Come è disciplinato il procedimento disciplinare
dal ccnl Uneba?
Titolo VII - NORME COMPORTAMENTALI E
DISCIPLINARI
Art. 68 - Doveri del personale.
Qualora
all'Ente datore di lavoro possa
effettivamente riconoscersi la qualità
di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima
le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell'Ente stesso
e serva alle sue finalità si asterrà
da comportamenti contraddittori nell'ambito della prestazione lavorativa (o
anche extralavorativa ove sussista la possibilità di incidenza
sull'efficacia della
prestazione).
La disciplina del lavoro sarà regolata,
oltre che dagli articoli seguenti,da un eventuale regolamento interno, che
dovrà essere affisso in luogo benvisibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.
Detto
regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto congli articoli del presente contratto e
della legge 20.5.70 n. 300.
La lavoratrice e il lavoratore, in tutte
le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come
previsto dalla organizzazione
aziendale. Essi devono
usare modi educati verso
i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e
osservare le disposizioni ricevute.
In armonia con la dignità personale della
prestatrice e del prestatore d'opera, i superiori
imposteranno i rapporti
con loro a
sensi dicollaborazione e di
rispetto.
È
vietato alla lavoratrice ed al lavoratore di opera ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l'orario di
lavoro prescritto, salvo che per ragioni
autorizzate dalla Direzione dell'Ente.
È
vietato altresì sostare durante
le ore di riposo intermedio in locali diversi
da quelli destinati al personale dipendente.
Art. 69 - Ritardi e assenze.
Le
lavoratrici e i
lavoratori sono tenuti al rispetto
dell'orario di lavoro.
I ritardi e/o le assenze giustificati e
dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta
dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza.
Nel
caso del ritardo, la mancata giustificazione o la
recidiva per la terza
volta nell'anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anchea i provvedimenti disciplinari di cui al
successivo art. 70.
Salvo il caso di grave e legittimo
impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice e
al lavoratore l'onere
della prova, le
assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere
comunicate tempestivamente prima dell'inizio del servizio e successivamente idoneamente
certificate entro 48 ore. Parimenti
devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse.
Nel
caso di assenza
non preavvertita e/o non
giustificata, saranno applicati i
provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70.
Art. 70 - Provvedimenti disciplinari.
Le
mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione alla
loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni
alle norme del presente contratto
e alle
norme di cui all'articolo precedente
o alle disposizioni emanate
dalla Direzione,saranno i
seguenti:
(a) biasimo inflitto verbalmente
(b) biasimo inflitto per iscritto
(c) multa sino a 3 ore di normale
retribuzione
(d) sospensione sino a 10 giorni dal lavoro
e dalla retribuzione
(e) licenziamento disciplinare senza
preavviso
Normalmente il biasimo verbale e quello
scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di
recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la
multa nei 6 mesi precedenti.
Incorre
nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione ladipendente o il dipendente che:
(1)
manchi di rispetto verso gli
ospiti, solleciti o accetti mance dagli
ospiti e loro familiari;
(2)
assuma sul lavoro un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i
soggetti esterni e i colleghi e/o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;
(3)
non si presenti al lavoro senza giustificato motivo;
(4) ritardi l'inizio del lavoro o
ne anticipi la cessazione;
(5) ometta di preavvertire e/o
giustificare le assenze come previsto dal precedente art. 69;
(6) violi il segreto professionale o di
ufficio
(7) Ometta di registrare la presenza
secondo le procedure in atto nella struttura
(8) non esegua il lavoro secondo le
istruzioni ricevute, oppure che lo
esegua con negligenza;
(9)
fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
(10)
introduca e/o assuma
senza autorizzazione bevande
alcoliche o stupefacenti negli
ambienti di lavoro della Istituzione;
(11)
si presenti o
si trovi sul
lavoro in stato di ubriachezza o
di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
(12)
partecipi a diverbio litigioso sul luogo di lavoro
(13)
bestemmi nei luoghi di lavoro;
(14) violi o
non osservi le
norme igienico-sanitarie di
cui alle disposizioni di legge
qualora non diversamente
sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione
infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dalla Istituzione;
(15) ometta di comunicare le eventuali variazioni del
domicilio o della residenza, nonché le variazioni dei
dati personali forniti all'atto della assunzione, nei casi in cui vi
sia tale obbligo;
(16) in
orario di lavoro
utilizzi il telefono
cellulare per fini personali.
Ai sensi dell’art. 7 della legge300 del
1970 n.300 i provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo ad eccezione del biasimo verbale, non possono
essere adottati nei confronti del lavoratore o della lavoratrice senza aver
loro preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averli sentiti a
loro difesa.
In
ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti commi del presente
articolo, ad eccezione del biasimo verbale, non possono
essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla
contestazione per iscritto del
fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni dalla datadi presentazione
delle giustificazioni.
L'importo delle multe, non costituente
riconoscimento di danno, è devoluto all'INPS.
Il licenziamento con immediata
risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere
inflitto per le mancanze più gravi e cioè:
(a) rissa o vie di fatto sul lavoro;
(b) assenza ingiustificata oltre
il 4° giorno o per 3 volte nell'anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai
festivi o alle ferie;
(c) recidiva in una qualsiasi mancanza
di pari
gravità che abbia
dato luogo a 2 sospensioni nell’arco dei 24 mesi precedenti;
(d) furto;
(e) danneggiamento volontario
o per negligenza
grave e dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;
(f) atto implicante dolo o colpa grave
con danno della Istituzione;
(g) alterazioni dolose
dei sistemi di
controllo di presenza
della Istituzione;
(h) inosservanza del divieto
di fumare quando
tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle
cose;
(i) insubordinazione grave verso i
superiori;
(j) violazione delle norme in materia di
armi;
(k) abbandono del
posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino
pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
(l) inosservanza delle norme mediche per
malattia;
(m) gravi comportamenti lesivi della
dignità della persona all’interno della struttura e nell’ambito del servizio
domiciliare;
(n) gravi violazioni del regolamento
disciplinare dell’ente per quanto di riferimento alle normative di cui alla
legge 231 del 2001
(o) contraffazione o
mendace dichiarazione di
grave entità sulla documentazione inerente l'assunzione.
(p)introduzione o assunzione negli
ambienti di lavoro di sostanze stupefacenti
(q) molestie di carattere sessuale rivolte
ai colleghi di lavoro a degenti e/accompagnatori all’interno della struttura o
nell’ambito della del servizio domiciliare
(r)atti di libidine commessi all’interno della
struttura e nell’ambito del servizio domiciliare
(s) condanna per i delitti di cui all’art.
15 comma 1 lettera a) e b)limitatamente all’art. 316 cp c) e d) e comma 4 septies della legge 1990 n. 55 e
successive modificazioni o integrazioni
(t) quando alla condanna segua comunque l’interdizione
perpetua ai pubblici uffici
(u)per i delitti previsti dall’art. 3
della l. 2001 n. 97
(v) sentenza non definitiva di condanna o
di patteggiamento per reati commessi all’esterno della struttura la cui natura sia tale da compromettere il
vincolo fiduciario con il lavoratore e/o l sicurezza e la tutela delle persone
assistite o dei colleghi di lavoro
Sospensione cautelare.
In
caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza
preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione
cautelare della dipendente o del
dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.
Il
datore di lavoro comunicherà per iscritto agli
interessati i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le
eventuali deduzioni contrarie.
Nel caso in cui le giustificazioni siano
accolte, la dipendente o il dipendente
saranno reintegrati nel
loro posto di
lavoro e verrà
loro corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione
cautelare.
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