lunedì 7 settembre 2015

Come è regolamentato il TFR nel ccnl Edili industria sottoscritto da Cgil – Cisl – Uil?


In forza dell’art. 33: “Il  trattamento  di fine rapporto è regolato dalla  legge  20  maggio 1982,  n.  297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 codice civile - sub art. 1 della legge n. 297/82.

A)  Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata  secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato  art. 2120 codice civile.

Dal  1°  luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma  dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli   effetti   del  trattamento  di  fine  rapporto  è   costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

-minimo di paga base;

-indennità  di contingenza, secondo quanto stabilito dalla  legge  n. 297/82;

-elemento economico territoriale;

-indennità territoriale di settore;

-superminimi ad personam di merito o collettivi;

-trattamento economico di cui all'art. 18 (ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE[1]);

-percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5[2];

-utile di cottimo e concottimo;

-indennità sostitutiva di mensa;

-indennità di trasporto;

-indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 20,  lettere B), C), D) e dichiarazione a verbale[3];

-indennità per lavori in alta montagna;

-indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 21, lettera B)[4].

Nella  retribuzione da prendere in considerazione  agli  effetti  del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con  la gradualità  di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata  legge  n.
297,  anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio  1977 al 31 maggio 1982.

Fino  al  31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto,  in  base all'art.  5,  4° comma della citata legge n. 297, è commisurato,  per gli  operai  di produzione, al 76,3 per cento e, per gli  addetti  ai
lavori  discontinui,  al  60,92 per  cento  e  al  50,77  per  cento, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) e per  gli operai  di cui alla lettera c) dell'allegato A della retribuzione  di ciascun  anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lettera A), divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto  è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata  ai sensi del 2° comma della presente lettera A), divisa per 13,5.

B)  Per  l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma  restando l'applicazione  della citata legge n. 297/82, in caso di  risoluzione del  rapporto  spetta all'operaio, per ogni mese intero di  anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari  a  11  ore della  retribuzione costituita dagli elementi della  retribuzione  in atto  alla  predetta data aventi carattere continuativo  nonché  alla percentuale per gratifica natalizia, con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977.

L'indennità  nella  misura stabilita al primo  comma  della  presente lettera B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal  1° gennaio 1981.

L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato primo  comma decorre  dal  1° luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa  alla data del 22 luglio 1979.

Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è  aumentata  di  quattro ore mensili per ciascun mese  di  anzianità ininterrotta  presso l'impresa maturata nel periodo tra  la  data  di assunzione e il 31 ottobre 1979.

Per  l'anzianità dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980  l'indennità compete  in  misura  pari a 7 ore della retribuzione  per  ogni  mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.

Per  l'anzianità  precedente  al 1° gennaio  1964,  l'indennità  deve essere   computata  in  base  all'ultima  retribuzione  nella  misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.

Per  gli  operai  dipendenti  da  imprese  esercenti  l'attività   di produzione   e   distribuzione   di   calcestruzzo   preconfezionato, l'indennità  per  l'anzianità maturata fino al 30  giugno  1968  deve
essere   computata  in  base  all'ultima  retribuzione,  come   sopra specificata,  nella  misura spettante alla  stregua  dei  trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.





[1] Art. 18 - ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e  per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione  di  una percentuale complessiva del  18,5%  calcolata sugli  elementi della retribuzione di cui al punto 4)  dell'art.  24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6   effettivamente  prestate  e  sul  trattamento  economico  per  le festività di cui al punto 3) dell'art. 17.

Gli  importi  della  percentuale di cui al  presente  articolo  vanno accantonati  da  parte delle imprese presso la  Cassa  Edile  secondo quanto   stabilito   localmente  dalle  Organizzazioni   territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali  importi  sono  accantonati al netto  delle  ritenute  di  legge secondo  il  criterio convenzionale individuato  nell'Allegato  D  al presente contratto.

Detta  percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimoe sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

-l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

-le  quote  supplementari dell'indennità di caropane  non  conglobatenella  paga  base  (cioè  per  lavori pesantissimi,  per  minatori  e boscaioli);

-la   retribuzione   e   la   relativa   maggiorazione   per   lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

-la diaria e le indennità di cui all'articolo 21;

-i premi ed emolumenti similari.

