Come è regolamentato
il procedimento disciplinare nel ccnl faramacie private?
In base agli artt. 86 e ss. È prevista la seguente
regolamentazione:
Art. 86
Il lavoratore ha l’obbligo di
osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio e quanto previsto
dall'art. 2105 c.c., di usare modi cortesi col pubblico e tenere una condotta
uniforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare
diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità della
farmacia.
Art. 87
È vietato al personale di
ritornare nei locali della farmacia e trattenersi oltre l'orario prescritto, se
non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è
consentito al personale di allontanarsi da1 servizio durante l'orario se non
per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua
volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo
nel caso di prestazioni di lavoro straordinario. I1 lavoratore, previa espressa
autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al
servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il
recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella
misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Art. 88
Non sono ammesse tolleranze
nell’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari è in facoltà del titolare
operare una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al
ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta. La
trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo
per la terza volta nell'anno solare, il datore potrà raddoppiare l'importo
della multa. Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati
provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto,
anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Art. 89
È dovere del personale di
comunicare immediatamente al titolare ogni mutamento della propria dimora sia
durante il servizio che durante i congedi. Il personale ha altresì l’obbligo di
rispettare ogni altra disposizione emanata dal titolare per regolare il
servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e
con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di
lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione
in luogo accessibile a tutti.
Art. 90
Fermo restando quanto previsto
dal precedente art. 35 per le assenze ingiustificate e dal precedente art. 88
per i ritardi, l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i
seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità
delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente
per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto
nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente
l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione della retribuzione
e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare,
senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento
in tronco).
Salvo ogni altra azione legale,
il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle
mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in
armonia con le norme di cui all'art. 2105 del codice civile, nonché nei casi
previsti dall'art. 35, dal primo e secondo comma dell'art. 86 e dal terzo comma
dell'art. 88 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del
codice civile. Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di
infrazione alle norma di legge che regolano il servizio farmaceutico.
Art. 91
Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio
1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 35, 88 e 90 non
possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In
ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale di
cui al primo comma, n. 1) del precedente art. 90 non possono essere applicati
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del
fatto che gli ha dato causa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al
presente titolo XXIV e nell'articolo 35 del presente CCNL devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Art. 92
Ove il dipendente sia privato della libertà o
sospeso dall'esercizio della professione personale in conseguenza di
procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla
retribuzione e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia
ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo
dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento o compenso. Salva
l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di
lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che
comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti
dell'anzianità del lavoratore. Nell'ipotesi di sentenza definitiva di
assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla
riammissione in servizio. In caso di condanna per delitto non colposo commesso
fuori della farmacia al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà
il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni. Il
rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli
effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da
reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
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