giovedì 18 giugno 2015

Come  è disciplinato il procedimento disciplinare dal ccnl Uneba?

Titolo VII - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Art. 68 - Doveri del personale.

Qualora  all'Ente  datore di lavoro possa effettivamente  riconoscersi  la qualità  di  organizzazione  di tendenza, il personale  la  cui  specifica attività  esprima  le tendenze e le finalità ideologico-religiose  proprie dell'Ente  stesso  e serva alle sue finalità si asterrà  da  comportamenti contraddittori  nell'ambito della prestazione lavorativa  (o  anche  extralavorativa  ove sussista la possibilità di incidenza sull'efficacia  della
prestazione).

La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti,da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo benvisibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.

Detto  regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto  congli articoli del presente contratto e della legge 20.5.70 n. 300.

La lavoratrice e il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dalla organizzazione  aziendale.  Essi  devono  usare modi  educati  verso  i  colleghi,  il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute.

In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestatore d'opera,   i   superiori  imposteranno  i  rapporti  con  loro  a  sensi   dicollaborazione e di rispetto.

È  vietato alla lavoratrice ed al lavoratore di opera ritornare nei locali di  lavoro e intrattenersi oltre l'orario di lavoro prescritto, salvo  che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell'Ente.

È  vietato  altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in  locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.



Art. 69 - Ritardi e assenze.

Le  lavoratrici  e  i  lavoratori sono tenuti al rispetto  dell'orario  di lavoro.

I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza.

Nel  caso  del  ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva  per  la terza  volta nell'anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta,  anchea i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70.

Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice  e  al  lavoratore  l'onere  della  prova,  le  assenze  e  le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente  prima dell'inizio  del servizio e successivamente idoneamente certificate  entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse.

Nel  caso  di  assenza  non  preavvertita e/o  non  giustificata,  saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70.



Art. 70 - Provvedimenti disciplinari.

Le  mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le  infrazioni  alle  norme del presente contratto e  alle  norme  di  cui all'articolo  precedente  o  alle disposizioni  emanate  dalla  Direzione,saranno i seguenti:

(a) biasimo inflitto verbalmente
(b) biasimo inflitto per iscritto
(c) multa sino a 3 ore di normale retribuzione
(d) sospensione sino a 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione
(e) licenziamento disciplinare senza preavviso

Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei  casi di  prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti.

Incorre  nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione  ladipendente o il dipendente che:

(1)  manchi  di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti mance dagli     ospiti e loro familiari;
(2)  assuma sul lavoro un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti,     i  soggetti esterni e i colleghi e/o compia nei loro confronti atti o     molestie, anche di carattere sessuale;
(3)  non si presenti al lavoro senza giustificato motivo;
(4) ritardi l'inizio del lavoro  o  ne  anticipi la cessazione;
(5) ometta di preavvertire e/o giustificare le assenze come previsto dal precedente  art. 69;
(6) violi il segreto professionale o di ufficio
(7) Ometta di registrare la presenza secondo le procedure in atto nella struttura
(8) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute,  oppure  che  lo      esegua con negligenza;
(9)  fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
(10)  introduca  e/o  assuma  senza  autorizzazione  bevande   alcoliche  o stupefacenti negli ambienti di lavoro della Istituzione;
(11)  si  presenti  o  si  trovi  sul  lavoro in  stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
(12)  partecipi  a  diverbio litigioso sul luogo di lavoro
(13)  bestemmi nei luoghi di lavoro;
(14) violi  o  non   osservi  le  norme  igienico-sanitarie  di  cui  alle     disposizioni di  legge  qualora  non  diversamente  sanzionato  dalle     stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dalla Istituzione;
(15) ometta  di comunicare le eventuali variazioni del domicilio  o  della residenza, nonché le variazioni dei dati personali  forniti  all'atto della assunzione, nei casi in cui vi sia tale obbligo;
(16) in  orario  di  lavoro  utilizzi  il  telefono  cellulare   per  fini personali.

Ai sensi dell’art. 7 della legge300 del 1970 n.300 i provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo ad  eccezione del biasimo verbale, non possono essere adottati nei confronti del lavoratore o della lavoratrice senza aver loro preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averli sentiti a loro difesa.


In  ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti commi  del presente  articolo, ad eccezione del biasimo verbale, non  possono  essere applicati  prima  che  siano trascorsi 5 giorni  dalla  contestazione  per iscritto del fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni dalla datadi presentazione delle giustificazioni.

L'importo delle multe, non costituente riconoscimento di danno, è devoluto all'INPS.

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita  dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:

(a) rissa o vie di fatto sul lavoro;
(b) assenza  ingiustificata  oltre  il  4°  giorno o per 3 volte nell'anno     solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;
(c) recidiva in una qualsiasi mancanza di  pari  gravità  che  abbia  dato luogo a 2 sospensioni nell’arco dei 24 mesi precedenti;
(d) furto;
(e) danneggiamento  volontario  o  per  negligenza  grave  e dimostrata di    impianti o di materiale della Istituzione;
(f) atto implicante dolo o colpa grave con danno della Istituzione;
(g) alterazioni  dolose  dei  sistemi  di  controllo  di   presenza  della     Istituzione;
(h) inosservanza del  divieto  di  fumare  quando  tale  infrazione  possa     provocare gravi danni alle persone o alle cose;
(i) insubordinazione grave verso i superiori;
(j) violazione delle norme in materia di armi;
(k) abbandono  del  posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro  o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
(l) inosservanza delle norme mediche per malattia;
(m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona all’interno della struttura e nell’ambito del servizio domiciliare;
(n) gravi violazioni del regolamento disciplinare dell’ente per quanto di riferimento alle normative di cui alla legge 231  del 2001
(o) contraffazione  o  mendace  dichiarazione   di   grave   entità  sulla documentazione inerente l'assunzione.
(p)introduzione o assunzione negli ambienti di lavoro di sostanze stupefacenti
(q) molestie di carattere sessuale rivolte ai colleghi di lavoro a degenti e/accompagnatori all’interno della struttura o nell’ambito della del servizio domiciliare
(r)atti di libidine commessi all’interno della struttura e nell’ambito del servizio domiciliare
(s) condanna per i delitti di cui all’art. 15 comma 1 lettera a) e b)limitatamente all’art. 316 cp c) e d)  e comma 4 septies della legge 1990 n. 55 e successive modificazioni o integrazioni
(t) quando alla condanna segua comunque l’interdizione perpetua ai pubblici uffici
(u)per i delitti previsti dall’art. 3 della l. 2001 n. 97
(v) sentenza non definitiva di condanna o di patteggiamento per reati commessi all’esterno della struttura  la cui natura sia tale da compromettere il vincolo fiduciario con il lavoratore e/o l sicurezza e la tutela delle persone assistite o dei colleghi di lavoro

Sospensione cautelare.

In  caso  di  mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso,  il datore  di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o  del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.

Il  datore  di  lavoro comunicherà per iscritto agli interessati  i  fatti rilevanti  ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.

Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, la dipendente o il dipendente  saranno  reintegrati  nel  loro  posto  di  lavoro  e  verrà   loro corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione cautelare.



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