Come disciplina la
malattia e l’infortunio il ccnl Lapidei Industria Cgil Cisl e Uil?
Parte operai
Art. 72. - Malattia L'assenza per
malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata
dall'operaio all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si
verifica l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il
lavoratore deve inviare all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e
dalla prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo
stato di infermità comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle
competenti strutture sanitarie su specifico modulo.
L'Azienda ha facoltà di far
controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore assente per
malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel
domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che potranno essere stabilite
da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali.
Il lavoratore che, durante le
fasce orarie come sopra definite, non sia reperito dal medico incaricato delle
visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro, indipendentemente
dalle sanzioni previste da provvedimenti legislativi, decade dal diritto a
percepire i trattamenti economici a carico dell'azienda previsti nei successivi
commi limitatamente al periodo di malattia indicato nell'ultima certificazione
medica. li lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore
di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Quanto sopra si applica anche nei
confronti dei lavoratore che non si presenti alle visite collegiali
eventualmente previste da norme di legge o da regolamenti.
La mancata osservanza delle fasce
orarie come sopra richiamate, non darà luogo a conseguenze pregiudizievoli per
il lavoratore nei casi di forza maggiore o di comprovata e documentata
necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od
accertamenti inerenti la malattia.
Per il periodo di assenza per
malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili,
l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo
pari a 12 mesi. In caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di
conservazione del posto viene fissato in complessivi 14 mesi e s'intende
riferito ad un arco temporale pari a 30 mesi immediatamente precedenti
l'evento.
In caso di malattie oncologiche,
emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di
organi, i periodi di cui ai due comma precedenti sono aumentati del 50 % .
Nelle predette ipotesi è
aumentata del 50% anche la durata dei periodi di trattamento economico di cui
ai successivi comma 12° e 13°.
Per quanto concerne il
trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.
Le aziende corrisponderanno al
lavoratore assente per malattia una integrazione di quanto il lavoratore
percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino a
raggiungere un importo pari al 100% della retribuzione globale netta di fatto
che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, a partire
dal 1° giorno e fino al 180°; dal 181° e fino al 365° giorno di malattia il
trattamento economico di cui sopra sarà pari al 50% della predetta
retribuzione.
Il trattamento economico di cui
sopra non potrà, comunque, superare, in caso di più eventi morbosi, 180 giorni
di calendario con retribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà
retribuzione globale, in un arco di 18 mesi. Ai fini di cui sopra, la
cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di malattia intervenuta
dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual caso il trattamento
economico su indicato ricomincia ex novo.
L'integrazione di che trattasi
verrà riconosciuta soltanto in quanto il lavoratore ammalato certifichi la
propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge
vigenti e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte delle
competenti strutture pubbliche.
Il trattamento di cui sopra non è
cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque,
derivanti da norme generali in atto o future o da risarcimento danni derivanti
da fatto di terzi. Superato il termine di conservazione del posto, ove
l'Azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà all'operaio, oltre al
trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso. Uguale
trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà
all'operaio che risolva il rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della
malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di
riprendere servizio.
Ove superato il periodo di
conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né ad iniziativa
dell'azienda né ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso
rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel caso di preavviso di
licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà del trattamento
economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del
periodo di preavviso stesso.
Art. 73. - Infortuni sul lavoro e
malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di
legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso
e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se
consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere
prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade
all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà
stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia
professionale, l'operaio dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 72.
All'operaio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello durante il
quale percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'operaio infortunato ha diritto,
a termini di legge, all’intera retribuzione per la giornata nella quale
abbandona il lavoro.
Inoltre agli operai assenti dal
lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno
un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento della intera
retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se
avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12
mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in
parola.
Ove richiesto saranno erogati
proporzionali acconti. Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con
eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme
generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
L'integrazione di cui trattasi
verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o la malattia
professionale sarà stato riconosciuto dall'INAIL.
Qualora per postumi invalidanti,
l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte,
sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità
lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
L'assenza per infortunio sul
lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto,
non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (tredicesima mensilità, ferie,
etc.).
I ratei della tredicesima
mensilità corrisposti dall'istituto assicuratore saranno considerati utili al
fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al
presente articolo.
