martedì 8 settembre 2015

Quali sono i limiti reddituali del lavoro accessorio?


In base all’art. 48 del D.lgs, 81 del 2015:   “1. Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono  attività lavorative che non danno luogo, con riferimento  alla  totalità  dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno civile,  annualmente   rivalutati   sulla   base   della   variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai e degli impiegati. Fermo restando  il  limite  complessivo  di  7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative  possono  essere  svolte  a  favore  di  ciascun singolo  committente  per  compensi  non  superiori  a  2.000   euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere  altresì  rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,  nel  limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati  ai sensi del comma 1,  da  percettori  di  prestazioni  integrative  del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a  sottrarre  dalla contribuzione figurativa relativa alle  prestazioni  integrative  del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”

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