sabato 26 settembre 2015

Come è calcolata l’indennità di maternità?

In base all’art. art. 23 del Dlgs 151 del 2001:

“1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto
inizio il congedo di maternità.
  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennità
economiche di malattia.
  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha
avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
    a)  nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per la effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo
che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
    b)  nei  casi  in  cui,  o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti
inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente
stabilite;
    c)  in  tutti  gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.


Nessun commento:

Posta un commento