Come disciplina il
preavviso il ccnl metalmeccanici?
Titolo VIII Art. 1.
Preavviso di licenziamento e di
dimissioni.
Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non puo` essere risolto da nessuna delle due parti senza un
preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianita` e
della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.
6ª, 7ª e 8ª Quadri categoria professionale
Fino a 5 anni 2
mesi
Oltre5 fino a 10 3
mesi
Oltre i 10 anni 4
mesi
4ª, 5ª e 5ª Super categoria professionale
Fino a 5 anni 1
mese e 15 gg
Oltre5 fino a 10 2
mesi
Oltre i 10 anni 2 mesi e 15 gg
2ª, 3ª e 3ª Super categoria professionale
Fino a 5 anni 10
gg
Oltre5 fino a 10 20
gg
Oltre i 10 anni 1
mese
1ª categoria professionale
Fino a 5 anni 7
gg
Oltre5 fino a 10 15
gg
Oltre i 10 anni 20
gg
La 3ª Super e la 8ª Quadri decorrono dal 1º gennaio 2014.
I termini di disdetta decorrono
dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il
periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il
rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere
all’altra un’indennita` pari all’importo della retribuzione per il periodo di
mancato preavviso come di seguito stabilito.
6ª, 7ª e 8ª Quadri categoria professionale
Fino a 5 anni 2
mesi
Oltre5 fino a 10 3
mesi
Oltre i 10 anni 4
mesi
4ª, 5ª e 5ª Super categoria professionale
Fino a 5 anni 1,5
mese
Oltre5 fino a 10 2
mesi
Oltre i 10 anni 2,5 mesi
2ª, 3ª e 3ª Super categoria professionale
Fino a 5 anni 0,33
mese
Oltre5 fino a 10 0,67
mese
Oltre i 10 anni 1
mese
1ª categoria professionale
Fino a 5 anni 0,24
mese
Oltre5 fino a 10 0,5
mese
Oltre i 10 anni 0.67
mese
Quadri decorrono dal 1º gennaio 2014.
Durante il compimento del periodo
di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concedera` al lavoratore dei permessi
per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi
stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze
dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le
dimissioni saranno comunicate per iscritto. In attuazione dell’art. 4, comma
17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oltre a quanto previsto dall’Accordo
Interconfederale 3 agosto 2012, la convalida delle dimissioni e delle
risoluzioni consensuali puo` essere validamente effettuata in sede aziendale se
il lavoratore e` assistito da un componente della rappresentanza sindacale
unitaria. L’indennita` sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al
lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.
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