giovedì 17 settembre 2015

Come sono regolamentate le clausole elastiche nel contratto a tempo parziale nel d.lgs 81 del 2015?

In base ai commi 4 e seguenti dell’art. 6 del Dlgs 81 del 2015 le regole variano a seconda della previsione della regolamentazione da parte dei contratti collettivi.

a) previsione dei contratti collettivi

comma 4
“Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratti  collettivi,  le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire,  per iscritto,  clausole  elastiche   relative   alla   variazione   della collocazione temporale della prestazione lavorativa  ovvero  relative alla variazione in aumento della sua durata”.

comma 5 (preavviso)
“Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse  intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi”.

b) mancanza di disciplina dei contratti collettivi

Comma 6

“Nel caso in cui il contratto collettivo  applicato  al  rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono  essere  pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni  di  certificazione,con facoltà del lavoratore di farsi assistere da  un  rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o  da  un  consulente  del  lavoro”.

In tali  casi le  clausole  elastiche devono prevedere a pena di nullità:

- le condizioni e le  modalità  con  le quali il datore di lavoro, con preavviso di  due  giorni  lavorativi, può  modificare  la  collocazione  temporale  della  prestazione   e variarne  in  aumento  la   durata
-   la   misura   massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento  della normale prestazione annua a tempo parziale.

In tali casi il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione  sugli  istituti retributivi indiretti e differiti.



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