Pertanto dalla tredicesima mensilità
di cui all'art. 73 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza
dal lavoro infortunio o malattia professionale.
Superando il termine di
conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro,
corrisponderà all’operaio, oltre al TFR l’indennità sostitutiva del preavviso;
ove, invece, il rapporto non sia risolto né ad iniziativa dell’azienda, né ad
iniziativa dell’operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso.
Art. 74. - Anticipazioni
indennità infortunio
L'azienda, nel caso in cui il
lavoratore si infortuni corrisponderà, sotto forma di anticipo, il 100% di
quanto al lavoratore stesso spetta dall'Istituto competente a titolo di
indennità di infortunio.
Tale disponibilità è comunque
subordinata al verificarsi, inscindibilmente, di tutte le seguenti condizioni:
- rilascio da parte di tutti i
lavoratori operai di deleghe individuali, redatte per l'INAIL secondo le
modalità che saranno indicate dall'istituto stesso, che autorizzino il citato
Ente a corrispondere direttamente all'azienda le somme spettanti ai suddetti
lavoratori a titolo di indennità di infortunio;
- esenzione dall'assoggettamento
a contributi previdenziali di quanto anticipato dall'azienda per conto
dell'Istituto previdenziale;
- impegno da parte dell'Istituto
previdenziale a versare all'azienda l'ammontare delle indennità a proprio
carico per tutti i casi per i quali sia già intervenuta la chiusura della
pratica, con contestuale garanzia di rimborso delle somme in parola entro e non
oltre 90 giorni dalla chiusura della pratica stessa.
Resta comunque inteso che, ove si
verifichino le condizioni di cui sopra, l'inizio delle suddette anticipazioni è
subordinato al perfezionamento formale degli accordi con l'Istituto
previdenziale, nonché ai tempi tecnici occorrenti all'azienda per il
rifacimento dei programmi di elaborazione e all'Istituto previdenziale per
l'attuazione della nuova procedura.
Nel caso si dia corso
all’anticipazione, l’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore delle
quote anticipate per conto dell’Istituto sopra citato, qualora le erogazioni da
parte dell’Istituto stesso vengano a mancare per qualsiasi motivo per
inadempienza del lavoratore medesimo.
Resta chiarito tra le parti che,
ove le indennità erogate dall'Istituto assicuratore INAIL risultassero
superiori a quanto i lavoratori infortunati avrebbero percepito nel periodo di
assenza, ai lavoratori interessati saranno restituiti dalle aziende gli importi
come sopra eccedenti, una volta che l'Istituto stesso avrà operato i relativi
rimborsi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano, anche
nell’ambito della legge 833/1978, ad operare congiuntamente nelle sedi
competenti al fine di individuare soluzioni che permettano alle aziende di
conguagliare le somme anticipate dalle stesse ai lavoratori in caso di
infortunio, con quelle di competenza dell'Istituto preposto all'assistenza
infortunistica.
Parte Intermedi
Art. 84. - Malattia
L'assenza per malattia, anche se
dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dal lavoratore
all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica
l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento.
Inoltre, il lavoratore deve
inviare all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione
dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità
comportante l'incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti
strutture sanitarie su specifico modulo.
L'Azienda ha facoltà di far
controllare la malattia dei lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore assente per
malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel
domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che potranno essere stabilite
da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali.
Il lavoratore che, durante le
fasce orarie come sopra definite, non sia reperito dal medico incaricato delle
visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro, indipendentemente
dalle sanzioni previste da provvedimenti legislativi, decade dal diritto a
percepire i trattamenti economici a carico dell'azienda previsti nei successivi
commi limitatamente al periodo di malattia indicato nell'ultima certificazione
medica.
Il lavoratore non presente
all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato
assente ingiustificato.
Quanto sopra si applica anche nei
confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali
eventualmente previste da norme di legge o da regolamenti.
La mancata osservanza delle fasce
orarie come sopra richiamate, non darà luogo a conseguenze pregiudizievoli per
il lavoratore nei casi di forza maggiore o di comprovata e documentata
necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od
accertamenti inerenti la malattia.
Per il periodo di assenza per malattia,
semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il
lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un
periodo pari a 12 mesi.
