martedì 29 settembre 2015

Come è regolamentata dalla legge 190 del 2014 l’erogazione della quota mensile del TFR?

In forza dell’art. 1 commi 26-34 in via sperimentale i  lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori  domestici  e  i lavoratori del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei  mesi  presso  il  medesimo  datore  di  lavoro, “in  relazione  ai  periodi  di  paga decorrenti dal  1º  marzo  2015  al  30  giugno  2018”, possono richiedere al datore di  lavoro  medesimo di percepire la quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo  comma, della legge 29 maggio 1982, n.  297 (0,50%),  “compresa  quella  eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  tramite  liquidazione  diretta mensile della medesima quota maturanda come parte  integrativa  della retribuzione”.

L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29, emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n. 190/2014, disciplina le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia.


Che tassazione e regime previdenziale ha l’integrazione?

La parte  integrativa  della  retribuzione  e'  assoggettata   a   tassazione   ordinaria,   non   rileva   ai   fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo  19  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e' imponibile ai fini previdenziali.

E’ revocabile la richiesta?

La  manifestazione  di  volonta'  e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Quanto deve essere durato il rapporto per la richiesta?

“All'atto della manifestazione della volontà” per la richiesta “il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto  alla  corresponsione  della
quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice  civile”.

Come indicato dalla circolare Inps 82 del 2015:

“Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla liquidazione della Qu.I.R., si sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Al riguardo, si fa presente che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi).

Come è regolamentata la richiesta?

In base all’art. 5 del DPCM 2015 n. 29

“1. I lavoratori di cui all’articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall’articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.
4. I datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza ai sensi del comma 2

Quali lavoratori sono esclusi?

Secondo le note esplicative della circolare Inps n. 82 del 2015:
  1. lavoratori dipendenti domestici;
  2. lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);
  3. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l’esclusione opera con riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);
  4. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  5. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”);
  6. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
  7. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;
  8. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati. Difatti, nell’ambito delle predette intese, il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento e a versare detto importo all’ente mutuante.  Va rilevato che, nelle situazioni sopra descritte, la preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.



I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti[1] possono ottenere finanziamenti?

“I  datori  di   lavoro   che   non   intendono   corrispondere immediatamente  con  risorse  proprie  la  quota  maturanda  di   cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a  un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo  di  cui  al comma 32 e dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima istanza. Il finanziamento e' altresì assistito  automaticamente  dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e  le  formalità  ad  esso  connesse  nell'intero svolgimento  del  rapporto  sono  esenti  dall'imposta  di  registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta  indiretta  nonché  da ogni altro tributo o diritto.

In tal caso “si applicano  le  disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,  relativamente  alle  quote maturande liquidate  come  parte  integrativa  della  retribuzione  a seguito della manifestazione di volontà  di  cui  al  comma  756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo  n. 252 del 2005. I medesimi  datori  di  lavoro  versano  un  contributo mensile al Fondo di cui al comma 32  pari  a  0,2  punti  percentuali della retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  nella  stessa percentuale della quota maturanda liquidata  come  parte  integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di  cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del  2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3,  ultimo  comma,  della legge 29 maggio 1982, n. 297”.
 
Per accedere al finanziamento   in base al comma 31 “i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS  apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il  datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari  che  aderiscono  all'apposito accordo-quadro da  stipulare  tra  i  Ministri  del  lavoro  e  delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione bancaria  italiana.  Ai  suddetti  finanziamenti,   assistiti   dalle garanzie di cui al comma 32,  non  possono  essere  applicati  tassi, comprensivi  di  ogni  eventuale  onere,  superiori   al   tasso   di rivalutazione della quota di trattamento  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo  2120  del  codice  civile”.

Da un punto di vista operativo la circolare Inps specifica:

“Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, debbono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso.

In particolare, la domanda di certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza on-line “Qu.I.R.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it., attraverso il seguente percorso: servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti (dove si effettua l’autenticazione con codice fiscale e pin)/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • numero di addetti inferiore a 50 unità nell’anno civile precedente a quello dell’istanza (art. 6, comma 1 del Dpcm). Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative alla denunce UniEmens trasmesse all’Istituto;
  • insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (art. 6, comma 1 del Dpcm);
  • assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa (art. 3, comma 1, lett. g), del Dpcm.

L’insussistenza delle ulteriori condizioni che precludono l’accesso alla Qu.I.R. e, pertanto, al relativo Finanziamento, - cfr. par. 1, primo capoverso, lett. d), e), f), h) - è attestata dal datore di lavoro, anche attraverso la produzione, all’Intermediario, della visura camerale e dell’ulteriore documentazione utile allo scopo.

Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l’Intermediario aderente all’Accordo-quadro. Il contratto di finanziamento assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 385/1993, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che accede al finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi ad un unico Intermediario, anche nel caso di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R..

