Come è regolamentato il TFR nel ccnl Edili industria sottoscritto da
Cgil – Cisl – Uil?
In forza dell’art. 33: “Il trattamento
di fine rapporto è regolato dalla
legge 20 maggio 1982,
n. 297. Per la rivalutazione del
trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art.
2120 codice civile - sub art. 1 della legge n. 297/82.
A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982
al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di
fine rapporto è computata secondo il
criterio indicato nel 2° comma del citato
art. 2120 codice civile.
Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato
comma dell'art. 2120 del codice civile,
la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti
del trattamento di
fine rapporto è
costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
-minimo di paga base;
-indennità di contingenza, secondo quanto stabilito
dalla legge n. 297/82;
-elemento economico territoriale;
-indennità territoriale di
settore;
-superminimi ad personam di
merito o collettivi;
-trattamento economico di cui
all'art. 18 (ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA
EDILE[1]);
-percentuale per i riposi annui
di cui all'art. 5[2];
-utile di cottimo e concottimo;
-indennità sostitutiva di mensa;
-indennità di trasporto;
-indennità per lavori speciali
disagiati di cui all'art. 20, lettere B),
C), D) e dichiarazione a verbale[3];
-indennità per lavori in alta
montagna;
-indennità di cantiere
ferroviario di cui all'art. 21, lettera B)[4].
Nella retribuzione da prendere in
considerazione agli effetti
del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e
con la gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della
citata legge n.
297, anche l'indennità di contingenza maturata dal
1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
Fino al 31
dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto,
in base all'art. 5, 4°
comma della citata legge n. 297, è commisurato,
per gli operai di produzione, al 76,3 per cento e, per
gli addetti ai
lavori discontinui,
al 60,92 per cento
e al 50,77
per cento, rispettivamente per gli
operai di cui alle lettere a) e b) e per
gli operai di cui alla lettera c)
dell'allegato A della retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti
della presente lettera A), divisa per 13,5.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1986
il trattamento di fine rapporto è commisurato
per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2° comma della presente lettera
A), divisa per 13,5.
B) Per
l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto
spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa
impresa, una indennità pari a 11 ore
della retribuzione costituita dagli
elementi della retribuzione in atto
alla predetta data aventi
carattere continuativo nonché alla percentuale per gratifica natalizia, con
esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977.
L'indennità nella
misura stabilita al primo comma della
presente lettera B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente
dal 1° gennaio 1981.
L'indennità stabilita nella
misura di cui al sopracitato primo comma
decorre dal 1° luglio 1979 per l'operaio in forza
all'impresa alla data del 22 luglio
1979.
Per l'operaio assunto dopo il 22
luglio 1979 l 'indennità
di anzianità è aumentata di
quattro ore mensili per ciascun mese
di anzianità ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo
tra la
data di assunzione e il 31 ottobre
1979.
Per l'anzianità dal 1° gennaio 1964 al 31
dicembre 1980 l'indennità compete in
misura pari a 7 ore della
retribuzione per ogni
mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.
Per l'anzianità
precedente al 1° gennaio 1964,
l'indennità deve essere computata
in base all'ultima
retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti
nazionali e provinciali.
Per gli
operai dipendenti da
imprese esercenti l'attività
di produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per
l'anzianità maturata fino al 30
giugno 1968 deve
essere computata
in base all'ultima
retribuzione, come sopra specificata, nella
misura spettante alla
stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in
atto alla data del 30 giugno 1968.
[1] Art. 18 - ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE
Il trattamento economico
spettante agli operai per le ferie (art. 15) e
per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una
percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto
4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale
contrattuale di cui agli artt. 5 e 6
effettivamente prestate e
sul trattamento economico
per le festività di cui al punto
3) dell'art. 17.
Gli importi
della percentuale di cui al presente
articolo vanno accantonati da
parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito
localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
Tali importi
sono accantonati al netto delle
ritenute di legge secondo
il criterio convenzionale
individuato nell'Allegato D al presente
contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile
effettivo di cottimoe sui premi di produzione o cottimi impropri.
