Come è disciplinato il lavoro supplementare nel contratto a tempo
parziale nel dlgs 81 del 2015?
Il Dlgs 81 del 2015 all’art. 6 in generale affida la
materia ai contratti collettivi. Tuttavia fermi restando i limiti indicati
dalla contrattazione stabilisce espressamente
che “il datore di lavoro ha
la facolta' di
richiedere, entro i
limiti dell'orario normale di lavoro
di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n.
66 del 2003,
lo svolgimento di
prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle
svolte oltre l'orario concordato fra le parti”.
Quando il contratto collettivo
non disciplina il lavoro supplementare in base al comma 2 “il datore di
lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di
lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle
ore di lavoro settimanali
concordate”.
Quando il lavoratore può rifiutare (nei casi in cui è priva la
regolamentazione collettiva)?
“Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro
supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute,
familiari o di formazione professionale”.
Quanto spetta al lavoratore per il lavoro supplementare non
regolamentato dai ccnl?
“Il lavoro supplementare
e' retribuito con
una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale
di fatto, comprensiva dell'incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi
indiretti e differiti”.
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