Come sono regolamentate le clausole elastiche nel contratto a tempo
parziale nel d.lgs 81 del 2015?
In base ai commi 4 e seguenti dell’art. 6 del Dlgs 81 del
2015 le regole variano a seconda della previsione della regolamentazione da
parte dei contratti collettivi.
a) previsione dei contratti collettivi
comma 4
“Nel rispetto di quanto previsto
dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo
parziale possono pattuire, per iscritto, clausole
elastiche relative alla
variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa
ovvero relative alla variazione
in aumento della sua durata”.
comma 5 (preavviso)
“Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un
preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi”.
b) mancanza di disciplina dei
contratti collettivi
Comma 6
“Nel caso in cui il contratto collettivo applicato
al rapporto non disciplini le
clausole elastiche queste possono
essere pattuite per iscritto
dalle parti avanti alle commissioni
di certificazione,con facoltà
del lavoratore di farsi assistere da
un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da
un consulente del
lavoro”.
In tali casi le clausole
elastiche devono prevedere a pena di nullità:
- le condizioni e le modalità
con le quali il datore di lavoro,
con preavviso di due giorni
lavorativi, può modificare la
collocazione temporale della
prestazione e variarne in
aumento la durata
- la
misura massima dell'aumento, che
non può eccedere il limite del 25 per cento
della normale prestazione annua a tempo parziale.
In tali casi il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15 per
cento della retribuzione oraria
globale di fatto, comprensiva
dell'incidenza della retribuzione
sugli istituti retributivi
indiretti e differiti.
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