La richiesta di finanziamento della Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne abbiano fatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest’ultimo caso, sia riferita all’intera posizione individuale del lavoratore.

L’intermediario deve comunicare tempestivamente all’Istituto l’avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza, utilizzando l’apposita piattaforma elettronica messa a disposizione dall’Istituto.

Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell’ambito della denuncia contributiva UniEmens, l’Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. da finanziare. A titolo di esempio, entro il 30.09.2015, l’Istituto provvede a comunicare all’intermediario, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica ovvero della posta elettronica certificata, la misura della Qu.I.R. maturata nel mese di luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre dello stesso anno”.


Come e quando si rimborsa il finanziamento?

Al  rimborso  correlato  al finanziamento  effettuato  dalle  imprese   non   si   applicano   le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo  1942, n. 267, e successive modificazioni.

L’art. 7, comma 1, del Dpcm fissa alla data del 30 ottobre 2018 il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, secondo le modalità ed i criteri definiti nell’ambito dell’Accordo-quadro.

Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Al riguardo, l’art. 6, comma 2 del predetto Accordo-quadro prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica all’Intermediario l’ammontare delle Qu.I.R. fino a quel momento certificate suddivise per ciascun periodo di paga. Conseguentemente, l’Intermediario presenta con tempestività al datore di lavoro la richiesta di rimborso relativa al Finanziamento utilizzato per la corresponsione della Qu.I.R. del lavoratore cessato, comprensiva degli interessi maturati.

Come indicato dall’Inps, in questi casi, “la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle ultime tranches di Finanziamento disposte dall’Intermediario e, per la quota di Qu.IR. maturata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie. Ad es., nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 18.05.2016, il datore di lavoro, attraverso l’utilizzo del Finanziamento in essere, erogherà le quote di Qu.I.R. maturate a marzo e aprile 2016, e con risorse proprie, la quota della Qu.I.R. di maggio dello stesso anno. In tali fattispecie, l’assetto contributivo delle quote di Qu.I.R. maturate in marzo e aprile 2016 è quello definito con la denuncia contributiva del mese di maturazione della Qu.I.R.. Mentre, la quota di Qu.I.R. relativa al mese di maggio 2016 costituisce una quota di Qu.I.R. non finanziata e va esposta, nella denuncia del predetto mese, nell’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga>, con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8). Pertanto, in questi casi, con la liquidazione delle ultime quote di Qu.I.R., non va operata alcuna variazione delle denunce pregresse”.


In quali casi opera l’interruzione anticipata del finanziamento?

Come indicato dalla circolare Inps:

“Le cause di interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia sono disciplinate dall’articolo 7 del Dpcm. In particolare, il comma 3 regola la fattispecie dell’uso in frode delle somme erogate nell’ambito del Finanziamento assistito da garanzia, prevedendo la relativa interruzione in tutti i casi in cui sia accertato che lo stesso venga utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R..

Ricorrendo tale circostanza, il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.

Ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 del Dpcm, costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata del Finanziamento assistito da garanzia l’insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro. In particolare, l’erogazione del Finanziamento è interrotta in caso di:
  1. avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione, nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17, Legge fallimentare);
  2. avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, del decreto di ammissione alla citata procedura (art. 166, Legge fallimentare);
  3. avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del relativo provvedimento nella GU (art. 197, Legge fallimentare);
  4. avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a partire dall’iscrizione nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 270/1999);
  5. iscrizione, nel Registro delle imprese, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare);
  6. iscrizione, nel Registro delle imprese, di un piano di risanamento attestato (art. 67, comma 2, lettera d), Legge fallimentare);
  7. autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, a partire dalla data del provvedimento. Si ricorda che detta causa di interruzione del Finanziamento opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
  8. sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, a partire dalla relativa data di stipula (art. 7, l. n. 3/2012).

Laddove si verifichi una delle predette condizioni nel corso dell’erogazione della Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello d’insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. Nei casi previsti ai punti a), b) c) e d), l’Intermediario può richiedere l’intervento dell’apposito Fondo di garanzia istituito dall’art. 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015.

In tutti i casi di interruzione del Finanziamento – lettere da a) a h) – la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, segue le regole di erogazione delle spettanze retributive tipiche della specifica vicenda che ha prodotto l’interruzione del Finanziamento. Sul piano operativo, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate. A titolo di esempio, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, in data 20 maggio 2015, l’Intermediario è tenuto a interrompere il Finanziamento a partire dalla rata di giugno 2015 e il datore di lavoro è tenuto ad erogare con l’utilizzo di risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate in marzo, aprile e maggio 2015, che dovevano essere erogate rispettivamente in giugno, luglio e agosto dello stesso anno. Sul piano operativo, il datore di lavoro procederà quindi a operare la variazione delle denunce contributive già trasmesse (presumibilmente quella di marzo 2015), valorizzando l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> in luogo di quello <QUIRFinMaturata>, e a valorizzare l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> delle denunce non ancora trasmesse (presumibilmente quelle di aprile e maggio 2015), con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8).