In caso di più eventi morbosi, il
periodo massimo di conservazione del posto viene fissato in complessivi 14 mesi
e si intende riferito ad un arco temporale pari a 30 mesi immediatamente
precedenti l’evento.
In caso di malattie oncologiche,
emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di
organi, i periodi di cui ai due comma precedenti sono aumentati del 50 % .
Nelle predette ipotesi è
aumentata del 50% anche la durata dei periodi di trattamento economico di cui
ai successivi comma 12° e 15°.
Per quanto concerne il
trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.
Inoltre le aziende
corrisponderanno al lavoratore assente per malattia una integrazione di quanto
il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre
norme fino a raggiungere i seguenti limiti:
- 100% della retribuzione per i
primi 6 mesi di malattia;
- 50% della retribuzione per i
successivi 6 mesi di malattia.
Si precisa che per retribuzione
si intende quella globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se
avesse normalmente lavorato.
Ove richiesto saranno erogati
acconti. Il trattamento economico di cui sopra non potrà, comunque, superare,
in caso di più eventi morbosi, 180 giorni di calendario con retribuzione
globale e 180 giorni di calendario a metà retribuzione globale, in un arco di 18
mesi.
Ai fini di cui sopra, la
cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di malattia intervenuta
dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel quale caso il trattamento
economico suindicato ricomincia ex novo.
L'integrazione di cui trattasi
verrà riconosciuta soltanto in quanto il lavoratore ammalato certifichi la
propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge
vigenti e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte delle
competenti strutture pubbliche.
Il trattamento di cui sopra non è
cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o comunque,
derivanti da norme generali in atto o future o da risarcimento danni derivanti
da fatto di terzi.
Superato il termine di
conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro
corrisponderà al lavoratore oltre al trattamento di fine rapporto, l’indennità
sostitutiva del preavviso.
Uguale trattamento, esclusa
l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà al lavoratore che risolva il
rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della malattia, oltre i termini di
conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.
Ove superato il periodo di
conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né ad iniziativa
dell’azienda né ad iniziativa del lavoratore il rapporto di lavoro stesso
rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel caso di preavviso di
licenziamento o di dimissioni il lavoratore usufruirà del trattamento economico
a carico dell’azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del periodo del
preavviso stesso.
Art. 85. – Infortuni sul lavoro e
malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di
legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso
e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se
consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente dall'intermedio al proprio superiore diretto, perché possano
essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di
legge.
Quando l'infortunio accade
all'intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà
stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia
professionale, l'intermedio dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 84.
All'intermedio sarà conservato il
posto per un periodo pari a quello per il quale percepisce l'indennità
l’indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'intermedio infortunato ha
diritto, a termini di legge, alla intera retribuzione per la giornata nella
quale abbandona il lavoro.
Inoltre agli intermedi assenti
dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno
un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione
globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse
normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi,
operando a tale fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola.
Ove richiesto saranno erogati
proporzionali acconti.
Il trattamento di cui sopra non è
cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque,
derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino
a concorrenza.
L'integrazione di cui trattasi
verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o la malattia
professionale sia stato riconosciuto dall'INA
L'assenza per infortunio sul
lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto,
non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (13ª mensilità, ferie).
Per il TFR si fa riferimento alle
norme di legge.
I ratei della tredicesima
mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai
fini dei raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al
presente articolo.
Pertanto dalla tredicesima
mensilità di cui all'art. 89 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di
assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale.
Superato il termine di
conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro
corrisponderà all'intermedio, oltre al TFR, l’indennità sostitutiva del
preavviso; ove invece, il rapporto non sia risolto né ad iniziativa
dell'azienda, né ad iniziativa dell'intermedio, il rapporto di lavoro stesso
rimarrà sospeso.
Parte impiegati
Art. 95. - Malattia
L’assenza per malattia, anche se
dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dal lavoratore
all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica
l’assenza, salvo i casi di giustificato impedimento.
Inoltre, il lavoratore deve
inviare all’Azienda stessa, entro tre giorni dall’inizio e dalla prosecuzione
dell’assenza, il certificato medico attestante l’effettivo stato di infermità
comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti
strutture sanitarie su specifico modulo.
L’azienda ha facoltà di far
controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, non appena ne abbia constatata l’assenza.
Il lavoratore assente per
malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel
domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che potranno essere stabilite
da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali.