La  percentuale di cui al presente articolo non va inoltre  computata su:

-le  indennità  per  lavori speciali disagiati, per  lavori  in  alta montagna  e  in  zona malarica, in quanto nella determinazione  delle misure  percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità  è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi  in relazione  alle caratteristiche dell'industria edile  - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 18.

La  percentuale  complessiva va imputata per l'8,50%  al  trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La  percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per  malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro  e  per congedo  di  maternità nei limiti della conservazione del  posto  con decorrenza dell'anzianità.

Durante  l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa  è  tenuta,  nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso  la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato D).

Durante  l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato D).

Gli  accordi  integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo  di cui   ai  commi  precedenti  sia  assolto  dalle  imprese  in   forma mutualistica  e  con effetto liberatorio mediante il versamento  alla Cassa  Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e  che  potrà essere variato annualmente sulla base delle  risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo  e  di  corresponsione agli operai  aventi  diritto  degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei  casi  di  assenza  dal  lavoro  per  malattia  o  infortunio  la percentuale  va  computata sulla base dell'orario normale  di  lavoro effettuato  dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero  sulla base  dell'orario  normale di lavoro localmente in vigore  qualora  i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli  importi  come sopra accantonati saranno corrisposti dalla  Cassa Edile  agli  aventi  diritto  alle scadenze  e  secondo  le  modalità parimenti   stabilite   dagli   accordi   locali   stipulati    dalle Organizzazioni di cui sopra.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio  che  ne faccia  richiesta  l'impresa è tenuta a comunicare per  iscritto  gli importi  accantonati  presso  la Cassa  Edile  in  base  al  presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con  la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico  dei  datori di lavoro per la corresponsione  dei  trattamenti economici  di  cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è  dovuto  dalle imprese  nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse  da  quelle sopra previste.

La  disciplina  medesima tiene altresì conto degli  interventi  della Cassa  integrazione guadagni, in caso di sospensione  di  lavoro  per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

[2] B)  A  decorrere  dal  1° ottobre 2000 gli operai  hanno  diritto  di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I  permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20  ore  di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per  gli  operai  discontinui  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c) dell'allegato  A),  i permessi individuali di cui sopra  maturano  in misura di un'ora ogni 25 ore;

Agli  effetti di cui sopra si computano anche le ore di  assenza  per malattia  o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti  nonché per congedo matrimoniale.

La  percentuale  per  i  riposi annui pari al 4,95%  calcolata  sugli elementi  della  retribuzione di cui  al  punto  4)  dell'art.  24  è corrisposta  alla  scadenza di ciascun periodo di  paga  direttamente dall'impresa  al  lavoratore  per tutte  le  ore  di  lavoro  normale contrattuale  di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate  e  sul trattamento  economico delle festività di cui al punto  3)  dell'art. 17.

Detta  percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

-l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

-le  quote  supplementari dell'indennità di caropane  non  conglobate nella  paga  base  (cioè  per  lavori pesantissimi,  per  minatori  e boscaioli);

-la   retribuzione   e   la   relativa   maggiorazione   per   lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

-la diaria e le indennità di cui all'articolo 21;

-i premi ed emolumenti similari.

La  percentuale di cui al presente articolo non va inoltre  computata su:  le  indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in  alta montagna  e  in  zona malarica, in quanto nella determinazione  delle misure  percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità  è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi  in relazione  alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell'art. 17.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi  con  adeguato  preavviso, tenendo conto delle esigenze di  lavoro.  I permessi  maturati entro il 31 dicembre di ciascun  anno  solare  non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel  caso  in  cui  le ore di cui al punto B) del presente  articolo, primo  comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il  relativo trattamento  economico  è comunque assolto dall'impresa  mediante  la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma punto B) del presente articolo.

