mercoledì 20 gennaio 2021

Il rinvio di ufficio della prima udienza determina uno spostamento dei termini di costituzione del convenuto? 




Corte d'Appello Lecce Sez. lavoro, 08/02/2016

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento all'udienza ex art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 c.p.c. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima.

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