sabato 12 settembre 2015

Come è regolato il preavviso nel ccnl Lapidei Industria Cgil Cisl Uil?

Art. 78. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni La comunicazione di licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 37, o la comunicazione di dimissioni dell'operaio non in prova, possono essere date in qualunque giorno con l'obbligo di un preavviso di una settimana. E’ tuttavia in facoltà dell’azienda di esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli un’indennità pari a 40/174 della retribuzione mensile o per le ore mancanti al compimento del preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

Art. 89. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.

 Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
Anni di servizio                                              Categoria B   CS                    Categoria C e D
fino a 5 anni compiuti                                    mesi 1                                     mezzo mese
oltre i 5 anni compiuti e fino a 10 anni mesi 1 e mezzo                                mesi 1
oltre i 10 anni                                                 mesi 2 mesi                             1 e mezzo

L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

Impiegati

Art. 98. – Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e delle categorie:

Anzianità di servizio             categoria As, A          categoria B                 categoria C, D, E
fino a 5 anni                            2 mesi                         1 mese ½                     1 mese
da oltre 5 a 10 anni                 3 mesi                         2 mesi                         1 mese ½

oltre i 10 anni                         4 mesi                         3 mesi                         2 mesi

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso dei preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. Per i passaggi dalla qualifica operaia ed intermedia alla qualifica impiegatizia, l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.


La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

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