Analoga operazione va effettuata, in caso di cessione individuale di contratto ovvero di variazione del datore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie (fusione, cessione aziendale, ecc.). In questi casi, il datore di lavoro cedente è tenuto a erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate e non ancora finanziate, effettuando la valorizzazione delle denunce contributive in modo analogo a quanto sopra indicato. Il piano di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato proseguirà, con il datore di lavoro cessionario, sulla base delle modalità in uso presso il medesimo. In altri termini, ove il cessionario eroghi la Qu.I.R. senza il ricorso al Finanziamento garantito, il piano di liquidazione proseguirà a partire dal mese successivo a quello della variazione/cessione; ove il cessionario faccia ricorso al Finanziamento, le quote di Qu.I.R. riprenderanno a maturare a partire dal predetto mese e ad essere erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di maturazione, sulla base della prassi tipica del predetto schema.

Infine, l’articolo 6, c. 3 dell’Accordo-quadro prevede la possibilità che il datore di lavoro richieda l’estinzione anticipata del finanziamento. In tale ipotesi, lo stesso datore di lavoro è tenuto a restituire all’intermediario l’importo complessivamente utilizzato”.


Come si rende possibile il finanziamento?

Per rendere possibile il finanziamento l’art.1  comma 32 prevede l’istituzione “presso l'INPS un Fondo di garanzia  per  l'accesso ai finanziamenti di cui al  comma  30  per  le  imprese  aventi  alle
dipendenze un  numero  di  addetti  inferiore  a  50,  con  dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2015  a  carico  del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui  al comma  29,  secondo  periodo.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  onerosa  nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia  di  ultima  istanza.  Tale garanzia e' elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato  di diritto alla banca, per  l'importo  pagato,  nel  privilegio  di  cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Per tali somme si applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi[2].


A chi si richiede il finanziamento?

La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro sottoscritto tra Associazione bancaria italiana (ABI) e i Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015

Che vantaggi hanno i datori di lavoro che provvedono direttamente all’erogazione del TFR?

Se invece i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti “non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  e successive  modificazioni,   relativamente   alle   quote   maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a  seguito  della manifestazione di volonta' di cui al comma  756-bis  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal  comma  26  del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano  applicazione  con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle  proprie  dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche  relativamente  alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di  volonta'  di  cui  al  citato  comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006”.

In pratica come indicato dall’Inps:

“Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R. trova applicazione la misura compensativa di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni. Detta misura di esonero opera sulla base del principio della competenza, pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Al riguardo, a titolo di esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al Finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che, a far tempo dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005 (cfr. circolare n. 4/2008)”.




[1] Come si calcolano i 50 dipendenti:

Con riguardo al primo requisito, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative (cfr. circolare n. 70/2007).

Nel novero degli addetti, si ricorda che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale.

In particolare, il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014.

Per i datori che iniziano l’attività nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori va effettuato con riferimento all’anno civile di inizio attività. Per inizio dell’attività è da intendersi il momento in cui l’azienda comincia ad operare con dipendenti che, di norma, individua il mese dal quale decorre l’insorgenza dei relativi obblighi contributivi.

Conseguentemente, per tali datori di lavoro, l’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (es nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015).
Qualora, durante l’anno di avvio dell’attività, maturando l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R, resta fermo per i datori di lavoro l’obbligo della relativa erogazione in busta paga con risorse proprie nei termini sopra riferiti.

[2] Secondo la circolare 82 del 2015 Inps

 Intervento del Fondo di garanzia per i Finanziamenti concessi ai fini della liquidazione della Qu.I.R..



9.1       Condizioni.


Come anticipato, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi per l’erogazione della Qu.I.R., è stato istituito presso l’INPS, uno specifico Fondo di Garanzia.

Detto Fondo, a mente dell’art. 9, comma 2, del Dpcm, opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.

In caso di inadempimento del Fondo l’art. 1, comma 26, della citata legge di Stabilità, prevede che gli Intermediari possano escutere la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Sulle risorse del Fondo l’Istituto è tenuto ad effettuare un accantonamento almeno pari al 2,6% annuo dell’importo di ciascun finanziamento concesso; detta somma pertanto non è disponibile per l’erogazione delle prestazioni.

Il Fondo di garanzia interviene in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore all’importo effettivamente finanziato al datore di lavoro nella misura comunicata dall’Istituto con la certificazione mensile di cui al par. 5.1 della presente circolare, maggiorato degli oneri finanziari determinati applicando al finanziamento tassi di interesse non superiori al tasso di rivalutazione del TFR, tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall’INPS. Con successivo messaggio verranno rese note le modalità con le quali detto tasso verrà comunicato agli intermediari aderenti.