La  presente regolamentazione assorbe quella relativa alle  festività soppresse  dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977,  n.  54,  così  comemodificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le  riduzioni  di  orario di lavoro di cui alla  presente  disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono  fatte  salve  le  pattuizioni al livello  territoriale  per  la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

[3] Gruppo B) - LAVORI IN GALLERIA

Al  personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione,  un'indennità la cui misura percentuale  è  determinata dalle  Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di  propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

a)   per   il  personale  addetto  al  fronte  di  perforazione,   di avanzamento  o  di  allargamento, compreso il  personale  addetto  al carico  del  materiale;  ai  lavori di riparazione  straordinaria  in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco  o di  rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie;  al carico  ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante  la perforazione,  l'avanzamento  e  la sistemazione;  per  il  personale addetto  ai  lavori  di  consolidamento e/o impermeabilizzazione  dei
terreni in fase di costruzione di gallerie: 26;

c)   per   il  personale  addetto  alla  riparazione  o  manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il  personale  addetto  ai  lavori di ristrutturazione  o  ripristino conservativo   di   preesistenti  gallerie  mediante  consolidamenti, drenaggi e simili: 18.

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del  comma  precedente,  restano in vigore le  indennità  percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.

Nel  caso  in  cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni  di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto  pressione che  investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o  pozzi attaccati  dal basso in alto con pendenza superiore al 60%;  gallerie di  sezione  particolarmente ristretta o con  fronte  di  avanzamento distante  oltre  un  chilometro dall'imbocco), le parti  direttamente interessate  possono  promuovere la determinazione,  da  parte  delle
Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle  sopra previste,  oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco,  la misura della predetta indennità può essere  elevata fino al 30%.

Nel   caso  di  gallerie  che  si  estendano  in  più  circoscrizioni territoriali  con  differenti percentuali dell'indennità  di  cui  al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere  la determinazione,   da   parte   delle   Organizzazioni    territoriali competenti,  di  misure percentuali sulla base di  criteri  ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.


Gruppo C) - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Le   indennità  percentuali  da  corrispondersi,  in  aggiunta   alla retribuzione,  al  personale addetto ai lavori  in  cassoni  ad  aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.

Agli  effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione  indicata in  atmosfere  dal  manometro  applicato  sui  cassoni  si  considera equivalente  a  quella  sopra  espressa  in  metri  anche  quando  la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno,  sino  al 15%,  da  quella  corrispondente all'altezza  della  colonna  d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.


Gruppo D) - LAVORI MARITTIMI

-Personale  imbarcato su natanti con o senza motore  -  Al  personale imbarcato  su natanti con o senza motore che escono fuori  dal  porto vanno   corrisposte,  per  rischio  mine,  lavori   fuori   porto   e trasferimento  natanti,  le  indennità già  stabilite  nei  contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

-Lavori  sotto  acqua: palombari - Indennità del 100%  da  calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.  24  e da  corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo  stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni,  anche di  minor  durata  complessiva, siano  distribuite  nel  corso  della giornata.

Nel  caso  di  una sola immersione di durata inferiore  ad  un'ora  e mezza,  il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura  di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

[4] B)- NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

Nei  lavori  di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere"  si intende  il  tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto  di  singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti.  Per  "posto  di  lavoro" si intende quel  punto  della  linea ferroviaria  progressivamente raggiunto nell'esecuzione  del  lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio  si  deve  trovare  sul posto  di  lavoro  all'ora  fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.

Resta  stabilito  che  all'operaio addetto  ai  lavori  di  armamento ferroviario  -  qualunque sia la natura del committente,  pubblica  o privata,  e  qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto -  è corrisposta  una  indennità  di  cantiere  ferroviario  del  15%   da calcolarsi  sugli  elementi della retribuzione di  cui  al  punto  3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La  predetta  indennità si intende comprensiva, in via convenzionale,delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento  per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista  dalle norme  generali  del  presente articolo e dagli  accordi  integrativi  territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da  un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L'impresa,  qualora richieda il pernottamento in luogo  dell'operaio, deve  provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso  delle  spese relative,  ove  queste non siano state preventivamente concordate  in misura forfettaria.


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