La
percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
-l'eventuale
indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
-le quote
supplementari dell'indennità di caropane
non conglobatenella paga
base (cioè per
lavori pesantissimi, per minatori
e boscaioli);
-la retribuzione e
la relativa maggiorazione per
lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
-la
retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
-le
maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
-la
diaria e le indennità di cui all'articolo 21;
-i
premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non
va inoltre computata su:
-le indennità
per lavori speciali disagiati,
per lavori in
alta montagna e in
zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei
precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al
presente articolo e all'art. 18.
La percentuale
complessiva va imputata per l'8,50%
al trattamento economico per
ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante
l'assenza dal lavoro per malattia anche
professionale o per infortunio sul lavoro
e per congedo di
maternità nei limiti della conservazione del posto
con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia
l'impresa è tenuta,
nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare
presso la Cassa Edile la
percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato D).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia
professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza
fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo
stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato D).
Gli accordi
integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui
ai commi precedenti
sia assolto dalle
imprese in forma mutualistica e con
effetto liberatorio mediante il versamento
alla Cassa Edile di un apposito
contributo stabilito dagli accordi stessi e
che potrà essere variato
annualmente sulla base delle risultanze della
relativa gestione.
Gli
accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e
di corresponsione agli
operai aventi diritto
degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi
di assenza dal
lavoro per malattia
o infortunio la percentuale va
computata sulla base dell'orario normale
di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio
ovvero sulla base dell'orario
normale di lavoro localmente in vigore
qualora i lavori del cantiere
siano totalmente sospesi.
Gli importi
come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile
agli aventi diritto
alle scadenze e secondo
le modalità parimenti stabilite
dagli accordi locali
stipulati dalle Organizzazioni
di cui sopra.
All'atto
della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne
faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto
gli importi accantonati presso
la Cassa Edile in
base al presente articolo e dalla stessa non ancora
liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente
articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente
assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei
trattamenti economici di cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è dovuto
dalle imprese nei casi di assenza
dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina
medesima tiene altresì conto degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di
sospensione di lavoro
per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
[2] B)
A decorrere dal 1°
ottobre 2000 gli operai hanno diritto
di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di
un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli
operai discontinui di cui alle
lettere a), b)
e c) dell'allegato A), i
permessi individuali di cui sopra
maturano in misura di un'ora ogni
25 ore;
Agli effetti di cui sopra si computano anche le
ore di assenza per malattia
o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale
per i riposi annui pari al 4,95% calcolata
sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 4) dell'art.
24 è corrisposta alla
scadenza di ciascun periodo di
paga direttamente dall'impresa al
lavoratore per tutte le ore di
lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente
prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al
punto 3)
dell'art. 17.
Detta percentuale va computata anche sull'utile
effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La
percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
-l'eventuale
indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
-le quote
supplementari dell'indennità di caropane
non conglobate nella paga
base (cioè per
lavori pesantissimi, per minatori
e boscaioli);
-la retribuzione e
la relativa maggiorazione per
lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
-la
retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
-le
maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
-la
diaria e le indennità di cui all'articolo 21;
-i
premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non
va inoltre computata su: le
indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna
e in zona malarica, in quanto nella
determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle
predette indennità è stato tenuto conto
- come già nei precedenti contratti collettivi
in relazione alle caratteristiche
dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo
e dell'art. 17.
I
permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con
adeguato preavviso, tenendo conto
delle esigenze di lavoro. I permessi
maturati entro il 31 dicembre di ciascun
anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno
dell'anno successivo.
Nel caso
in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto o in parte
usufruite, il relativo trattamento economico
è comunque assolto dall'impresa
mediante la corresponsione al
lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.
Agli
effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di
cui al quinto comma punto B) del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella
relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n.
54, così comemodificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4
novembre.
Le riduzioni
di orario di lavoro di cui
alla presente disciplina saranno assorbite fino a
concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa
materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte
salve le pattuizioni al livello territoriale
per la fruizione in via collettiva
di riposi individuali.
