Il cd rito Fornero introdotto dall'art. 1 commi 48 e seguenti della legge 92 del 2012 per le cause indicate al comma 47 è obbligatorio?
Per la
giurisprudenza maggioritaria il rito Fornero è assolutamente obbligatorio:
“Il rito c.d. Fornero è obbligatorio per
entrambe le parti e deve trovare applicazione per tutte le controversie nelle
quali si discuta della legittimità di un licenziamento venga richiesta o meno
l'applicazione dell'art. 18, legge
n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato: il rito non è
infatti funzionale alla reintegrazione, ma alla certezza dei rapporti cui deve
pervenirsi per mezzo della celerità del rito”. Trib. Genova Ordinanza, 09/01/2013(così
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ord. 12.3.2013, est. Mastrorilli; Tribunale
di Bari, Sezione Lavoro, ord. 20.3.13, est. Mastrorilli; Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, ord. 15.1.2013, est. Colucci) conff. i Tribunali di Roma 31.10
e 12.11.2012; Monza 30.10.2012; Trib. Taranto, (ord.) 30 novembre 2012, est.
Magazzino, in Foro It., 2013, I, 673, Tribunale di Milano, (ord.) 25 ottobre 2012, in Riv. It. Dir.
Lav., 2012, II, 1086, con nota di Bottini, Il nuovo processo per l’impugnazione
dei licenziamenti: obbligatorieta` e selezione all’ingresso; Trib. Perugia,
(ord.) 23 ottobre 2012, www.giuslavoristi.it; Tribunale di Terni, (ord.) 10
dicembre 2012, AA.VV., Licenziamenti: un anno dopo la riforma Fornero, in
Bollettino Adapt, 2013;
Peraltro
l’indisponibilità del rito deriva anche da ragioni di ordine sistematico,
atteso che il rito speciale non costituisce uno strumento finalizzato alla
tutela delle ragioni del dipendente –sicché questi possa ad esso rinunciare,
optando per il rito del lavoro – bensì una tecnica di tutela volta ad
abbreviare i tempi necessari ad ottenere una decisione definitiva e munita
dell’efficacia del giudicato sostanziale ogni qual volta sia in gioco la
possibilità della reintegrazione; di conseguenza, il dipendente licenziato non
può rinunciare al procedimento.
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