Il Fondo non interviene a copertura di oneri fiscali o notarili riferibili al finanziamento.


9.2       Domanda di intervento


A)  Datore di lavoro inadempiente.

L’intermediario che intenda chiedere l’intervento del Fondo deve presentare la domanda trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione inviata a norma dell’art. 10, comma 1, del Dpcm, senza che lo stesso abbia provveduto al rimborso parziale o totale del prestito.

La domanda, da presentare in via telematica sul modello che sarà reso disponibile sul sito www.inps.it, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

  1. copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con prova dell’avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c.;
  2. copia della richiesta di rimborso indirizzata al datore di lavoro corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica;
  3. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri fiscali e notarili);
  4. copia della visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del Dpcm presentata dal datore di lavoro all’atto della richiesta del finanziamento.

B)   Datore di lavoro insolvente.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, la domanda di intervento del Fondo deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti:
  • in caso di fallimento ed amministrazione straordinaria dalla data di presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro, di cui all’art. 93 L.F.;
  • in caso di liquidazione coatta amministrativa dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 207, comma 1 LF, oppure, se il credito riconosciuto dal commissario liquidatore non corrisponde alla misura del debito del datore di lavoro, dalla data di invio delle osservazioni o istanze di cui al successivo comma 3; in caso di mancata comunicazione, il termine decorre dalla data di invio della raccomandata di cui all’art. 208 LF;
  • in caso di concordato preventivo il termine decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 171 LF.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:


  1. copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con prova dell’avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c.;
  2. copia dell’istanza di ammissione al passivo da cui si evinca la data di deposito in cancelleria, in caso di fallimento o amministrazione straordinaria; copia della comunicazione di cui all’art. 207, comma 1 LF da cui si evinca la data di ricezione della stessa (o delle note inviate ai sensi degli art. 207, comma 3 LF e 208 LF), in caso di liquidazione coatta amministrativa; copia della comunicazione di cui all’art. 171 LF in caso di concordato preventivo da cui si evinca la data di ricezione della stessa;
  3. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota  capitale, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri fiscali e notarili);
  4. copia della visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del Dpcm presentata dal datore di lavoro all’atto della richiesta del finanziamento;


La domanda di intervento del Fondo di garanzia, a pena di decadenza (art. 10, comma 5 Dpcm), deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 per tutti i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018.

Per i finanziamenti da restituire in via anticipata ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 5 del Dpcm, la domanda di intervento del Fondo, a pena di decadenza deve essere presentata entro 6 mesi calcolati a partire:

  1. dalla fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso previsto dall’art. 7, comma 2 del Dpcm;
  2. dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta di rimborso nell’ipotesi di utilizzo del finanziamento per scopi diversi dal pagamento della Qu.I.R. (art. 7, comma 3 Dpcm);
  3. dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento;
  4. dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  5. dalla data di pubblicazione nella GURI del provvedimento, adottato dall’autorità amministrativa competente, che ordina la liquidazione.

L’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda completa della documentazione prevista.

Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda, la documentazione non risulti completa, l’Istituto con raccomandata RR (o PEC) invita l’Intermediario finanziario a presentare i documenti mancanti. Trascorsi senza esito 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione della documentazione, la garanzia del Fondo decade.

Qualora nel corso del finanziamento o all’atto della domanda risulti che il finanziamento stesso è stato concesso sulla base di dati, notizie, fatti, dichiarazioni mendaci o reticenti, se tale non veridicità era nota all’intermediario finanziario aderente, la garanzia del Fondo è inefficace. L'Istituto è tenuto a notificare all’intermediario l’avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della garanzia entro 30 giorni dall’accertamento del fatto che potrebbe dare origine alla dichiarazione stessa.


9.3       Surroga dell’Istituto


L’intermediario finanziario è tenuto a rilasciare quietanza del pagamento ricevuto dal Fondo.

L’Istituto è surrogato di diritto all’intermediario aderente nel privilegio di cui all’art. 46 del D.lgs. 385/93. Per il recupero delle somme anticipate l’Istituto è legittimato ad utilizzare l’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’art. 30 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Sulle somme pagate dal Fondo il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) L. 388/2000[6], a decorrere dalla data di scadenza del rimborso del finanziamento sino a quella di effettivo pagamento.

Per la restituzione di quanto anticipato dal Fondo, il datore di lavoro può chiedere la regolarizzazione in forma rateale, alle condizioni e con le modalità previste per i crediti contributivi.

Con successivo messaggio verranno impartite specifiche istruzioni per la gestione delle quietanze e l’esercizio delle diverse azioni di surroga, in particolare per quanto attiene al caso di insolvenza del datore di lavoro.

Nessun commento:

Posta un commento