[3] Gruppo B) - LAVORI IN GALLERIA
Al personale addetto a lavori in galleria è
dovuta, in aggiunta alla retribuzione,
un'indennità la cui misura percentuale
è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la
circoscrizione di propria competenza,
entro i valori massimi sotto indicati:
a) per
il personale addetto
al fronte di
perforazione, di avanzamento o
di allargamento, compreso il personale
addetto al carico del
materiale; ai lavori di riparazione straordinaria
in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
b)
per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di
rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico
ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento
e la sistemazione; per
il personale addetto ai
lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei
terreni
in fase di costruzione di gallerie: 26;
c) per
il personale addetto
alla riparazione o
manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o
nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee
ferroviarie; per il personale addetto
ai lavori di
ristrutturazione o ripristino conservativo di
preesistenti gallerie mediante
consolidamenti, drenaggi e simili: 18.
Fino
a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma
precedente, restano in vigore
le indennità percentuali previste per le singole
circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso
in cui i lavori in galleria si
svolgano in condizioni di eccezionale
disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto
pressione che investano gli
operai addetti ai lavori stessi; gallerie o
pozzi attaccati dal basso in alto
con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con
fronte di avanzamento distante oltre
un chilometro dall'imbocco), le
parti direttamente interessate possono
promuovere la determinazione,
da parte delle
Organizzazioni
territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora
vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i
cinque chilometri dall'imbocco, la
misura della predetta indennità può essere
elevata fino al 30%.
Nel caso
di gallerie che si estendano
in più circoscrizioni territoriali con
differenti percentuali dell'indennità
di cui al primo comma, le parti direttamente
interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle
Organizzazioni territoriali competenti, di
misure percentuali sulla base di
criteri ponderali ritenuti dalle
Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo
C) - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA
Le indennità
percentuali da corrispondersi, in
aggiunta alla retribuzione, al
personale addetto ai lavori
in cassoni ad
aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a)
da 0 a 10
metri: 54;
b)
da oltre 10 a
16 metri: 72;
c)
da oltre 16 a
22 metri: 120;
d)
oltre 22 metri: 180.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la
pressione indicata in atmosfere
dal manometro applicato
sui cassoni si
considera equivalente a quella
sopra espressa in
metri anche quando
la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino
al 15%, da quella
corrispondente all'altezza
della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in
metri.
Gruppo
D) - LAVORI MARITTIMI
-Personale imbarcato su natanti con o senza motore -
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono
fuori dal porto vanno
corrisposte, per rischio
mine, lavori fuori
porto e trasferimento natanti,
le indennità già stabilite
nei contratti regionali o
provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
-Lavori sotto
acqua: palombari - Indennità del 100%
da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.
24 e da corrispondere per l'intera giornata qualora
la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora
le immersioni, anche di minor
durata complessiva, siano distribuite
nel corso della giornata.
Nel caso
di una sola immersione di durata
inferiore ad un'ora
e mezza, il trattamento di cui
sopra sarà corrisposto nella misura di mezza
giornata, pari a quattro ore.
Restano
ferme le condizioni di miglior favore in atto.
[4] B)- NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI
DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO
Nei lavori
di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende
il tratto di linea, in tutta la
sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se
suddiviso in diversi tronchi o lotti.
Per "posto di
lavoro" si intende quel punto della
linea ferroviaria
progressivamente raggiunto nell'esecuzione del
lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua
opera.
L'operaio si
deve trovare sul posto
di lavoro all'ora
fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito
che all'operaio addetto ai
lavori di armamento ferroviario -
qualunque sia la natura del committente,
pubblica o privata, e
qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di
lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta
una indennità di
cantiere ferroviario del
15% da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di
cui al punto
3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta
indennità si intende comprensiva, in via convenzionale,delle spese di
trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non
siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della
diaria prevista dalle norme generali
del presente articolo e
dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di
passaggio dell'operaio da un cantiere ad
un altro e/o da un Comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in
luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al
rimborso delle spese relative, ove
queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
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