i casi di t.b.c. - fermo
restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
Per il trattamento di malattia e
infortunio valgono le norme di carattere generale.
Fermo restando quanto disposto dall’art.
5, legge 20.5.70 n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per
malattia, le parti concordano quanto segue:
–
il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio
domicilio disponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste
dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle 19.00;
–
sono fatte salve le eventuali documentabili necessità
di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti
specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà
preventiva informazione all’azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in
caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste
ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo
durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere
tempestivamente comunicato all’impresa. Al termine della malattia o
dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale
posto di lavoro.
Il lavoratore, che risulti
assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate,
decade dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo
per il quale l’INPS non erogherà l’indennità di malattia.
Costituisce grave inadempimento
contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito
durante l’assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza
giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità,
lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l’assenza
sarà considerata ingiustificata. Resta inteso che la predetta normativa sarà
adeguata in relazione a provvedimenti di legge che, successivamente al presente
accordo, statuiranno sull’argomento.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER
MALATTIA E INFORTUNIO PER GLI IMPIEGATI
Nel caso di interruzione del servizio dovuta
ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi
imputabili all’impiegato verrà accordato all’impiegato non in prova il seguente
trattamento: – corresponsione dell’intera retribuzione (stipendio e
contingenza) per 5 mesi e della metà di essa per gli altri 7 mesi.
Uguali diritti spettano all’impiegato nel
periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento
avanti stabilito cesserà qualora l’impiegato con più periodi di malattia,
raggiunga nel complesso, durante 36 mesi consecutivi, il limite massimo
previsto dal comma 4 del presente articolo.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA E INFORTUNIO
PER GLI OPERAI
Per le assenze per malattia
all’operaio sarà corrisposto:
a) a partire dal primo giorno
lavorativo di assenza fino al 180° giorno un’integrazione del trattamento INPS
fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale (art. 18, ultimo comma)
netta;
b) dal 181° giorno al 270°
corresponsione del 50% della retribuzione globale.
Nei casi di infortuni sul lavoro,
all’operaio sarà corrisposto il 100% della retribuzione globale a decorrere dal
2° giorno e fino a guarigione clinica.
NOTA A VERBALE Nei casi di sopravvenuta
impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore l’azienda
valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative
tecnico produttive di adibire il lavoratore stesso in altre mansioni esistenti,
confacenti col suo stato fisico.
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