Come regolamenta il
procedimento disciplinare il ccnl Lapidei Industria cgil cisl uil?
Art. 35. - Provvedimenti
disciplinari e risarcimento dei danni
Le infrazioni disciplinari
saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la
loro recidività. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino al massimo di tre
ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla
paga fino al massimo di tre giorni.
Il datore di lavoro non potrà
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua
difesa.
Salvo che per il richiamo
verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i
provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano
trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue
giustificazioni.
Il lavoratore potrà presentare le
proprie giustificazioni per scritto od anche verbalmente, con l’eventuale
assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, ovvero di un componente la Rappresentanza
sindacale.
La comminazione del provvedimento
dovrà essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale alla quale si è
iscritto o a cui conferisce mandato, la procedura di cui all'art. 40 (Reclami e
controversie).
Trascorsi due anni dalla
comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno più
considerabili agli effetti della recidiva. L'importo delle multe che non
costituiscono risarcimento di danni, sarà devoluto all'INPS secondo le norme
vigenti.
Le trattenute per il risarcimento
di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in
cui si è verificato, e saranno contestate prima che le trattenute stesse
vengano effettuate.
Per le procedure in materia dei
provvedimenti di cui sopra si fa riferimento a quanto espressamente previsto
dall'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300.
Art. 36. - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di
multa il lavoratore:
1) che abbandoni il proprio posto
di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio
lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale
e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli
apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi
stessi;
4) che contravvenga al divieto di
fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il
permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in
stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato
durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell’inizio del
lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo
trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta
mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
L’importo delle multe
disciplinari sarà versato all’Inps.
In caso di maggiore gravità o di
recidiva, il lavoratore incorre nel provvedimento della sospensione. La
sospensione si può anche applicare a quelle mancanze, le quali, anche in
considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano
così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia
tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a),
b), e c).
Trascorsi due anni dalla
comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno più
considerabili agli effetti della recidiva. Incorre inoltre nel provvedimento
della sospensione, il lavoratore che non venga reperito dal medico incaricato
delle visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro durante le
fasce orarie di cui all’art. 68.
Per le procedure in materia di
provvedimenti di cui al presente articolo, si fa riferimento a quanto
espressamente previsto dall’art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300.
Art. 37 – Licenziamento per
mancanze
Incorre nel licenziamento con
immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di
preavviso, ma non del TFR, il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla
disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave
nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con
lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa:
a) assenza ingiustificata
prolungata oltre 5 giorni consecutivi e le assenze ripetute per cinque volte in
un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) insubordinazione ai superiori;
c) condanna ad una pena
detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non
in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) gravi guasti provocati da
negligenza al materiale dell’azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle
infrazioni contemplate nell’articolo 75 quando sia già intervenuta la
sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi
grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto
proprio nei locali dell'azienda;
h) atti che pregiudichino la
sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si
riscontri il dolo;
i) inosservanza dei divieto di
fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di
provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
1) furto o danneggiamento
volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
m) trafugamento di documenti, di
disegni, di utensili;
n) abbandono dal posto di lavoro
che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli
impianti.
Il licenziamento senza preavviso
potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze
relative a doveri anche non particolarmente richiamate nel presente contratto,
le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria
del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre
indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il
lavoratore.
Fermo restando quanto disposto
dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, per le procedure in materia di
provvedimenti di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto
espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di
contestazione delle mancanze. In caso di licenziamento per mancanze di gravità
tale da non cosentire la permanenza al lavoro, l’azienda potrà disporre la sospensione
cautelativa non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un
periodo massimo di 6 giorni.
Durante tale periodo verrà esperita la procedura di contestazione delle
mancanze.
Ove il licenziamento venga
applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
Nessun commento:
Posta un commento