Come è regolato il preavviso nel ccnl Lapidei Industria Cgil Cisl Uil?
Art. 78. - Preavviso di
licenziamento o di dimissioni La comunicazione di licenziamento dell'operaio
non in prova e non ai sensi dell'art. 37, o la comunicazione di dimissioni
dell'operaio non in prova, possono essere date in qualunque giorno con
l'obbligo di un preavviso di una settimana. E’ tuttavia in facoltà dell’azienda
di esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli
un’indennità pari a 40/174 della retribuzione mensile o per le ore mancanti al
compimento del preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il
periodo delle ferie.
La convalida delle dimissioni e
delle risoluzioni consensuali deve
essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo
interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto dalla legge (art. 4 comma 17 l . 28.6.2012 n. 92)
Art. 89. - Preavviso di
licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa
disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere
comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini
di preavviso di licenziamento:
Anni di servizio Categoria
B CS Categoria C e D
fino a 5 anni compiuti mesi 1 mezzo
mese
oltre i 5 anni compiuti e fino a
10 anni mesi 1 e mezzo mesi
1
oltre i 10 anni mesi 2 mesi 1 e mezzo
L'anzianità di servizio afferente
al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale è
considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua
entità. Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni
secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianità nel
caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari
alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di
lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra
detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non può
coincidere con il periodo delle ferie. Durante il periodo di preavviso il
datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di
nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono
stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
La convalida delle dimissioni e
delle risoluzioni consensuali deve
essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo
interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto dalla legge (art. 4 comma 17 l . 28.6.2012 n. 92)
Impiegati
Art. 98. – Preavviso di
licenziamento e di dimissioni
Il contratto di impiego a tempo
indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un
preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a
seconda dell’anzianità e delle categorie:
Anzianità di servizio categoria
As, A categoria B
categoria C, D, E
fino a 5 anni 2 mesi 1 mese ½ 1 mese
da oltre 5 a 10 anni 3
mesi 2 mesi 1 mese ½
oltre i 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi
In caso di dimissioni i termini
suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o
dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza
dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità
pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato
un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi eventualmente non dato. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta
ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel
corso dei preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il
periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di
preavviso, l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una
nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno
stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto
le dimissioni saranno comunicate per iscritto. Per i passaggi dalla qualifica
operaia ed intermedia alla qualifica impiegatizia, l'anzianità di servizio
afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica
impiegatizia è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il
50% della sua entità.
La convalida delle dimissioni e
delle risoluzioni consensuali deve
essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo
interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto dalla legge (art. 4 comma 17 l . 28.6.2012 n. 92)
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