Quali sono i limiti reddituali del lavoro accessorio?
In base all’art. 48 del D.lgs, 81 del 2015: “1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono
attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla
totalità dei committenti, a
compensi superiori a 7.000 euro nel corso di
un anno civile, annualmente
rivalutati sulla base
della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il
limite complessivo di 7.000
euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività
lavorative possono essere
svolte a favore
di ciascun singolo committente
per compensi non
superiori a 2.000
euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì
rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel
limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile,
rivalutati ai sensi del comma 1, da
percettori di prestazioni
integrative del salario o di
sostegno al reddito. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.
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