Come è calcolata l’indennità di maternità?
In base all’art. art. 23 del Dlgs
151 del 2001:
“1. Agli effetti della determinazione della
misura dell'indennità, per retribuzione
s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo
di paga quadrisettimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente
a quello nel
corso del quale ha avuto
inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto
importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o
trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a
formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli
effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per
le indennità
economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale
giornaliera si intende l'importo che
si ottiene dividendo
per trenta l'importo
totale della retribuzione del
mese precedente a
quello nel corso del quale ha
avuto inizio
il congedo. Qualora le
lavoratrici non abbiano svolto l'intero
periodo lavorativo mensile per
sospensione del rapporto di lavoro con
diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso
o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti
delle operaie dei
settori non agricoli, per retribuzione
media globale giornaliera s'intende:
a)
nei casi in
cui, o per
contratto di lavoro
o per la effettuazione di
ore di lavoro
straordinario, l'orario medio effettivamente praticato
superi le otto ore giornaliere,
l'importo
che si
ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni
lavorati o comunque retribuiti;
b)
nei casi in
cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere
personale della lavoratrice,
l'orario medio effettivamente praticato
risulti
inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro
della categoria, l'importo che si
ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro
previste dal contratto stesso. Nei
casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di
una settimana, un
orario di lavoro identico per i primi
cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario
giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei il
numero complessivo delle
ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c)
in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo
di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque
retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Nessun commento:
Posta un commento