venerdì 18 settembre 2015

Come è disciplinato il lavoro supplementare nel contratto a tempo parziale nel dlgs 81 del 2015?

Il Dlgs 81 del 2015 all’art. 6 in generale affida la materia ai contratti collettivi. Tuttavia fermi restando i limiti indicati dalla contrattazione  stabilisce espressamente che “il datore di lavoro  ha  la  facolta'  di  richiedere,  entro  i  limiti dell'orario normale di lavoro  di  cui  all'articolo  3  del  decreto legislativo  n.  66  del  2003,   lo   svolgimento   di   prestazioni supplementari, intendendosi per tali  quelle  svolte  oltre  l'orario concordato fra le parti”.

Quando il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare in base al comma 2 “il  datore  di  lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento  delle  ore  di lavoro settimanali concordate”.

Quando il lavoratore può rifiutare (nei casi in cui è priva la regolamentazione collettiva)?

“Il  lavoratore  può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di  formazione professionale”.

Quanto spetta al lavoratore per il lavoro supplementare non regolamentato dai ccnl?

“Il  lavoro  supplementare  e'  retribuito   con   una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di fatto,  comprensiva  dell'incidenza  della  retribuzione  delle   ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti”.


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