Il lavoratore che, durante le
fasce orarie come sopra definite, non sia reperito dal medico incaricato delle
visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro, indipendentemente
dalle sanzioni previste da provvedimenti legislativi, decade dal diritto a
percepire i trattamenti economici previsti nei successivi commi limitatamente
al periodo di malattia indicato nell'ultima certificazione medica. Il
lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di
reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Quanto sopra si applica anche nei
confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali
eventualmente previste da norma di legge o da regolamenti, La mancata
osservanza delle fasce orarie come sopra richiamate, non darà luogo a
conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore nei casi di forza maggiore o di
comprovata e documentata necessità di assentarsi dal proprio domicilio per
visite, prestazioni od accertamenti inerenti la malattia.
Per il periodo di assenza per
malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui
imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione dei
posto per un periodo pari a 12 mesi. In caso di più eventi morbosi, il periodo
massimo di conservazione del posto viene fissato in complessivi 14 mesi e si
intende riferito ad un arco temporale pari a 30 mesi immediatamente precedenti
l'evento.
In caso di malattie oncologiche,
emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di
organi, i periodi di cui ai due comma precedenti sono aumentati del 50 % .
Nelle predette ipotesi è
aumentata del 50% anche la durata dei periodi di trattamento economico di cui
ai successivi comma 11° e 12°.
Il lavoratore avrà inoltre
diritto al seguente trattamento economico:
- 100% della retribuzione per i
primi 6 mesi di malattia;
- 50% della retribuzione per i
successivi 6 mesi di malattia.
Si precisa che per retribuzione
si intende quella globale netta di fatto.
Il trattamento economico di cui
sopra non potrà, comunque, superare, in caso di più eventi morbosi, 180 giorni
di calendario con retribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà
retribuzione globale in un arco di 18 mesi.
Ai fini di cui sopra, la
cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di malattia intervenuta
dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual caso il trattamento
economico su indicato ricomincia ex novo.
Il trattamento economico di cui
trattasi verrà riconosciuto soltanto in quanto il lavoratore ammalato
certifichi la propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle
disposizioni di leggi vigenti e subordinatamente al riconoscimento della
malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.
Il trattamento di cui sopra non è
cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o comunque,
derivanti da norme generali in atto o future o da risarcimento danni derivanti
da fatto di terzi.
Superato il termine di
conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di lavoro
corrisponderà al lavoratore oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità
sostitutiva del preavviso. Uguale trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva
del preavviso, competerà al lavoratore che risolva il rapporto di lavoro
allorché la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del
posto, non gli consenta di riprendere servizio.
Ove superato il periodo di
conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né ad iniziativa
dell'azienda né ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di lavoro stesso
rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel caso di preavviso di
licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà del trattamento
economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del
periodo di preavviso stesso.
Art. 96. - Infortuni sul lavoro e
malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di
legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso
e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se
consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto, perché possano
essere prestate cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade fuori
dell'abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di
soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia
professionale, l'impiegato dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 95.
All'impiegato soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali:
- sarà conservato il posto per un
periodo pari a quello per il quale percepisce l'indennità di inabilità
temporanea prevista dalla legge;
- viene riconosciuto il diritto,
a termini di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale
abbandona il lavoro;
- ai dipendenti assenti dal
lavoro per infortunio o malattia professionale, l'azienda corrisponderà
un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione
globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse
normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi,
operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola;
detto trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti
aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con
conseguente assorbimento fino a concorrenza;
- saranno erogati, ove richiesto,
proporzionali acconti; - verrà erogata l'integrazione di cui trattasi soltanto
in quanto l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale sia stato
riconosciuto dall'INAIL;
- assente per infortunio sul
lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto,
non sarà interrotta l'anzianità a tutti gli effetti (tredicesima mensilità,
ferie);
- i ratei della tredicesima
mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai
fini del raggiungimento delle misure dei trattamento economico di cui al
presente articolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all'art. 96 non
saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per
infortunio o malattia professionale;
- superato il temine di
conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
corrisponderà, oltre al TFR, l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ove, invece, il rapporto non sia
risolto né ad iniziativa dell'azienda, né ad iniziativa dell'impiegato, il
rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità
ai soli effetti del preavviso.
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